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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06024/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione e con la diminuente per il rito ha rideterminato la pena inflitta previa dichiarazione di estinzione del reato di truffa.

Il primo motivo di ricorso con cui si eccepisce violazione di legge per omessa motivazione, poiché la pronuncia non contiene alcuna autonoma valutazione in fatto e in diritto e si richiama esclusivamente alla sentenza di primo grado, è generico e manifestamente infondato poiché la corte dopo avere richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado a pagina quattro della sentenza ha formulato le sue autonome considerazioni.

Il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione è manifestamente infondato poiché La Corte ha fatto corretta applicazione dei criteri e principi pur in tema dalla giurisprudenza di legittimità.

Il terzo, quarto e quinto motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto , del danno di speciale tenuità nonché delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati poiché l'importo degli assegni ricettati non è di infima entità e la Corte ha evidenziato la gravità dei fatti commessi e l'assenza di elementi idonei ad essere valutati positivamente per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Considerato che In conclusione il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che ha reso sintetica ma esaustiva motivazione, reitera le censure già sollevate con l'atto di gravame e respinte con argomentazioni immuni dai vizi dedotti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione e con la diminuente per il rito ha rideterminato la pena inflitta previa dichiarazione di estinzione del reato di truffa. Il primo motivo di ricorso con cui si eccepisce violazione di legge per omessa motivazione, poiché la pronuncia non contiene alcuna autonoma valutazione in fatto e in diritto e si richiama esclusivamente alla sentenza di primo grado, è generico e manifestamente infondato poiché la corte dopo avere richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado a pagina quattro della sentenza ha formulato le sue autonome considerazioni. Il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione è manifestamente infondato poiché La Corte ha fatto corretta applicazione dei criteri e principi pur in tema dalla giurisprudenza di legittimità. Il terzo, quarto e quinto motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto , del danno di speciale tenuità nonché delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati poiché l'importo degli assegni ricettati non è di infima entità e la Corte ha evidenziato la gravità dei fatti commessi e l'assenza di elementi idonei ad essere valutati positivamente per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Considerato che In conclusione il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che ha reso sintetica ma esaustiva motivazione, reitera le censure già sollevate con l'atto di gravame e respinte con argomentazioni immuni dai vizi dedotti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 06024/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris