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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 18325/2024

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4 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso12173/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difesodall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di B ologna 568/2022 del 25/11/2022.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causae ragioni d ella d ecisione Nel processo presupposto la partesuccessivamente ricorrente per equo indennizzo è convenuta nel 2004 in un’azione di simulazione di compravendite immobiliari che in appello è stata rigettata.

Nella pendenza del giudizio di cassazione, le parti concludono una transazione e la controparte rinuncia al ricorso.

Nel 2021 questa Corte pronuncia l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

Rigettata nella fase monocratica, la domanda di equo indennizzo è parzialmente accolta nella fase collegiale, con liquidazione di €

4.500. 2di 2 – 1 2173/ 2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo in cui si denuncia che la Corte di appello ha escluso l’impatto della durata irragionevole del processo presupposto sui danni patrimoniali lamentati dalla ricorrente come dovuti alla sopravvenuta insolvenza della controparte e alla necessità di pagare le spese processuali.

Si deduce violazione degli artt. 2-bis l. 89/2001, 2056 e 1223 c.c., 115 c.p.c.

Resiste il Ministero con controricorso.

Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

Èonere della parte dimostrare che i danni patrimoniali sono conseguenza immediata e diretta del ritardodel processo (cfr .

Cass. 11829/2018 ) .

Nel casoattuale l’onere non è stato rispettato, poiché la ricorrente si limita a dire di aver allegato un estratto conto bancario che attestava la capienza della controparte nel 2016 a fronte di una transazione nel 2021 con rinuncia delle parti alle rispettive pretese, senza argomentare in modo sufficientemente dettagliato e specifico circa il nesso causale ipotizzato tra la capienza della parte debitrice nel 2016 e l’insorgere di un danno quantificato in complessivi € 108.769,58 (di cui € 10.000 di danno non patrimoniale e€ 98.769,58 di danno patrimoniale).

Il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte con- troricorrente, che liquida in €1.500, oltre alle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso12173/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difesodall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di B ologna 568/2022 del 25/11/2022. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causae ragioni d ella d ecisione Nel processo presupposto la partesuccessivamente ricorrente per equo indennizzo è convenuta nel 2004 in un’azione di simulazione di compravendite immobiliari che in appello è stata rigettata. Nella pendenza del giudizio di cassazione, le parti concludono una transazione e la controparte rinuncia al ricorso. Nel 2021 questa Corte pronuncia l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Rigettata nella fase monocratica, la domanda di equo indennizzo è parzialmente accolta nella fase collegiale, con liquidazione di € 4.500. 2di 2 – 1 2173/ 2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 2 9 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo in cui si denuncia che la Corte di appello ha escluso l’impatto della durata irragionevole del processo presupposto sui danni patrimoniali lamentati dalla ricorrente come dovuti alla sopravvenuta insolvenza della controparte e alla necessità di pagare le spese processuali. Si deduce violazione degli artt. 2-bis l. 89/2001, 2056 e 1223 c.c., 115 c.p.c. Resiste il Ministero con controricorso. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Èonere della parte dimostrare che i danni patrimoniali sono conseguenza immediata e diretta del ritardodel processo (cfr . Cass. 11829/2018 ) . Nel casoattuale l’onere non è stato rispettato, poiché la ricorrente si limita a dire di aver allegato un estratto conto bancario che attestava la capienza della controparte nel 2016 a fronte di una transazione nel 2021 con rinuncia delle parti alle rispettive pretese, senza argomentare in modo sufficientemente dettagliato e specifico circa il nesso causale ipotizzato tra la capienza della parte debitrice nel 2016 e l’insorgere di un danno quantificato in complessivi € 108.769,58 (di cui € 10.000 di danno non patrimoniale e€ 98.769,58 di danno patrimoniale). Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte con- troricorrente, che liquida in €1.500, oltre alle spese d
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