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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 25730/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/settt-ite le conclusioni del PG R-0 L tytisi ci_te c.4if).-krc retée,0-0 (,,t. hZ.A.,D)r4-0 i ( ;offri z ,At .10,01.0)[OSCURATO:PERSONA] /.

Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2025 il GUP del Tribunale Militare di Napoli - in rito abbreviato - ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui alla imputazione (divulgazione di notizie riservate aggravata dal grado) perché il fatto non sussiste.

In fatto, l'imputato ha ricevuto una querela di furto sporta da tal [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla avvenuta sottrazione, presso un supermercato, di un portafoglio contenente, oltre a vari documenti, la somma di settecento euro in contanti.

Dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza, [OSCURATO:PERSONA] e il Lgt.

Beninati avrebbero riconosciuto la donna che si era impossessata del portafoglio, alla quale il ricorrente ha rivelato l'oggetto del procedimento a suo carico e le generalità del denunciante, ivi compreso il suo numero di telefono, nonché l'esistenza e l'acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, delle suddette videoregistrazioni.

In quella occasione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invitato la donna a prendere contatti con il denunciante (come poi è avvenuto), per tentare una soluzione bonaria della controversia, nella prospettiva della remissione della querela .

Solamente dopo più di un mese l'imputato avrebbe comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica, ossia solo dopo che l'originario denunciante si è recato presso la Stazione dei [OSCURATO:PERSONA] per chiedere delucidazioni attorno ai contatti intervenuti con la donna che gli aveva presumibilmente sottratto il portafogli.

2. Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 127 c.p.m.p., considerato che la riservatezza della notizia (presupposto applicativo della fattispecie incriminatrice) nel caso di specie era venuta meno in concreto a causa della comunicazione di tali informazioni nel corso di un verbale di identificazione della persona indagata.

Circostanza che avrebbe determinato il difetto di lesività ed offensività della condotta tenuta dall'imputato.

Secondo il giudice di primo grado, il predetto non avrebbe comunicato alla indagata le informazioni concernenti l'imputazione e la identità della persona offesa nei giorni immediatamente successivi alla ricezione della denuncia, ma solo dopo 20 giorni da quella data, e più precisamente in sede di identificazione della persona sottoposta alle indagini.

La stessa indagata ha confermato di aver appreso tali informazioni solo all'atto dell'elezione di domicilio.Avverso tale decisione di assoluzione ha proposto appello il Pubblico ministero, rilevando che nel caso di specie lo [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dal GUP non fosse tenuto per legge a comunicare alla persona indagata le norme _violate e la data e il luogo del fatto.

A ciò deve aggiungersi che l'imputato ha comunque rilevato delle informazioni che in alcun modo erano suscettibili di comunicazione, nemmeno ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. .

La difesa, di contro, ha evidenziato che la donna aveva rinvenuto il portafogli contenente anche i documenti d'identità del proprietario, e che dunque non necessitava delle informazioni eventualmente ricevute dallo [OSCURATO:PERSONA] per conoscere l'identità del denunciante.

Inoltre, è emerso che la stessa signora si è recata personalmente presso l'esercizio commerciale dove ha appreso, dal titolare, dell'esistenza delle immagini di videosorveglianza che la ritraevano.

3. In sede di decisione la Corte Militare di Appello ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, pervenendo alla affermazione di responsabilità dell'imputato, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante del grado rivestito.

I Giudici di secondo grado hanno posto l'attenzione su una serie di comportamenti irrituali tenuti dal prevenuto, considerati non conformi agli obblighi facenti capo ad un organo di polizia giudiziaria che apprende ufficialmente, tramite una denuncia formale, la notizia di un reato.

È emerso infatti che quando il denunciante si è presentato presso la Stazione dei [OSCURATO:PERSONA] recava con sé una chiavetta contenente delle videoriprese del furto subìto.

In quella circostanza, il medesimo ha altresì dichiarato di conoscere l'identità della donna che gli aveva sottratto il portafogli, dato che, in quanto persona nota - consigliera comunale in quel paese - era stata precedentemente riconosciuta dal gestore del supermercato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allora rifiutato di inserire nel verbale sia il riferimento alla consegna della chiavetta che l'identità della persona indagata.

In seguito, invitata la donna a presentarsi presso la locale stazione dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel redigere il verbale di identificazione e di elezione di domicilio ex art. 161 cod.proc.pen., avrebbe illecitamente rivelato alla donna non solo l'identità del denunciante, ma persino il suo numero di cellulare, invitandola al contempo a contattare tale soggetto al fine di restituirgli quando sottratto indebitamente.

Ad opinione dei giudici di secondo grado, la disposizione di legge è chiara nell'indicare analiticamente il tipo e la natura delle informazioni che possonoessere rivelate alla persona indagata, e tra queste non figura senz'altro l'identità del soggetto denunciante, né, tantomeno, i suoi recapiti telefonici.

Simile condotta ha esposto il denunciante al rischio di ricevere minacce o pressioni al fine di fargli ritirare la denuncia di furto.

Circostanza ancora più grave se si considera che la competente autorità giudiziaria non era stata ancora resa edotta dell'accaduto, né aveva di conseguenza assunto la direzione delle indagini.

Ad ulteriore riprova della illegittimità delle notizie ulteriormente fornite, viene evidenziato che nel verbale redatto dall'imputato nei confronti della donna indagata non viene fatta alcuna menzione della intervenuta rivelazione dell'identità del soggetto denunciante e del suo numero di telefono.

È stato ritenuto non applicabile dalla Corte Militare di appello l'istituto della particolare tenuità del fatto, e ciò non solo a causa della marcata violazione dei doveri facenti capo a un organo di polizia giudiziaria nella delicata fase della prima acquisizione di una notizia di reato, ma anche per via della grave esposizione al pericolo di un soggetto che si era rivolto alle forze dell'ordine al fine di ottenere giustizia.

4. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, nel quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Più precisamente, la difesa concentra l'attenzione su alcuni elementi che, se correttamentetenuti in considerazione dai giudici di merito, avrebbero determinato - in tesi - la conferma della decisione assolutoria.

Non vi è stata alcuna inerzia nell'attività di indagine e il video è stato acquisito dallo stesso imputato.

Si afferma inoltre che in sede di escussione in fase di indagini, la donna indagata per il furto sarebbe incorsa in alcune contraddizioni, avendo dapprima dichiarato di aver appreso l'identità del denunciante dall'odierno imputato, per poi sostenere che lo stesso non gli aveva rivelato alcun nome.

Ma v'è un ulteriore fatto che dimostrerebbe l'incoerenza del ragionamento seguito dalla Corte Militare di appello, ovvero la circostanza che la suddetta donna, subito dopo l'avvenuta elezione di domicilio, si sarebbe recata al supermercato ove era avvenuto il furto per ottenere dal titolare dello stesso le informazioni sull'esistenza di immagini di videosorveglianza che la ritraevano nel compiere l'azione illecita.Sarebbe stato proprio il titolare dell'esercizio commerciale ad averle riferito l'identità del soggetto denunciante.

Da qui la sostanziale inutilità della pretesa condotta illecita tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA], per come ipotizzata in sede di contestazione.

Non sarebbe stata, pertanto, congruamente dimostrata la condotta illecita tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione del fatto che la donna era in possesso del documento di identità della vittima del furto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite rivalutazioni in fatto, a fronte di motivazione congrua e completa.

2. Ed invero non può revocarsi in dubbio che fu l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a comunicare - in modo non consentito e fuori verbale - a [OSCURATO:PERSONA] alcuni dettagli relativi alla persona del denunziante, primo fra tutti il numero di telefono (prontamente utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo il verbale di identificazione ed elezione di domicilio redatto dallo [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2023).

Si tratta di un punto essenziale della motivazione della decisione impugnata, che viene svilupppato in modo del tutto congruo (vedi pag. 30 della decisione impugnata) e che è pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità, oltre a non essere specificamente contestato dal ricorrente.

3. Il tenore letterale dell'art. 161 cod.proc.pen. non consente in alcun modo, come si è ribadito in sede di merito, la divulgazione di simili particolari sulla identità e sulle condizioni soggettive della persona offesa, posto che la disposizione di legge limita l'area della conoscibilità alla cornice del fatto penalmente rilevante oggetto di indagine (norme che si assumono violate, data e luogo del fatto) e non si estende ad altre caratteristiche della condotta e men che mai alla identità del denunziante o ai modi per entrare in contatto con costui.

Pienamente corretta è dunque la linea ricostruttiva tenuta - sia in fatto che in diritto - dalla Corte di Appello Militare.

Va ribadito che il valore della segretezza è valore essenziale della fase investigativa e la volontarietà della condotta tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] è risultata molto evidente proprio in rapporto alla omessaverbalizzazione della parte 'non consentita' del corredo informativo che è stato fornito dall'imputato alla [OSCURATO:PERSONA].

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/settt-ite le conclusioni del PG R-0 L tytisi ci_te c.4if).-krc retée,0-0 (,,t. hZ.A.,D)r4-0 i ( ;offri z ,At .10,01.0)[OSCURATO:PERSONA] /. Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2025 il GUP del Tribunale Militare di Napoli - in rito abbreviato - ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui alla imputazione (divulgazione di notizie riservate aggravata dal grado) perché il fatto non sussiste. In fatto, l'imputato ha ricevuto una querela di furto sporta da tal [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla avvenuta sottrazione, presso un supermercato, di un portafoglio contenente, oltre a vari documenti, la somma di settecento euro in contanti. Dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza, [OSCURATO:PERSONA] e il Lgt. Beninati avrebbero riconosciuto la donna che si era impossessata del portafoglio, alla quale il ricorrente ha rivelato l'oggetto del procedimento a suo carico e le generalità del denunciante, ivi compreso il suo numero di telefono, nonché l'esistenza e l'acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, delle suddette videoregistrazioni. In quella occasione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invitato la donna a prendere contatti con il denunciante (come poi è avvenuto), per tentare una soluzione bonaria della controversia, nella prospettiva della remissione della querela . Solamente dopo più di un mese l'imputato avrebbe comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica, ossia solo dopo che l'originario denunciante si è recato presso la Stazione dei [OSCURATO:PERSONA] per chiedere delucidazioni attorno ai contatti intervenuti con la donna che gli aveva presumibilmente sottratto il portafogli. 2. Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 127 c.p.m.p., considerato che la riservatezza della notizia (presupposto applicativo della fattispecie incriminatrice) nel caso di specie era venuta meno in concreto a causa della comunicazione di tali informazioni nel corso di un verbale di identificazione della persona indagata. Circostanza che avrebbe determinato il difetto di lesività ed offensività della condotta tenuta dall'imputato. Secondo il giudice di primo grado, il predetto non avrebbe comunicato alla indagata le informazioni concernenti l'imputazione e la identità della persona offesa nei giorni immediatamente successivi alla ricezione della denuncia, ma solo dopo 20 giorni da quella data, e più precisamente in sede di identificazione della persona sottoposta alle indagini. La stessa indagata ha confermato di aver appreso tali informazioni solo all'atto dell'elezione di domicilio.Avverso tale decisione di assoluzione ha proposto appello il Pubblico ministero, rilevando che nel caso di specie lo [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dal GUP non fosse tenuto per legge a comunicare alla persona indagata le norme _violate e la data e il luogo del fatto. A ciò deve aggiungersi che l'imputato ha comunque rilevato delle informazioni che in alcun modo erano suscettibili di comunicazione, nemmeno ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. . La difesa, di contro, ha evidenziato che la donna aveva rinvenuto il portafogli contenente anche i documenti d'identità del proprietario, e che dunque non necessitava delle informazioni eventualmente ricevute dallo [OSCURATO:PERSONA] per conoscere l'identità del denunciante. Inoltre, è emerso che la stessa signora si è recata personalmente presso l'esercizio commerciale dove ha appreso, dal titolare, dell'esistenza delle immagini di videosorveglianza che la ritraevano. 3. In sede di decisione la Corte Militare di Appello ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, pervenendo alla affermazione di responsabilità dell'imputato, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante del grado rivestito. I Giudici di secondo grado hanno posto l'attenzione su una serie di comportamenti irrituali tenuti dal prevenuto, considerati non conformi agli obblighi facenti capo ad un organo di polizia giudiziaria che apprende ufficialmente, tramite una denuncia formale, la notizia di un reato. È emerso infatti che quando il denunciante si è presentato presso la Stazione dei [OSCURATO:PERSONA] recava con sé una chiavetta contenente delle videoriprese del furto subìto. In quella circostanza, il medesimo ha altresì dichiarato di conoscere l'identità della donna che gli aveva sottratto il portafogli, dato che, in quanto persona nota - consigliera comunale in quel paese - era stata precedentemente riconosciuta dal gestore del supermercato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allora rifiutato di inserire nel verbale sia il riferimento alla consegna della chiavetta che l'identità della persona indagata. In seguito, invitata la donna a presentarsi presso la locale stazione dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel redigere il verbale di identificazione e di elezione di domicilio ex art. 161 cod.proc.pen., avrebbe illecitamente rivelato alla donna non solo l'identità del denunciante, ma persino il suo numero di cellulare, invitandola al contempo a contattare tale soggetto al fine di restituirgli quando sottratto indebitamente. Ad opinione dei giudici di secondo grado, la disposizione di legge è chiara nell'indicare analiticamente il tipo e la natura delle informazioni che possonoessere rivelate alla persona indagata, e tra queste non figura senz'altro l'identità del soggetto denunciante, né, tantomeno, i suoi recapiti telefonici. Simile condotta ha esposto il denunciante al rischio di ricevere minacce o pressioni al fine di fargli ritirare la denuncia di furto. Circostanza ancora più grave se si considera che la competente autorità giudiziaria non era stata ancora resa edotta dell'accaduto, né aveva di conseguenza assunto la direzione delle indagini. Ad ulteriore riprova della illegittimità delle notizie ulteriormente fornite, viene evidenziato che nel verbale redatto dall'imputato nei confronti della donna indagata non viene fatta alcuna menzione della intervenuta rivelazione dell'identità del soggetto denunciante e del suo numero di telefono. È stato ritenuto non applicabile dalla Corte Militare di appello l'istituto della particolare tenuità del fatto, e ciò non solo a causa della marcata violazione dei doveri facenti capo a un organo di polizia giudiziaria nella delicata fase della prima acquisizione di una notizia di reato, ma anche per via della grave esposizione al pericolo di un soggetto che si era rivolto alle forze dell'ordine al fine di ottenere giustizia. 4. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, nel quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Più precisamente, la difesa concentra l'attenzione su alcuni elementi che, se correttamentetenuti in considerazione dai giudici di merito, avrebbero determinato - in tesi - la conferma della decisione assolutoria. Non vi è stata alcuna inerzia nell'attività di indagine e il video è stato acquisito dallo stesso imputato. Si afferma inoltre che in sede di escussione in fase di indagini, la donna indagata per il furto sarebbe incorsa in alcune contraddizioni, avendo dapprima dichiarato di aver appreso l'identità del denunciante dall'odierno imputato, per poi sostenere che lo stesso non gli aveva rivelato alcun nome. Ma v'è un ulteriore fatto che dimostrerebbe l'incoerenza del ragionamento seguito dalla Corte Militare di appello, ovvero la circostanza che la suddetta donna, subito dopo l'avvenuta elezione di domicilio, si sarebbe recata al supermercato ove era avvenuto il furto per ottenere dal titolare dello stesso le informazioni sull'esistenza di immagini di videosorveglianza che la ritraevano nel compiere l'azione illecita.Sarebbe stato proprio il titolare dell'esercizio commerciale ad averle riferito l'identità del soggetto denunciante. Da qui la sostanziale inutilità della pretesa condotta illecita tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA], per come ipotizzata in sede di contestazione. Non sarebbe stata, pertanto, congruamente dimostrata la condotta illecita tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione del fatto che la donna era in possesso del documento di identità della vittima del furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite rivalutazioni in fatto, a fronte di motivazione congrua e completa. 2. Ed invero non può revocarsi in dubbio che fu l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a comunicare - in modo non consentito e fuori verbale - a [OSCURATO:PERSONA] alcuni dettagli relativi alla persona del denunziante, primo fra tutti il numero di telefono (prontamente utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo il verbale di identificazione ed elezione di domicilio redatto dallo [OSCURATO:PERSONA] in data 23 maggio 2023). Si tratta di un punto essenziale della motivazione della decisione impugnata, che viene svilupppato in modo del tutto congruo (vedi pag. 30 della decisione impugnata) e che è pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità, oltre a non essere specificamente contestato dal ricorrente. 3. Il tenore letterale dell'art. 161 cod.proc.pen. non consente in alcun modo, come si è ribadito in sede di merito, la divulgazione di simili particolari sulla identità e sulle condizioni soggettive della persona offesa, posto che la disposizione di legge limita l'area della conoscibilità alla cornice del fatto penalmente rilevante oggetto di indagine (norme che si assumono violate, data e luogo del fatto) e non si estende ad altre caratteristiche della condotta e men che mai alla identità del denunziante o ai modi per entrare in contatto con costui. Pienamente corretta è dunque la linea ricostruttiva tenuta - sia in fatto che in diritto - dalla Corte di Appello Militare. Va ribadito che il valore della segretezza è valore essenziale della fase investigativa e la volontarietà della condotta tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] è risultata molto evidente proprio in rapporto alla omessaverbalizzazione della parte 'non consentita' del corredo informativo che è stato fornito dall'imputato alla [OSCURATO:PERSONA]. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M
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