CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L-C;(01W C) 1. Diego iporlucioi ricorre avverso l'ordinanza del 12 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 14 dicembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Avellino, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri di cui al periodo ricompreso tra il 23 maggio 2016 al 23 novembre 2018. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata ritenuto che l'unico episodio di cui al rapporto disciplinare del 9 ottobre 2018 fosse idoneo a giustificare il mancato accoglimento della richiesta anche a semestri anteriori, senza offrire sul punto alcuna motivazione in ordine all'eventuale collegamento tra tale fatto e la mancata partecipazione all'opera di rieducazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento.. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalla visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza, era emerso che il 6 ottobre 2018 Corlucio aveva partecipato a un'aggressione di gruppo, con l'utilizzo di calci e pugni, ai danni di altro detenuto, la cui presenza non sarebbe stata gradita all'interno del reparto. In particolare, era emerso che Corlucio aveva continuato a percuotere la vittima, anche quando questi era già caduta a terra. Il giudice di merito, quindi, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, non sindacabile in sede di legittimità, ritenendo tale comportamento come sintomatico dell'assenza di un serio processo di risocializzazione, ha rigettato la richiesta per l'intero periodo valutato, anche considerando che, in tema di liberazione anticipata, una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). Nel procedimento di sorveglianza, inoltre, possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere est nsore [OSCURATO:PERSONA] alisi [OSCURATO:PERSONA] rini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impe