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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22924/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLa. corte di appello di Firenze con sentenza in .data 2 dicembre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Firenze- sezione distaccata di Empoli in data 15 maggio 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del fatto in termini di furto, in relazione all'art. 606, co.1 lett.

E) c.p.p.

Il ricorso è inammissibile.

Sul punto la Corte rileva come il ricorso sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

Invero, nel caso in esame è di tutta evidenza che la censura mossa non abbia alcun pregio, in quanto il collegio di merito ha compiutamente dato conto (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) delle ragioni per cui nel caso di specie non si possa configurare il reato di furto in luogo di quello di ricettazione; le plurime argomentazioni addotte dalla corte d'appello toscana risultano ben strutturate e pienamente logiche, e pertanto esenti da vizi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estensore A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLa. corte di appello di Firenze con sentenza in .data 2 dicembre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Firenze- sezione distaccata di Empoli in data 15 maggio 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del fatto in termini di furto, in relazione all'art. 606, co.1 lett. E) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Sul punto la Corte rileva come il ricorso sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Invero, nel caso in esame è di tutta evidenza che la censura mossa non abbia alcun pregio, in quanto il collegio di merito ha compiutamente dato conto (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) delle ragioni per cui nel caso di specie non si possa configurare il reato di furto in luogo di quello di ricettazione; le plurime argomentazioni addotte dalla corte d'appello toscana risultano ben strutturate e pienamente logiche, e pertanto esenti da vizi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estensore A
Sentenza Cassazione n. 22924/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris