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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 28380/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20446/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUIGI ONOFRI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Sassari,n. 46/2017 , depositata i l 27/ 1/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -2 - RG 20446/2017 – S2 - PU 9/6/2022 (n. 15) – [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, di conferma del la sentenza del Tribunale di Nuoroche, per quanto rileva in questa sede, aveva parzialmente accolto un’azione negatoria servitutisp roposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla consorte [OSCURATO:PERSONA], attuali intimati in cassazione.

2. –La controversia ha origine da una lottizzazione intrapresa a Oro- sei da [OSCURATO:PERSONA] nel 1982.

U n lotto di terreno fu acquistato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Manca.

In attuazione di disposizioni contenute nella lottizzazione, costoro riservarono una striscia di terreno di m. 5 x 22 a servizio del proprio fabbricato e della proprietà di [OSCURATO:PERSONA], un secondo acquirente nel quadro de lla lottizzazione.

Nel 1990/ 91 i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Manca realizzarono una battuta in cemento per consentire il transito agevole di veicoli.

Un terzo acquirente dalla predetta lottizzazione, [OSCURATO:PERSONA], cedettenel 2003 il proprio lotto a [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo edificò nel 2004 un fabbricato , aprendo vedute dirette sulla proprietà [OSCURATO:PERSONA]/Manca, senza osservare né le distanze legali, né quelle del regolamento edilizio e comunale; apportò inoltre una recinzione, fagocitando nel proprio lotto parte dellastrada privata; si aprìinfine due accessi al servizio del proprio fabbricato.

3. - In conseguenza di ciò, nel 2006, come anticipato in esordio, i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Manca si determinarono a convenire in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Nuoro, con la seguente serie di domande: (a) accertamento dell’inesistenza del diritto di costui a transitare sulla predetta striscia di terreno, (b) condanna alla cessazione delle turbative, alla chiusura degli accessi, alla rimozione della recinzione, -3 - RG 20446/2017 – S2 - PU 9/6/2022 (n. 15) – [OSCURATO:PERSONA]. all’arretramento del fabbricato entro le distanze legali, al ripristino dello status quo ante , nonché al risarcimento di danni.

Costit uitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle domande degli attori, l’accertamento della proprietà comune a tutti gli acquirenti dei lotti della strada interna alla lottizzazione e quindi del suo diritto di utilizzarla, in subordine chie s e l’accertamento di una servitù di passaggio e di accesso sulla strada per usucapione.

4. -In primo grado fu emanata una sentenza parziale con il seguente contenuto: (a) a carico di [OSCURATO:PERSONA], accertamento dell’inesistenza del diritto di transitare sulla striscia di terreno e di condanna a chiudere i due accessi; (b) rinvio in istruttoria della cognizione sulla domanda attorea di arretramento della costruzione; (c) rigetto delle altre domande (sia dell’attore, che del convenuto).

5. -In secondo grado, la sentenza di primo grado è confermata.

6. –Il ricorso in cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

I coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Manca sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c., per non avere la Corte d’appello fatto corretta applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale nell’interpretare l’accordo di lottizzazione del 198

2. Il motivo è arricchito da un secondo profilo che deduce la violazio ne dell’art. 1375 c.c., per avere la Corte di appello omesso di interpretare l’accordo sulla base del principio di buona fede come fonte integrativa del contratto.

In sostanza, la parte ricorrente si duole che i giudici di merito ab- biano erroneamente ritenuto che il venditore abbia inteso rendere comune al solo [OSCURATO:PERSONA] la striscia di terreno (oggi cementata) di cui è controversia. -4 - RG 20446/2017 – S2 - PU 9/6/2022 (n. 15) – [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo esibiscepiù profili d’inammissibilità.

Innanzitutto, esso di- fetta di specificitàex art. 366, n. 4 c.p.c. , poiché assume la violazione dell’intero blocco didisposizioni sull’ermeneutica contrattuale senza ar- ticolare in modo adeguatamente argo mentato specifiche censure con riferimento a singole disposizioni fra quelle in blocco evocate.

In se- condo luogo - il rilievo vale in particolare (ma non solo) per il profilo relativo all’art. 1375c.c. – esso si sostanzia nella richiesta rivolta alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria interpretazione dell’ac- cordo di lottizzazionea quella compiuta dai giudici di merito congrua- mente motivato(in una doppia pronuncia conforme).

La richiesta della parte ricorrente è in contrasto con la funzione pro- pria di una corte di legittimità, che, in relazione all’interpretazione delle dichiarazioni di volontà -trattandosi di un’indagine di fatto - è limitata al controllo che il giudice di merito abbia rispettato le regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., e non sia incorso in omesso esame di un fatto decisivo(una clausola e/o un fatto extrate- stuale collegato a una clausola)oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. 10745/2022).

In conclusione, il primo motivo è inammissibile.

2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si de- duce violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 c.c. e 113 c.p.c., per avere la Corte di appello mancato di riconoscere sulla base degli atti e dei documenti di causa l’esistenza diuna situazione riconducibile alla fattispecie legale della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.

Il secondo motivoè inammissibile.

Infatti, è appena il caso di ricor- dare che, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.,si possono dedurre in cas- sazione le quaestiones iuris sotto le due specie di violazione o la falsa applicazione di norme di diritto.

Mentre la violazione di norme di diritto -5 - RG 20446/2017 – S2 - PU 9/6/2022 (n. 15) – [OSCURATO:PERSONA]. si verifica quando il giudice ha errato nell’interpretare la disposizione (correttamente individuata) da applicare, cioè ne ha tratto effetti giu- ridici diversi da quelli previsti dallanorma, ricorre invece la falsa appli- cazione di norme di diritto, quando il giudice ha applicato alla fattispe- cie concreta una norma diversa da quella corretta.

A sua volta, la falsa applicazione è di due specie.

Essapuò dipendere: (a)da un errore nell’individuazione della norma sotto cui sussumere la fattispecie concreta correttamente accertata (errore nella qualifica- zione giuridica della fattispecieovvero errore di sussunzione), o (b) da un errore nello stesso accertamento dei fatti, nella risoluzione della quaestio facti.

Solo la prima specie si traduce in un vizio censurabile in cassazione, mentre la seconda è un errore di fatto che non è denun- ciabilein sede di legittimità , se non indirettamente attraverso la ce n- sura di omessa motivazione circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.

Nel caso di specie, come si può constatare dalla sintesi del motivo in esordio di paragrafo, si tratta di una paradigmatica denuncia di fa lsa applicazionedella seconda specie (sub b ).

Per sondarne l’ammissibilità, occorre quindi sussumere la censuranella fattispecie che le è propria, non exn. 3, bensì ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Tuttavia, anche p er questa viail secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità, poiché ci troviamo dinanzi ad una ipotesi di doppia conforme in primo e secondo grado.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012,conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cuisia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricor- rente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza -6 - RG 20446/2017 – S2 - PU 9/6/2022 (n. 15) – [OSCURATO:PERSONA]. di rigetto dell'appello(nel capo investito dal motivo di ricorso), dimo- strando che esse sono tra loro diverse.

Nel caso di spe cie, la parte ricorrente non si è avveduta di dover argomentarein tale direzione.

In conclusione, il secondo motivo è inammissibile.

3. - Dalla inammissibilità di cias cuno dei motivi su cui è articolato il ricorso,segue l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo complesso.

4. -Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva nel g iu- dizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d .p.r. 115/ 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20446/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUIGI ONOFRI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Sassari,n. 46/2017 , depositata i l 27/ 1/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -2 - RG 20446/2017 – S2 - PU 9/6/2022 (n. 15) – [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA] impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, di conferma del la sentenza del Tribunale di Nuoroche, per quanto rileva in questa sede, aveva parzialmente accolto un’azione negatoria servitutisp roposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla consorte [OSCURATO:PERSONA], attuali intimati in cassazione. 2. –La controversia ha origine da una lottizzazione intrapresa a Oro- sei da [OSCURATO:PERSONA] nel 1982. U n lotto di terreno fu acquistato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Manca. In attuazione di disposizioni contenute nella lottizzazione, costoro riservarono una striscia di terreno di m. 5 x 22 a servizio del proprio fabbricato e della proprietà di [OSCURATO:PERSONA], un secondo acquirente nel quadro de lla lottizzazione. Nel 1990/ 91 i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Manca realizzarono una battuta in cemento per consentire il transito agevole di veicoli. Un terzo acquirente dalla predetta lottizzazione, [OSCURATO:PERSONA], cedettenel 2003 il proprio lotto a [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo edificò nel 2004 un fabbricato , aprendo vedute dirette sulla proprietà [OSCURATO:PERSONA]/Manca, senza osservare né le distanze legali, né quelle del regolamento edilizio e comunale; apportò inoltre una recinzione, fagocitando nel proprio lotto parte dellastrada privata; si aprìinfine due accessi al servizio del proprio fabbricato. 3. - In conseguenza di ciò, nel 2006, come anticipato in esordio, i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Manca si determinarono a convenire in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Nuoro, con la seguente serie di domande: (a) accertamento dell’inesistenza del diritto di costui a transitare sulla predetta striscia di terreno, (b) condanna alla cessazione delle turbative, alla chiusura degli accessi, alla rimozione della recinzione, -3 - RG 20446/2017 – S2 - PU 9/6/2022 (n. 15) – [OSCURATO:PERSONA]. all’arretramento del fabbricato entro le distanze legali, al ripristino dello status quo ante , nonché al risarcimento di danni. Costit uitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle domande degli attori, l’accertamento della proprietà comune a tutti gli acquirenti dei lotti della strada interna alla lottizzazione e quindi del suo diritto di utilizzarla, in subordine chie s e l’accertamento di una servitù di passaggio e di accesso sulla strada per usucapione. 4. -In primo grado fu emanata una sentenza parziale con il seguente contenuto: (a) a carico di [OSCURATO:PERSONA], accertamento dell’inesistenza del diritto di transitare sulla striscia di terreno e di condanna a chiudere i due accessi; (b) rinvio in istruttoria della cognizione sulla domanda attorea di arretramento della costruzione; (c) rigetto delle altre domande (sia dell’attore, che del convenuto). 5. -In secondo grado, la sentenza di primo grado è confermata. 6. –Il ricorso in cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. I coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Manca sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c., per non avere la Corte d’appello fatto corretta applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale nell’interpretare l’accordo di lottizzazione del 198 2. Il motivo è arricchito da un secondo profilo che deduce la violazio ne dell’art. 1375 c.c., per avere la Corte di appello omesso di interpretare l’accordo sulla base del principio di buona fede come fonte integrativa del contratto. In sostanza, la parte ricorrente si duole che i giudici di merito ab- biano erroneamente ritenuto che il venditore abbia inteso rendere comune al solo [OSCURATO:PERSONA] la striscia di terreno (oggi cementata) di cui è controversia. -4 - RG 20446/2017 – S2 - PU 9/6/2022 (n. 15) – [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo esibiscepiù profili d’inammissibilità. Innanzitutto, esso di- fetta di specificitàex art. 366, n. 4 c.p.c. , poiché assume la violazione dell’intero blocco didisposizioni sull’ermeneutica contrattuale senza ar- ticolare in modo adeguatamente argo mentato specifiche censure con riferimento a singole disposizioni fra quelle in blocco evocate. In se- condo luogo - il rilievo vale in particolare (ma non solo) per il profilo relativo all’art. 1375c.c. – esso si sostanzia nella richiesta rivolta alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria interpretazione dell’ac- cordo di lottizzazionea quella compiuta dai giudici di merito congrua- mente motivato(in una doppia pronuncia conforme). La richiesta della parte ricorrente è in contrasto con la funzione pro- pria di una corte di legittimità, che, in relazione all’interpretazione delle dichiarazioni di volontà -trattandosi di un’indagine di fatto - è limitata al controllo che il giudice di merito abbia rispettato le regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., e non sia incorso in omesso esame di un fatto decisivo(una clausola e/o un fatto extrate- stuale collegato a una clausola)oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. 10745/2022). In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si de- duce violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 c.c. e 113 c.p.c., per avere la Corte di appello mancato di riconoscere sulla base degli atti e dei documenti di causa l’esistenza diuna situazione riconducibile alla fattispecie legale della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Il secondo motivoè inammissibile. Infatti, è appena il caso di ricor- dare che, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.,si possono dedurre in cas- sazione le quaestiones iuris sotto le due specie di violazione o la falsa applicazione di norme di diritto. Mentre la violazione di norme di diritto -5 - RG 20446/2017 – S2 - PU 9/6/2022 (n. 15) – [OSCURATO:PERSONA]. si verifica quando il giudice ha errato nell’interpretare la disposizione (correttamente individuata) da applicare, cioè ne ha tratto effetti giu- ridici diversi da quelli previsti dallanorma, ricorre invece la falsa appli- cazione di norme di diritto, quando il giudice ha applicato alla fattispe- cie concreta una norma diversa da quella corretta. A sua volta, la falsa applicazione è di due specie. Essapuò dipendere: (a)da un errore nell’individuazione della norma sotto cui sussumere la fattispecie concreta correttamente accertata (errore nella qualifica- zione giuridica della fattispecieovvero errore di sussunzione), o (b) da un errore nello stesso accertamento dei fatti, nella risoluzione della quaestio facti. Solo la prima specie si traduce in un vizio censurabile in cassazione, mentre la seconda è un errore di fatto che non è denun- ciabilein sede di legittimità , se non indirettamente attraverso la ce n- sura di omessa motivazione circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. Nel caso di specie, come si può constatare dalla sintesi del motivo in esordio di paragrafo, si tratta di una paradigmatica denuncia di fa lsa applicazionedella seconda specie (sub b ). Per sondarne l’ammissibilità, occorre quindi sussumere la censuranella fattispecie che le è propria, non exn. 3, bensì ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Tuttavia, anche p er questa viail secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità, poiché ci troviamo dinanzi ad una ipotesi di doppia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012,conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cuisia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricor- rente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza -6 - RG 20446/2017 – S2 - PU 9/6/2022 (n. 15) – [OSCURATO:PERSONA]. di rigetto dell'appello(nel capo investito dal motivo di ricorso), dimo- strando che esse sono tra loro diverse. Nel caso di spe cie, la parte ricorrente non si è avveduta di dover argomentarein tale direzione. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - Dalla inammissibilità di cias cuno dei motivi su cui è articolato il ricorso,segue l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo complesso. 4. -Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva nel g iu- dizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d .p.r. 115/ 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se
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