CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 23521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31854/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 94/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1718/2018 depositata il21/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo richiesto al Presidente del Tribunale di Ferrara dalla [OSCURATO:PERSONA] sas per il pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di € 40.570,81, quale saldo creditorio relativo al contratto, concluso, inter partes, avente ad oggetto il ritiro e lo stoccaggio, da parte della [OSCURATO:PERSONA] sas del mais proveniente dai campi situati in [OSCURATO:PERSONA] risultati positivi ai controlli relativi alla presenza di OGM. Propose opposizione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dedusse che nulla era dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] sas in quanto la somma richiesta non corrispondeva al prezzo pattuito, pari ad € 0,003 al Kg, aumentato, senza che vi fosse un accordo tra le parti a 0,01 e, successivamente a 0,05. La domanda, rigettata in primo grado, venne accorta dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 21.6.2018. Secondo la Corte di merito, non vi era prova della pattuizione di un aumento del corrispettivo di stoccaggio, alla luce delle risultanze delle deposizioni dei testi. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2727 c.c., 2729 c.c., 112 c.p.c e 115 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un f atto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che non vi fosse un accordo tra le parti in ordine alla determinazione del prezzo di stoccaggio del mais speciale presso il magazzino della società ricorrente, omettendo di utilizzare tutto il materiale probatorio a sua disposizione ma basandosi esclusivamente sul le deposizioni testimoniali dei testi Gallini e Ramponi. In tal modo , la Corte territoriale si sarebbe discostata dall'insegnamento di questa Corte, secondo cui, ogni qual volta si debba ricorrere alla prova presuntiva di una determinata circostanza è compito del giudice del merito analizzare analiticamente tutto il mater iale probatorio o indiziario a sua disposizione e, successivamente, procedere ad una valutazione congiunta, complessiva e globale di tutti i fatti indizianti. Nel caso di specie, l’accordo per aumento dei prezzi di stoccaggio risulterebbe dall’esito dell'interpello deferito al legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] e dall’avvenuto pagamento, da parte della Pioneeer, anche della fattura n. 726/04 del 30 giugno 2004, che presentavano un costo di stoccaggio più elevato rispetto a quello praticato in precedenza, senza che vi fosse un’immediata contestazione. Il motivo è infondato. La Corte di merito non ha fatto ricorso alla prova presuntiva,ma ha ricostruito i fatti attraverso l’interpretazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento alle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] sas, che, pur dando atto di aver ascoltato una telefonata nel corso della quale il suo datore di lavoro aveva dato la disponibilità di prorogare il contratto di deposito a fronte di un aumento del corrispettivo, aveva precisato di non essere a conoscenza dell’identità del suo interlocutore. La Corte di merito ha, inoltre, valorizzato le dichiarazioni del teste Ramponi, responsabile della [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui si sarebbe dovuto applicare il prezzo di mercato. La Corte di merito, nell’ambito del libero apprezzamento delle prove, ha ritenuto non provato l’accordo con il quale il contratto era stato prorogato ad un prezzo diverso, né il giudice era tenuto ad esaminare i singoli elementi istruttori al fine di giustificare il proprio convincimento (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). Non sussiste nemmeno la violazione dell’art.115 c.p.c., in relazione alla mancata contestazione delle fatture, con cui era stato applicato il prezzo più alto, in quanto il principio di non contestazione, se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n.16028). Infine, non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia (art.112 c.p.c.), che è integrato in relazione alle domande o eccezioni che il giudice non ha preso in esame, né sussiste il vizio motivazionale in quanto è censurato non l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, ma la valutazione dei singoli elementi istruttori (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053 ). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; la ricorrente contesta che la Corte di merito, a fronte di due ipotesi di calcolo affidate al CTU (a1) rettifica dei costi di stoccaggio e non dei servizi ulteriori b1) rettifica costi di stoccaggio e servizi aggiuntivi che non sarebbero stati contestati) avrebbe aderito alla prima ipotesi senza adeguata motivazione. Tale conclusione sarebbe in contrasto con le dichiarazioni del teste che avrebbe fatto riferimento ai costi “di mercato”, che, nei contratti di durata, sarebbero fluttuanti e non fissi. In ogni caso, il cost o di mercato per lo stoccaggio di m ais speciale avrebbe potuto essere desunto dalle fatture emesse dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] sas ad altri clienti che, in quel medesimo periodo, avevano anch'essi stoccato mais speciale. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione artt.112 c.p.c. nonchédegli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, oltre all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5 c.p.c. in quanto la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sui costi dei servizi aggiuntivi come la movimentazione della granella e gli interventi di disinfestazione. La Corte d’appello non avrebbe considerato che con l’atto d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contestato esclusivamente i costi di stoccaggio del mais e non i servizi accessori, con conseguente formazione del giudicato. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte d’appello ha aderito alle conclusioni del CTU sul presupposto che né il costo di stoccaggio, né le prestazioni accessorie avessero subito un aumento (pag.10 della sentenza di primo grado). E’ errata l’affermazione della società ricorrente secondo cui sul costo delle prestazioni accessorie si era formato il giudicato in quanto, dall’atto d’appello risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contestato la sentenza di primo grado sia in relazione ai costi di stoccaggio che in relazione alle prestazioni accessorie. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, ne