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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34189/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; sentita l'avvocata Speciale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 1° marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta con la quale era è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la custodia in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e per l'acquisto di cocaina, da [OSCURATO:PERSONA], al fine di rivenderla a terzi (capi 36 e 38), previa esclusione sia dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 8).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa, di cui non sussistono i presupposti non solo alla luce dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ma anche perché fondata esclusivamente su intercettazioni dal contenuto neutro e non riscontrato e sulla consumazione di due reati fine, senza che il provvedimento„ mera copia dell'ordinanza genetica, abbia dimostrato l'intenzionalità dell'apporto di Giorgio all'organizzazione e ai suoi fini.

Inoltre, sia gli incontri che le intercettazioni rilevanti riguardano sempre terzi e gli argomenti in ordine alla cosiddetta droga a gancio e alle sue quantità è illogica rispetto ai rapporti del ricorrente con il capocla n. 2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari in quanto il Tribunale le ha fondate erroneamente sulla gravità del reato e su precedenti risalenti e privi di rilievo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto.

2. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti della peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, 2 /T verificando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).

3. Il primo motivo è palesemente indeterminato cnEnc rispetto alle ragioni della ritenuta partecipazione del ricorrente alla struttura, all'organigramma e alle attività dell'associazione dedita al narcotraffico nel territorio agrigentino, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] - personalità di spicco di "cosa nostra" gelese - per la quale [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], provvedeva alla gestione delle cessioni con il sistema della c.d.

«droga a gancio» ovverosia con il pagamento della fornitura solo all'esito dello smercio.

Il provvedimento impugnato, con un'autonoma valutazione, perviene a dette conclusioni sulla base di un imponente materiale investigativo, costituito essenzialmente da intercettazioni ambientali e telefoniche, collegate in modo stringente le une con le altre, che svelano il ruolo di Giorgio quale attivo e fidato distributore della droga acquistata da Pasqualino, la cui organicità all'associazione è dimostrata proprio dalla preoccupazione del capo e degli altri coindagati che egli potesse svolgere l'attività di vendita autonomamente.

Di ogni intercettazione il provvedimento impugnato ha esaminato il contenuto collegandolo con precisione a Giorgio (pagine da 12 a 16) sia quale soggetto di cui parlavano gli interlocutori per accertare che pagasse le forniture e non spacciasse in proprio nel territorio dell'agrigentino (Pasqualino, Rapisarda e [OSCURATO:PERSONA]); sia quale diretto protagonista della contrattazione con il capo, anche utilizzando un linguaggio univoco («io ancora drocu [droga] l'haiu›>, pag. 13), o con l'intermediario Rapisarda che, a sua volta, usava un linguaggio criptico ma di facile comprensione («tre macchine e mezzo», «la macchina bianca», ecc.) specialmente perché accompagnato da riferimenti a quantitativi.

Le conversazioni riportate alle pagine 14 e 15, inoltre, ad avviso del Tribunale avevano dimostrato non solo che Giorgio avesse acquistato da Pasqualino specifiche quantità di stupefacente, ad un determinato prezzo, al fine di cederle a terzi, persino riconsegnandone una parte (capi 36 e 38), ma soprattutto che il ricorrente avesse procacciato nuovi clienti al sodalizio, come il proprio cugino [OSCURATO:PERSONA] (pag. 15), così da dimostrare la cointeressenza rispetto al sodalizio oltre che la sua fedeltà e la continuità di rapporti, di dare-avere, con il suo capo Pasqualino.

A fronte del contenuto e dello sviluppo delle conversazioni puntualmente indicate, di cui il provvedimento ha offerto una propria ragionevole lettura, collocandole in un quadro di insieme che dà conto dei rapporti tra i diversi componenti dell'associazione, della continuità e verosimile durevolezza del vincolo, dell'essere Giorgio un abituale acquirente di droga dal capo dell'associazione, per smerciarla in precisi territori, oltre che una risorsa a disposizione per le incombenze di interesse comune, il ricorso, senza indicare dialoghi, si limita ad apodittiche asserzioni a nulla rilevando che l'attività investigativa si sia limitata ad un breve periodo di tempo, atteso che l'associazione oggetto del ricorso risulta consolidata sul territorio di Gela nell'attività di narcotraffico.

Gli argomenti utilizzati dal Tribunale, inoltre, aderiscono alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv.280450).

4. Anche il secondo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari, è generico.

Il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha fondato la propria decisione sulla valorizzazione del pieno inserimento del ricorrente, gravato da precedenti penali anche specifici, al servizio di un'associazione dedita al narcotraffico al cui capo vi è un soggetto di vertice di Cosa nostra come Pasqualino, oltre che dalla sua attuale sottoposizione a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Gela per delitti in materia di stupefacenti.

Il provvedimento ha inoltre correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), tale da rendere il mero decorso del tempo, peraltro non particolarmente risalente, di valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; sentita l'avvocata Speciale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 1° marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta con la quale era è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la custodia in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 8) e per l'acquisto di cocaina, da [OSCURATO:PERSONA], al fine di rivenderla a terzi (capi 36 e 38), previa esclusione sia dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 8). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa, di cui non sussistono i presupposti non solo alla luce dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ma anche perché fondata esclusivamente su intercettazioni dal contenuto neutro e non riscontrato e sulla consumazione di due reati fine, senza che il provvedimento„ mera copia dell'ordinanza genetica, abbia dimostrato l'intenzionalità dell'apporto di Giorgio all'organizzazione e ai suoi fini. Inoltre, sia gli incontri che le intercettazioni rilevanti riguardano sempre terzi e gli argomenti in ordine alla cosiddetta droga a gancio e alle sue quantità è illogica rispetto ai rapporti del ricorrente con il capocla n. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari in quanto il Tribunale le ha fondate erroneamente sulla gravità del reato e su precedenti risalenti e privi di rilievo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto. 2. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti della peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, 2 /T verificando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 3. Il primo motivo è palesemente indeterminato cnEnc rispetto alle ragioni della ritenuta partecipazione del ricorrente alla struttura, all'organigramma e alle attività dell'associazione dedita al narcotraffico nel territorio agrigentino, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] - personalità di spicco di "cosa nostra" gelese - per la quale [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], provvedeva alla gestione delle cessioni con il sistema della c.d. «droga a gancio» ovverosia con il pagamento della fornitura solo all'esito dello smercio. Il provvedimento impugnato, con un'autonoma valutazione, perviene a dette conclusioni sulla base di un imponente materiale investigativo, costituito essenzialmente da intercettazioni ambientali e telefoniche, collegate in modo stringente le une con le altre, che svelano il ruolo di Giorgio quale attivo e fidato distributore della droga acquistata da Pasqualino, la cui organicità all'associazione è dimostrata proprio dalla preoccupazione del capo e degli altri coindagati che egli potesse svolgere l'attività di vendita autonomamente. Di ogni intercettazione il provvedimento impugnato ha esaminato il contenuto collegandolo con precisione a Giorgio (pagine da 12 a 16) sia quale soggetto di cui parlavano gli interlocutori per accertare che pagasse le forniture e non spacciasse in proprio nel territorio dell'agrigentino (Pasqualino, Rapisarda e [OSCURATO:PERSONA]); sia quale diretto protagonista della contrattazione con il capo, anche utilizzando un linguaggio univoco («io ancora drocu [droga] l'haiu›>, pag. 13), o con l'intermediario Rapisarda che, a sua volta, usava un linguaggio criptico ma di facile comprensione («tre macchine e mezzo», «la macchina bianca», ecc.) specialmente perché accompagnato da riferimenti a quantitativi. Le conversazioni riportate alle pagine 14 e 15, inoltre, ad avviso del Tribunale avevano dimostrato non solo che Giorgio avesse acquistato da Pasqualino specifiche quantità di stupefacente, ad un determinato prezzo, al fine di cederle a terzi, persino riconsegnandone una parte (capi 36 e 38), ma soprattutto che il ricorrente avesse procacciato nuovi clienti al sodalizio, come il proprio cugino [OSCURATO:PERSONA] (pag. 15), così da dimostrare la cointeressenza rispetto al sodalizio oltre che la sua fedeltà e la continuità di rapporti, di dare-avere, con il suo capo Pasqualino. A fronte del contenuto e dello sviluppo delle conversazioni puntualmente indicate, di cui il provvedimento ha offerto una propria ragionevole lettura, collocandole in un quadro di insieme che dà conto dei rapporti tra i diversi componenti dell'associazione, della continuità e verosimile durevolezza del vincolo, dell'essere Giorgio un abituale acquirente di droga dal capo dell'associazione, per smerciarla in precisi territori, oltre che una risorsa a disposizione per le incombenze di interesse comune, il ricorso, senza indicare dialoghi, si limita ad apodittiche asserzioni a nulla rilevando che l'attività investigativa si sia limitata ad un breve periodo di tempo, atteso che l'associazione oggetto del ricorso risulta consolidata sul territorio di Gela nell'attività di narcotraffico. Gli argomenti utilizzati dal Tribunale, inoltre, aderiscono alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv.280450). 4. Anche il secondo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari, è generico. Il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha fondato la propria decisione sulla valorizzazione del pieno inserimento del ricorrente, gravato da precedenti penali anche specifici, al servizio di un'associazione dedita al narcotraffico al cui capo vi è un soggetto di vertice di Cosa nostra come Pasqualino, oltre che dalla sua attuale sottoposizione a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Gela per delitti in materia di stupefacenti. Il provvedimento ha inoltre correttamente applicato al caso di specie la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), tale da rendere il mero decorso del tempo, peraltro non particolarmente risalente, di valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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