CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 ottobre 2026
Cassazione n. 26666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONDONA-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCLEMENTINA PULLI unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMANUELA MASSA-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 291/2023pubblicata il 19/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23648/2023 Numero di raccolta generale 26666/2026Numero sezionale 3822/2026 Data pubblicazione 12/10/20261. La Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame proposto dall’INPSnella controversia con [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha per oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo,chiesto e ottenuto dalla parte privata per il pagamento di euro 1.087,90 atitolo di arretrati pensionistici, nella quale l’istituto previdenziale haeccepito la sussistenza di un suo credito pari ad euro 3.901,69 a titolo diindebito previdenziale.3. Il Tribunale di Bologna rigettò l’opposizione proposta dall’INPS e locondannò al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 percompensi oltre accessori.4. La corte territoriale, in riforma della sentenza appellata, ha ridotto lacondanna alle spese di lite alla minor somma di euro 1.087,90, pari alvalore della prestazione previdenziale dedotta in giudizio.5. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la parte privata,affidato a due motivi illustrati da memoria, ai quali INPS resiste concontroricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la parteprivata lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.13, comma 6,della legge n.247/2012, dell'art. art. 5, comma 1, del d.m. n.55/2014,degli art. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 cod. proc. civ., degli art. 34, 35 e 36cod. proc. civ. e dell'art. 152 disp att. cod. proc. civ.2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laparte privata lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 dispNumero registro generale 23648/2023 Numero di raccolta generale 26666/2026Numero sezionale 3822/2026 Data pubblicazione 12/10/20263. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, per laconnessione che li avvince.4. Il ricorrente deduce che la corte territoriale ha errato nel non prenderein considerazione il valore della domanda riconvenzionale propostadall’INPS, sia al fine della determinazione del valore della causa che dellaapplicazione del limite stabilito dall’ultimo periodo dell’art.152 disp. att.cod. proc. civ.5. Il ricorrente assume che nel corso del giudizio di opposizione sono stateproposte due domande riconvenzionali: quella dell’INPS, relativa alcontrocredito di euro 3.901,69 a titolo di indebito previdenziale; e la sua.6. La corte territoriale ha qualificato come eccezione di compensazioneimpropria il controcredito vantato dall’INPS, perché l’istituto previdenzialenon ha proposto una domanda di accertamento del maggior creditoopposto in compensazione, e nel fare ciò si è mantenuta nell’ambito deicostanti principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 4968/2024).7. Giova poi rilevare che il ricorrente non ha trascritto le pretese domandericonvenzionali proposte nel giudizio in opposizione; né la loroproposizione risulta dalla motivazione della sentenza in questa sedeimpugnata.8. Il motivo è poi inammissibile in parte qua anche perché privo didecisività. Come già rilevato dalla corte territoriale, anche volendosommare le due poste creditorie, il valore della causa non supererebbe illimite superiore dello scaglione in concreto applicato per la liquidazione,pari ad euro 5.200,00.9. Quanto alla pretesa violazione dell’ultimo periodo dell’art.152 disp. att.cod. proc. civ., il riferimento alla «prestazione dedotta in giudizio» è statocorrettamente interpretato dalla corte territoriale come riferimento allaprestazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ossia gli arretratipensionistici pari a euro 1.087,90; e ciò sul rilievo che in mancanza di unaspecifica domanda riconvenzionale da parte dell’istituto previdenziale nonNumero registro generale 23648/2023 Numero di raccolta generale 26666/2026Numero sezionale 3822/2026 Data pubblicazione 12/10/2026può ritenersi che fosse dedotto in giudizio anche l’accertamento del creditovantato dall’INPS a titolo di indebito pensionistico.10. Una prestazione può ritenersi dedotta in giudizio se, e solo se, se nechieda (quantomeno) l’accertamento in forza di una domanda in essospiegata.11. Nel caso in esame il controcredito forma oggetto di compensazionec.d. impropria, trovando il proprio fondamento nell’unico rapportogiuridico previdenziale intercorso tra le parti. Compensazione che nondetermina una estensione dell’oggetto della controversia, perché si risolvebensì in «un mero accertamento di dare e avere, con elisione automaticadei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice puòprocedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domandariconvenzionale» (Cass. n. 26365/2024).12. La corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questi principi didiritto, e pertanto non è incorsa nelle violazioni di legge che le vengono13. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.14. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro940,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.15. Ai sensi dell’art. 52, commi 2 e 5 del d.lgs. n. 196/2003, si disponeche in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasiforma, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificatividella parte privata riportati sulla sentenza o provvedimento. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 940,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 23648/2023 Numero di raccolta generale 26666/2026Numero sezionale 3822/2026 Data pubblicazione 12/10/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/10/2026.Il Presidente