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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2022

ECLI:EU:T:2022:440
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0286_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2022 – Pejovič / EUIPO – ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM) (Causa T‑286/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo RENŠKI HRAM – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punti 18, 85-87)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Origine e uso del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 29-37)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – 106929 / Marchio denominativo RENŠKI HRAM [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 70, 79-81) Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 679/2020-4) è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA] Pejovič ai fini del presente procedimento e ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. 4) L’ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 278 del 12.7.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0286_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2022 – Pejovič / EUIPO – ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM) (Causa T‑286/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo RENŠKI HRAM – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3) (v. punti 18, 85-87) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Origine e uso del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 29-37) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – 106929 / Marchio denominativo RENŠKI HRAM [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 70, 79-81) Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2021 (procedimento R 679/2020-4) è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA] Pejovič ai fini del presente procedimento e ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. 4) L’ETA živilska industrija d.o.o. sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 278 del 12.7.2021 .