Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 658/2009
ECLI:EU:T:2009:261
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 – JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑348/05 INTP)
«Procedura – Interpretazione di una sentenza»
Procedura – Interpretazione di una sentenza – Presupposti di ricevibilità della domanda (Artt. 231, secondo comma, CE e 233, primo comma, CE; regolamento di procedura
del Tribunale, art. 129) (v. punti 3-7)
[OSCURATO:PERSONA] di interpretazione della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T‑348/05.
Dispositivo
1)
Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T‑348/05, JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, è interpretato nel senso che il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il
regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario
della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato
di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA].
2)
La JSC Kirovo-[OSCURATO:PERSONA], il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano
le proprie spese.
3)
L’originale della presente sentenza è allegato all’originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione
di questa sentenza.