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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23284/2026

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presentato e difeso dall’AvvocatoGIUSEPPA MICIELI giusta procura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato-controricorrente-Numero registro generale 24405/2024Numero sezionale 5488/2026Numero di raccolta generale 23284/2026Data pubblicazione 15/07/2026avverso la sentenza n. 5938/2024 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 30/7/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 9/7/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOIl [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna propone ricorso, affidato a cinquemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva dichiaratoinammissibile l’appello del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 655/2022emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Enna in accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di pagamentoa titolo di contributi consortili per opere irrigue relativi alle annualità2019/2020.Il contribuente resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

È preliminare l'esame della questione prospettata dalcontroricorrente (già proposta anche nelle controdeduzioni depositate nelgiudizio di gravame) circa la tardività della proposizione dell'appello, inquanto notificato a mezzo PEC in data 31.03.2023 e, pertanto, oltre iltermine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primogrado, perfezionatasi a mani in data 18.10.2022 direttamente al [OSCURATO:PERSONA] 6 Enna.1.2.

Trattandosi di questione di rito rilevabile d'ufficio e rilevante sottoil profilo che, se fosse fondata, ne discenderebbe l'esistenza della cosagiudicata formale sulla sentenza di primo grado, la sua prospettazione –diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - non esigeva il ricorsoincidentale condizionato, che è mezzo di tutela che riguarda le questioniproposte nel giudizio di appello e non esaminate dalla sentenza impugnata,che la parte vittoriosa per altre ragioni nel giudizio intenda far valeredinanzi alla Corte di Cassazione.Numero registro generale 24405/2024Numero sezionale 5488/2026Numero di raccolta generale 23284/2026Data pubblicazione 15/07/20261.3.

La questione, d'altro canto, atteso il suo carattere pregiudiziale edirimente, non avrebbe potuto nemmeno essere oggetto di ricorsoincidentale condizionato.1.4.

Essa, invero, è questione rilevabile d'ufficio da parte di questastessa Corte di Cassazione siccome relativa all'esistenza di un giudicatoformale interno sulla sentenza di primo grado, e come tale bene è stataprospettata con il solo controricorso.

Concretandosi poi nellainammissibilità dell’appello e del successivo ricorso per cassazione, laquestione appariva inoltre ‘fondante’ anche alla luce e per gli effetti delladisciplina del giudicato implicito (non avendo il giudice di appello, puressendone stato investito, espressamente deciso sul punto) di cui in Cass.SSUU 24172/25.1.5.

Tanto premesso si rileva che trattandosi, come si è detto, diquestione rilevabile d'ufficio che la stessa Corte di Cassazione avrebbequindi potuto e dovuto rilevare al di là ed a prescindere dallaprospettazione della parte interessata e, dunque, della controricorrente (intermini Cass. n. 12794 del 2000), ai fini della sua rilevazione occorreprendere in esame non solo quanto emergente - pur senza attività diallegazione della tardività dell'appello e, quindi, della formazione della cosagiudicata sulla sentenza di primo grado - dagli atti di costituzione delleparti, cioè dal ricorso e dal controricorso, ma anche quanto emergentedalla sentenza impugnata e dagli atti pervenuti alla Corte su iniziativa delleparti (fascicoli di parte delle fasi di merito) o per il tramite del fascicolod'ufficio delle fasi di merito.1.6.

Scrutinando la questione sulla base di tali rilievi, essa risultafondata.1.7.

Unitamente al controricorso il controricorrente ha prodotto lasentenza di primo grado con relativa relata di notifica, effettuata in data18.10.2022, nonché l’atto di appello, con relativa notifica a mezzo PEC,effettuata, come da prodotta documentazione, in data 31.3.2023, e,dunque, palesemente oltre il termine breve dalla notifica della sentenza diprimo grado.Numero registro generale 24405/2024Numero sezionale 5488/2026Numero di raccolta generale 23284/2026Data pubblicazione 15/07/20261.8.

L’applicazione di tale principio, inoltre, non trova ostacolo nell’art.38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che richiede il deposito in segreteria,nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'«originale o copiaautentica dell'originale notificato» ovvero, dopo la modifica di cui all'art.3del d.l. n.4 0/2010 (conv.

L. n. 73/2010), di «copia autentica dellasentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta dideposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postaleunitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilasciaricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio».1.9.

Nella tradizionale ermeneutica di legittimità, l’omissione delleformalità in parola è considerata irrilevante; così, ad esempio,nell’ordinanza n. 21389/2012 questa Corte ebbe ad evidenziare che, afronte della prova della notificazione della sentenza, l’omesso depositodell’originale notificato, nei successivi trenta giorni, presso la segreteriadella Commissione, è unanimemente considerato privo di sanzione;analogamente, nella sentenza n. 4222/2015 si osserva che, agli effetti deldecorso del termine breve di impugnazione, è ininfluente il mancatorispetto degli incombenti di cui al ridetto art. 38, comma 2, non risultandodalla lettera della legge alcuna sanzione correlata all’inadempimento disiffatto onere - per come evidenziato dalla dottrina unanime - né potendol’omesso deposito produrre effetti ai fini della conoscenza della sentenzauna volta che la notifica è stata ritualmente eseguita.1.10.

I principi affermati in tali pronunce hanno trovato da ultimoconferma nel più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.19132/2026.

V. anche Cass. n. 5155/2025 con richiami a Cass. n.4222/2015, Cass. nn. 4616 e 16554 del 2018), superando, dunque, ilcontrario indirizzo secondo cui nel processo tributario, ai fini del decorsodel termine breve d'impugnazione, è necessaria la notificazione dellasentenza ‘e’ il rispetto delle altre formalità procedurali di cui all'art. 38 deld.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali è, invece,applicabile il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n.27758/2025; v. anche Cass. n. 24791/2021).Numero registro generale 24405/2024Numero sezionale 5488/2026Numero di raccolta generale 23284/2026Data pubblicazione 15/07/20261.11.

È invero opportuno dare rilievo alla collocazione sistematica dellanorma, la quale, rubricata «richiesta di copie e notificazione dellasentenza», non è inserita tra le norme sui termini di impugnazione, i qualisono invece compiutamente disciplinati dall’art. 51 del medesimo d.lgs. n.546/1992, il quale, peraltro, fa salvezza esclusivamente del terzo commadell’art. 38 e non già del secondo.

Va poi considerato che il collegamentotra adempimento del deposito in Segreteria e decorso del termine breveper impugnare (nel senso che il primo sia condizione necessaria delsecondo) è privo di base testuale (il che appare particolarmentesignificativo in una materia, qual è quella della formazione del giudicatoformale, per sua natura improntata a certezza e tassatività) conconseguente applicabilità delle regole generali di cui al codice di rito (art. 1co. 2^ d.lvo. n. 546/92), le quali subordinano la decorrenza di tale minortermine alla sola esecuzione di una notificazione suscettibile di portare lasentenza nella effettiva e piena conoscenza della controparte (si osserva,incidentalmente, che il verificarsi di questa circostanza non viene qui inalcun modo contestata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha negato l’applicabilitàné l’inosservanza del termine breve limitandosi, come detto, ad eccepirel’indispensabilità, per farla valere, di ricorso incidentale).Va poi ancora considerato che la subordinazione del decorso deltermine breve all’incombente, tutto esterno al processo notificatorio,costituito dal deposito in Segreteria nei trenta giorni finirebbe con eroderela stessa massima ampiezza del termine breve per appellare, non potendoil destinatario della notificazione della sentenza avere certezza, se non unavolta appunto decorso il termine di deposito e verificatane la puntualeosservanza, del minor termine di impugnazione a lui assegnato.1.12.

Escludendo, quindi, che dal mancato adempimento del depositopossano derivare conseguenze sull’idoneità della notifica a determinare ladecorrenza del termine breve d’impugnazione, la ratio della previsione dilegge si ritiene debba essere rinvenuta unicamente nella garanzia diassicurare alla Segreteria della Corte di giustizia tributaria- analogamente a quanto previsto dall’art. 112 del D.P.R. 15 dicembre1959, n. 1229, ai sensi del quale l’ufficiale giudiziario che abbia notificatoNumero registro generale 24405/2024Numero sezionale 5488/2026Numero di raccolta generale 23284/2026Data pubblicazione 15/07/2026una sentenza o un atto d’impugnazione in materia civile «deve darneimmediatamente avviso scritto al cancelliere» - la tempestiva notizia dellanotificazione della pronuncia al fine di consentire le opportune valutazioniin caso di richiesta di rilascio di copia con attestazione di passaggio ingiudicato.1.13.

Ne segue che la motivazione della sentenza impugnata non puòritenersi giuridicamente corretta nella parte in cui la Corte territoriale hadichiarato inammissibile l’appello per altra ragione, insita nel difetto dilegittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetto giuridico non piùesistente, e non già per tardività, ma ciò non può portare all'accoglimentodel ricorso, risultando comunque il dispositivo corretto in iure e dovendosisolo provvedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384,quarto comma, c.p.c..2.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso stante l’avvenuto passaggio ingiudicato della sentenza di primo grado; condanna il [OSCURATO:PERSONA] allarifusione al controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidatein Euro 1.500,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali edaccessori come per legge.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall’AvvocatoGIUSEPPA MICIELI giusta procura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato-controricorrente-Numero registro generale 24405/2024Numero sezionale 5488/2026Numero di raccolta generale 23284/2026Data pubblicazione 15/07/2026avverso la sentenza n. 5938/2024 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 30/7/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 9/7/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOIl [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna propone ricorso, affidato a cinquemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva dichiaratoinammissibile l’appello del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 655/2022emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Enna in accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di pagamentoa titolo di contributi consortili per opere irrigue relativi alle annualità2019/2020.Il contribuente resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. È preliminare l'esame della questione prospettata dalcontroricorrente (già proposta anche nelle controdeduzioni depositate nelgiudizio di gravame) circa la tardività della proposizione dell'appello, inquanto notificato a mezzo PEC in data 31.03.2023 e, pertanto, oltre iltermine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primogrado, perfezionatasi a mani in data 18.10.2022 direttamente al [OSCURATO:PERSONA] 6 Enna.1.2. Trattandosi di questione di rito rilevabile d'ufficio e rilevante sottoil profilo che, se fosse fondata, ne discenderebbe l'esistenza della cosagiudicata formale sulla sentenza di primo grado, la sua prospettazione –diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - non esigeva il ricorsoincidentale condizionato, che è mezzo di tutela che riguarda le questioniproposte nel giudizio di appello e non esaminate dalla sentenza impugnata,che la parte vittoriosa per altre ragioni nel giudizio intenda far valeredinanzi alla Corte di Cassazione.Numero registro generale 24405/2024Numero sezionale 5488/2026Numero di raccolta generale 23284/2026Data pubblicazione 15/07/20261.3. La questione, d'altro canto, atteso il suo carattere pregiudiziale edirimente, non avrebbe potuto nemmeno essere oggetto di ricorsoincidentale condizionato.1.4. Essa, invero, è questione rilevabile d'ufficio da parte di questastessa Corte di Cassazione siccome relativa all'esistenza di un giudicatoformale interno sulla sentenza di primo grado, e come tale bene è stataprospettata con il solo controricorso. Concretandosi poi nellainammissibilità dell’appello e del successivo ricorso per cassazione, laquestione appariva inoltre ‘fondante’ anche alla luce e per gli effetti delladisciplina del giudicato implicito (non avendo il giudice di appello, puressendone stato investito, espressamente deciso sul punto) di cui in Cass.SSUU 24172/25.1.5. Tanto premesso si rileva che trattandosi, come si è detto, diquestione rilevabile d'ufficio che la stessa Corte di Cassazione avrebbequindi potuto e dovuto rilevare al di là ed a prescindere dallaprospettazione della parte interessata e, dunque, della controricorrente (intermini Cass. n. 12794 del 2000), ai fini della sua rilevazione occorreprendere in esame non solo quanto emergente - pur senza attività diallegazione della tardività dell'appello e, quindi, della formazione della cosagiudicata sulla sentenza di primo grado - dagli atti di costituzione delleparti, cioè dal ricorso e dal controricorso, ma anche quanto emergentedalla sentenza impugnata e dagli atti pervenuti alla Corte su iniziativa delleparti (fascicoli di parte delle fasi di merito) o per il tramite del fascicolod'ufficio delle fasi di merito.1.6. Scrutinando la questione sulla base di tali rilievi, essa risultafondata.1.7. Unitamente al controricorso il controricorrente ha prodotto lasentenza di primo grado con relativa relata di notifica, effettuata in data18.10.2022, nonché l’atto di appello, con relativa notifica a mezzo PEC,effettuata, come da prodotta documentazione, in data 31.3.2023, e,dunque, palesemente oltre il termine breve dalla notifica della sentenza diprimo grado.Numero registro generale 24405/2024Numero sezionale 5488/2026Numero di raccolta generale 23284/2026Data pubblicazione 15/07/20261.8. L’applicazione di tale principio, inoltre, non trova ostacolo nell’art.38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che richiede il deposito in segreteria,nei successivi trenta giorni dalla notificazione, dell'«originale o copiaautentica dell'originale notificato» ovvero, dopo la modifica di cui all'art.3del d.l. n.4 0/2010 (conv. L. n. 73/2010), di «copia autentica dellasentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta dideposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postaleunitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilasciaricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio».1.9. Nella tradizionale ermeneutica di legittimità, l’omissione delleformalità in parola è considerata irrilevante; così, ad esempio,nell’ordinanza n. 21389/2012 questa Corte ebbe ad evidenziare che, afronte della prova della notificazione della sentenza, l’omesso depositodell’originale notificato, nei successivi trenta giorni, presso la segreteriadella Commissione, è unanimemente considerato privo di sanzione;analogamente, nella sentenza n. 4222/2015 si osserva che, agli effetti deldecorso del termine breve di impugnazione, è ininfluente il mancatorispetto degli incombenti di cui al ridetto art. 38, comma 2, non risultandodalla lettera della legge alcuna sanzione correlata all’inadempimento disiffatto onere - per come evidenziato dalla dottrina unanime - né potendol’omesso deposito produrre effetti ai fini della conoscenza della sentenzauna volta che la notifica è stata ritualmente eseguita.1.10. I principi affermati in tali pronunce hanno trovato da ultimoconferma nel più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.19132/2026. V. anche Cass. n. 5155/2025 con richiami a Cass. n.4222/2015, Cass. nn. 4616 e 16554 del 2018), superando, dunque, ilcontrario indirizzo secondo cui nel processo tributario, ai fini del decorsodel termine breve d'impugnazione, è necessaria la notificazione dellasentenza ‘e’ il rispetto delle altre formalità procedurali di cui all'art. 38 deld.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali è, invece,applicabile il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n.27758/2025; v. anche Cass. n. 24791/2021).Numero registro generale 24405/2024Numero sezionale 5488/2026Numero di raccolta generale 23284/2026Data pubblicazione 15/07/20261.11. È invero opportuno dare rilievo alla collocazione sistematica dellanorma, la quale, rubricata «richiesta di copie e notificazione dellasentenza», non è inserita tra le norme sui termini di impugnazione, i qualisono invece compiutamente disciplinati dall’art. 51 del medesimo d.lgs. n.546/1992, il quale, peraltro, fa salvezza esclusivamente del terzo commadell’art. 38 e non già del secondo. Va poi considerato che il collegamentotra adempimento del deposito in Segreteria e decorso del termine breveper impugnare (nel senso che il primo sia condizione necessaria delsecondo) è privo di base testuale (il che appare particolarmentesignificativo in una materia, qual è quella della formazione del giudicatoformale, per sua natura improntata a certezza e tassatività) conconseguente applicabilità delle regole generali di cui al codice di rito (art. 1co. 2^ d.lvo. n. 546/92), le quali subordinano la decorrenza di tale minortermine alla sola esecuzione di una notificazione suscettibile di portare lasentenza nella effettiva e piena conoscenza della controparte (si osserva,incidentalmente, che il verificarsi di questa circostanza non viene qui inalcun modo contestata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha negato l’applicabilitàné l’inosservanza del termine breve limitandosi, come detto, ad eccepirel’indispensabilità, per farla valere, di ricorso incidentale).Va poi ancora considerato che la subordinazione del decorso deltermine breve all’incombente, tutto esterno al processo notificatorio,costituito dal deposito in Segreteria nei trenta giorni finirebbe con eroderela stessa massima ampiezza del termine breve per appellare, non potendoil destinatario della notificazione della sentenza avere certezza, se non unavolta appunto decorso il termine di deposito e verificatane la puntualeosservanza, del minor termine di impugnazione a lui assegnato.1.12. Escludendo, quindi, che dal mancato adempimento del depositopossano derivare conseguenze sull’idoneità della notifica a determinare ladecorrenza del termine breve d’impugnazione, la ratio della previsione dilegge si ritiene debba essere rinvenuta unicamente nella garanzia diassicurare alla Segreteria della Corte di giustizia tributaria- analogamente a quanto previsto dall’art. 112 del D.P.R. 15 dicembre1959, n. 1229, ai sensi del quale l’ufficiale giudiziario che abbia notificatoNumero registro generale 24405/2024Numero sezionale 5488/2026Numero di raccolta generale 23284/2026Data pubblicazione 15/07/2026una sentenza o un atto d’impugnazione in materia civile «deve darneimmediatamente avviso scritto al cancelliere» - la tempestiva notizia dellanotificazione della pronuncia al fine di consentire le opportune valutazioniin caso di richiesta di rilascio di copia con attestazione di passaggio ingiudicato.1.13. Ne segue che la motivazione della sentenza impugnata non puòritenersi giuridicamente corretta nella parte in cui la Corte territoriale hadichiarato inammissibile l’appello per altra ragione, insita nel difetto dilegittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetto giuridico non piùesistente, e non già per tardività, ma ciò non può portare all'accoglimentodel ricorso, risultando comunque il dispositivo corretto in iure e dovendosisolo provvedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384,quarto comma, c.p.c..2. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso stante l’avvenuto passaggio ingiudicato della sentenza di primo grado; condanna il [OSCURATO:PERSONA] allarifusione al controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidatein Euro 1.500,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali edaccessori come per legge.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 9.7.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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