CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28511/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.36191/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro G [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE GENOVA n.4101/2018 depositata il 25/10/2018. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la mancata accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che occorre statuire sulle spese processuali in mancanza dell’accettazione dellaparte controricorrente; che, alla luce della genericità dei motivi di ricorso deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale con liquidazione delle spese in favore della parte controricorrente pari ad E 1500 oltre 200 Euro per esborsi; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico della parte ricorrente le spese processuali liquidate in favore della parte controricorrente in E 1500 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in R