CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 910/21 in data 22/11/2021 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni scritte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni scritte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la memoria difensiva della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Torino in data 21/07/2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 12) e 13) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena nei confronti dello stesso in relazione alle residue imputazioni; nel medesimo contesto, veniva confermata la pronuncia di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese le statuizioni civili a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. -Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192, 546 e 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al capo 1). Un profilo di doglianza del [OSCURATO:PERSONA], rimasto inevaso, riguardava la richiesta di motivare sulla base di quali riscontri e accertamenti fosse stato possibile attribuire l'utilizzo di quell'utenza (la n. 3317482284) intestata a terza persona ([OSCURATO:PERSONA]) al [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base delle collaudate regole d'esperienza e di criteri logico-scientifici, il dato tecnico rappresentato dai tabulati fornisce la collocazione temporale del telefono in un dato luogo, ma non dimostra chi è l'utilizzatore del telefono. Inoltre, i giudici di secondo grado disattendevano la censura svolta dal ricorrente tesa a far emergere due elementi: la testimone assistita Trezza, come tutti gli altri testimoni, non effettuerà mai alcun riconoscimento fotografico del soggetto di cui fa menzione né nella fase delle indagini né a seguito dell'esame dibattimentale; la Trezza, in ragione della propria qualità, conosce gli atti di indagine e i nomi degli altri imputati, tra cui quello del [OSCURATO:PERSONA]. Il problema relativo alla mancata identificazione del soggetto chiamato "[OSCURATO:PERSONA]" con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], non può essere superato se non ricorrendo ad una presunzione assoluta di veridicità, contraria ai criteri di valutazione logico-giuridica che presiedono il nostro sistema giuridico. -Secondo motivo: violazione di legge in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. nonché vizio di motivazione per aver illogicamente motivato in ordine al presunto ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione. Nella fattispecie, non si ricostruisce la struttura del sodalizio in quanto non è ricostruita la catena del comando, non vengono ricostruiti i livelli intermedi, non è dato comprendere dove si localizzi la base operativa. Inoltre, nulla viene argomentato in relazione alla configurabilità del concorso di persone nel reato in luogo della fattispecie associativa. -Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per i capi 7), 8), 12) e 13). Le informazioni testimoniali sono inidonee a ricostruire le modalità della condotta e, in particolare, dall'esame dei tabulati telefonici, non risultano contatti tra l'utenza intestata alla Triola e quella in uso alla [OSCURATO:PERSONA], né risultano contatti (telefonici o personali) tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ovvero tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, il testimone assistito Ferrari, beneficiario degli accrediti eseguiti impiegando le somme provenienti dalle fraudolente riscossioni dei buoni postali fruttiferi del 25/09/2014, non menziona mai i fatti del 25/09/2014 né rilascia dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riferibili a quei fatti. In ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto argomentare in ordine alla valenza probatoria delle informazioni risultanti dai tabulati, come da censura avanzata in atto di gravame. -Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sul punto somiglia più ad un'enunciazione di principio priva di sostanza, per non dire fallace ed illegittima. Vi è poi un riferimento, peraltro generico, ad uno scorretto comportamento processuale che non precisa in che cosa sarebbe consistita tale scorrettezza. Inoltre, sono stati del tutto pretermessi gli elementi indicati dal ricorrente, quali la giovane età del prevenuto, il suo tentativo di reinserimento socio-lavorativo ed il corretto comportamento processuale durante l'esecuzione della misura cautelare. -Quinto motivo: violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 81, secondo comma, cod. pen. Si è applicata una pena illogicamente eccessiva, avendo il giudice di secondo grado omesso di indicare le ragioni che lo hanno condotto alla scelta di una pena base distante dal minimo edittale, così come per gli aumenti a titolo di continuazione, mortificando così la finalità rieducativa avendo ingiustificatamente privilegiato la visione retributiva della sanzione.-Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 600, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello si è limitata a confermare le statuizioni civili sostenendone la congruità rispetto all'ingente danno patrimoniale cagionato. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente quanto segue. -Primo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale precisa che il Bello è responsabile del reato associativo in quanto ha partecipato alla commissione dei reati fine e, viceversa, è responsabile dei reati-fine in quanto partecipe dell'associazione a delinquere. Il ragionamento probatorio rivela così tutta la sua irragionevolezza e carenza. -Secondo motivo: intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 7) e 8), entrambi commessi in data 25/09/2014. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta la ricorrente quanto segue. -Primo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i capi 3), 8), 13) e 18). Con riferimento a dette imputazioni, la sentenza di secondo grado, lungi dal colmare il vuoto motivazionale della sentenza di primo grado, si traduce in un'apodittica affermazione circa la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] espressa in termini di verosimiglianza, con espresso riferimento al parametro della presunzione. -Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i capi 2), 7), 12) e 17). Ci si duole del fatto che la sentenza impugnata, sebbene investita da plurime, circostanziate e dettagliate argomentazioni, tutte indirizzate a confutare la sussistenza dell'elemento soggettivo di fattispecie, superi le medesime in termini generici, limitandosi, di fatto, a svolgere una sorta di elencazione delle condotte che, secondo l'accusa, sarebbero sorrette da dolo. Ancora una volta la Corte territoriale si esprime, inaccettabilmente, in termini di verosimiglianza. -Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il capo 1). Nella fattispecie, ancora più evidente risulta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato associativo. Anche a voler ritenere provato il collegamento tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], e anche a voler ritenere provata l'esistenza di un'associazione, è evidente che la ricorrente, non avendo avuto alcun rapporto con gli altri presunti sodali, non ha avuto la consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso, di cui non poteva immaginare nemmeno l'esistenza. Infine, la condotta della stessa di rimborso di buoni fruttiferi falsi in quattro diverse occasioni non costituisce elemento sufficiente per determinare la configurabilità, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, del delitto di cui all'art.416 cod. pen. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente quanto segue. -Motivo unico: nullità della sentenza per carenza e vizio logico di motivazione nonché per erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Per assicurare una rigorosa valutazione della prova, la Corte territoriale, oltre a valutare la credibilità del dichiarante, avrebbe anche dovuto, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ricercare dei riscontri a conferma dell'attendibilità stessa del dichiarante. Le intercettazioni telefoniche, poi, non assumono alcun rilievo e conforto probatorio alla vicenda, dal momento che le stesse sono successive alla commissione dei fatti contestati e nulla dicono sui medesimi. Nella determinazione della pena, inoltre, il giudicante non ha considerato le esigenze di risocializzazione del reo e non ha tenuto conto dell'obbligo di giustificare il proprio potere discrezionale; infine, anche in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vi è motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso è stato condannato per i capi 1, 7, 8, 12 e 13, in doppia conforme. 2.1. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il primo che il collegato terzo motivo. La Corte territoriale ha dato atto del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità sulla base di numerosi indici rivelatori. In particolare: -la teste [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata ampiamente riscontrata, ha dichiarato di essere stata presentata e messa in contatto da un suo amico di infanzia con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; -quest'ultimo è di origine napoletana e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito di essersi relazionati con un soggetto a loro noto con il nome di "[OSCURATO:PERSONA]", di apparenti origini napoletane ("[OSCURATO:PERSONA] di Napoli"); -[OSCURATO:PERSONA] ha riferito di essere stato "arruolato" da "[OSCURATO:PERSONA] di Napoli" - così prestandosi a far transitare denaro proveniente dal rimborso dei buoni fruttiferi postali su due carte Postepay attivate a proprio nome - ed ha aggiunto che, all'epoca dei fatti, il predetto soggetto, proprio come il [OSCURATO:PERSONA], era ristretto agli arresti domiciliari a Napoli; -l'interazione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Ferrari trova riscontro nella circostanza per cui, dopo che il primo è stato sottoposto a controllo in Napoli mentre si trovava a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], successivamente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) in Milano, a bordo della medesima autovettura veniva controllata tale [OSCURATO:PERSONA], compagna del Ferrari; -il soggetto rubricato come "[OSCURATO:PERSONA]" sul cellulare in uso a [OSCURATO:PERSONA] fosse il de Martino e che quest'ultimo utilizzasse l'utenza n. 331.7482284 (intestata a [OSCURATO:PERSONA]) rubricata con la denominazione "[OSCURATO:PERSONA] casa", per le tre circostanze oggettive di fatto riportate a pag. 36 della sentenza impugnata; -il Ferrari riceveva da [OSCURATO:PERSONA] - la quale aveva materialmente proposto la richiesta di rimborso dei buoni fruttiferi di cui al capo 7) - l'importo erogato da [OSCURATO:PERSONA] e ne faceva consegna al [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA], beneficiario di una vaglia postale per la somma di 85.000,000 euro erogata da [OSCURATO:PERSONA] in rimborso dei buono postali fruttiferi di cui al capo 12), è stato accompagnato tra gli altri da tale "[OSCURATO:PERSONA] di Napoli" per eseguire prelievi di denaro contante presso vari uffici postali e dallo stesso è stato quindi richiesto di versare sul proprio conto corrente un assegno intestato a [OSCURATO:PERSONA] (altro terzo beneficiario del rimborso dei predetti buoni), nell'uno e nell'altro caso onde consentire il recupero del denaro erogato da [OSCURATO:PERSONA] allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; -il diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto di cui al capo 12), implica all'evidenza il suo coinvolgimento anche nel capo 13), per l'accertamento del quale non è necessaria alcuna osservazione diretta dei falsi documenti esibiti per il rimborso, attese le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la falsità dei buoni fruttiferi postali di cui al capo 12), nonché considerata la intervenuta identificazione allo sportello, rispettivamente, delle sedicenti [OSCURATO:PERSONA] (capo 7) e [OSCURATO:PERSONA] (capo 12). Fermo quanto precede, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure ivi svolte, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 2.2. Aspecifico, evocativo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha affermato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse indubitabilmente parte integrante del sodalizio di cui al capo 1) e che lo stesso fosse animato dalla coscienza e dalla volontà di aderire stabilmente allo stesso consorzio criminale, non essendosi limitato a svolgere un ruolo di mero compartecipe. Lo stesso, infatti, ha quantomeno svolto il delicato ed incisivo ruolo di reclutatore e coordinatore dei soggetti materialmente coinvolti nelle operazioni di rimborso, ruolo descritto in termini di sufficiente puntualità dai testi Trezza e Ferrari, a nulla rilevando, a tali fini, che il Tribunale abbia formulato il proprio giudizio senza disporre di elementi sufficienti onde ricostruire l'intero organigramma del sodalizio. 2.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. La Corte territoriale ha ritenuto di non poter individuare alcun elemento positivo di valutazione agli effetti dell'art. 62-bis cod. pen., precisando tuttavia che "la mancata ammissione dei fatti integra certamente una legittima facoltà del prevenuto, il quale, tuttavia, onde conseguire gli invocati effetti premiali delle circostanze attenuanti generiche (specie alla luce dei precedenti attestati dal casellario) avrebbe dovuto maturare un qualsivoglia merito di carattere processuale e/o extraprocessuale ...; in altri termini, il diniego delle circostanze attenuanti generiche non risponde ad una logica sanzionatoria dell'esercizio della predetta legittima facoltà difensiva, ma è imputabile al difetto di meritevolezza degli invocati effetti premiali". Trattasi di motivazione del tutto esente da vizi logico-giuridici in piena aderenza ai consolidati e condivisi orientamenti giurisprudenziali, secondo cui:-ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693); -l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). 2.4. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Anche il profilo del trattamento sanzionatorio è assistito da congruità e logicità. Con riferimento alla sua determinazione, la Corte territoriale ha considerato il ruolo svolto dal ricorrente (di organizzatore e di coordinatore, con attivo, diretto e fondamentale proprio coinvolgimento), l'intensità del dolo, la spregiudicata capacità criminale palesata, oltre alla gravità dei reati-satellite (capi 7, 8, 12 e 13) e delle relative conseguenze pregiudizievoli. Come è noto, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che — nel caso di specie — non ricorre. 2.§. Del tutto generico e comunque manifestamente infondato è il sesto motivo. La Corte territoriale ha ritenuto le statuizioni civili (compresa la liquidazione della provvisionale di euro 50.000,00 per danno all'immagine) del tutto congrue alla luce dell'ingente patrimoniale cagionato alla parte civile: trattasi di statuizione discrezionale, del tutto sottratta al sindacato di legittimità. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso è stato condannato per i capi 1, 7 e 8, in doppia conforme. 3.1. In relazione al primo motivo, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. 8 U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), va evidenziato come nella fattispecie, in ogni caso, si sia in presenza di motivo assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (si reiterano censure già dedotte in appello ed ivi non accolte con ampia ed argomentata motivazione), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato. 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. La prescrizione dei reati di cui ai capi 7) e 8), tenuto conto della data di loro commissione e della durata massima degli eventi interruttivi, è intervenuta in data 25/03/2022, posteriormente alla data di pronuncia della sentenza di appello. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, tuttavia, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La stessa è stata condannata per i capi 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17 e 18, in doppia conforme. 4.1. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi. La Corte territoriale ha ritenuto assolutamente inverosimile che la [OSCURATO:PERSONA] fosse inconsapevole della struttura truffaldina o illecita delle operazioni di rimborso alla quale essa stessa si prestava ovvero che la stessa agito con mera superficialità o negligenza, come eloquentemente dimostrato dalle rilevate anomalie che hanno connotato dette operazioni. Depongono in tal senso: -l'interrogazione del cd. sistema "Oracolo" ai fini del controllo sui documenti d'identità dei soggetti richiedenti il rimborso, quando eseguita alcuna ore prima delle successive operazioni e prima dell'orario di apertura al pubblico, e la disattivazione del cd. sistema "[OSCURATO:PERSONA]" operata dalla postazione della stessa, in modo che i vari soggetti richiedenti il rimborso non fossero casualmente abbinati ad altri operatori o addirittura in modo da consentire alla stessa [OSCURATO:PERSONA] di perfezionare le operazioni di rimborso senza nessun soggetto allo sportello, circostanze senz'altro sintomatiche di un coinvolgimento diretto della prevenuta in uno schema operativo precedentemente concertato, in virtù del quale a quest'ultima erano stati preventivamente rimessi i necessari documenti di identità e fornite istruzioni sull'erogazione dei rimborsi da operare in assenza degli apparenti titolari legittimati allo sportello o, comunque, sul momento in cui questo ultimi si sarebbero presentati allo sportello e/o sulla loro fisionomia; -la grossolana falsificazione dei buoni fruttiferi, senz'altro riconoscibile da un operatore di [OSCURATO:PERSONA], con caratteri a stampa leggermente sfocati; l'allineamento troppo regolare dei timbri apposti sui titoli; l'intestazione manoscritta e l'apposizione a macchina dei timbri sul retro dei titoli, laddove, all'epoca dell'emissione, i titoli erano emessi o con una compilazione integralmente manuale oppure con una compilazione integralmente a macchina; le discrepanze talora riscontrabili tra la data di emissione dei buoni ed il numero della stessa operazione di emissione (non coincidente con quello abbinato al giorno di emissione); -la violazione della ordinaria prassi seguita da [OSCURATO:PERSONA] ravvisabile nel mancato coinvolgimento del direttore dell'Ufficio ai fini della richiesta del nulla osta all'Ufficio emittente ed ai fini dell'invito al cliente di reinvestire il denaro in prodotti postali, nonché, comunque, nella mancanza di un regolare nulla-osta trasmesso dall'Ufficio emittente; -l'anomala erogazione del denaro riscontrata nel caso dei buoni fruttiferi di cui al capo 12), il cui rimborso veniva richiesto dalla apparente titolare [OSCURATO:PERSONA], ma il cui valore veniva riconosciuto a nome della sola [OSCURATO:PERSONA], anche per i buoni ad essa non intestati e poi erogati mediante vaglia postali emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il tutto operato mediante l'attivazione di una unica procedura e la interrogazione del sistema "Oracolo" per la sola [OSCURATO:PERSONA], senza la distinzione che sarebbe dovuta discendere dalla carenza di qualsivoglia rapporto di contitolarità dei titoli tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, dalla necessaria duplicità delle operazioni che avrebbero così dovuto essere autonomamente eseguite; -la dichiarazione confessoria resa dalla [OSCURATO:PERSONA] all'ispettore Ghigo circa l'anomala operazione di cui al capo 12); -i già richiamati frequenti contatti telefonici che, nel periodo di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA], il quale deve ritenersi uno dei soggetti più attivi nel sodalizio di cui al capo 1).Da qui la conclusione della Corte territoriale secondo la quale "deve senz'altro presumersi la consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza di una organizzazione poiché appare del tutto inverosimile che la stessa potesse immaginare che la falsificazione o la ricettazione dei buoni fruttiferi in rimborso di cui ai capi 2), 7), 12) e 17) e la falsificazione dei documenti d'identità di cui ai capi 3), 8), 13) e 18) fossero ascrivibili all'operato del solo [OSCURATO:PERSONA] (con il quale la stessa era in assiduo contatto) e che i soggetti che si presentavano allo sportello, o che comunque figuravano quali formali richiedenti il rimborso, ed i terzi in favore dei quali ella materialmente erogava il denaro non fossero in qualche modo o parte di un unico gruppo organizzato o quantomeno coordinati da una cerchia di soggetti dediti a siffatte operazioni truffaldine". Con queste argomentate e logiche conclusioni, la ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione dei motivi di gravame. 4.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La Corte territoriale ha riconosciuto come la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di fornire, come in effetti forniva, un contributo del tutto consapevole ed assai rilevante al sodalizio criminale di cui al capo 1), ravvisabile nella materiale esecuzione delle procedure di rimborso secondo le istruzioni ricevute ed era a ciò disponibile in modo non meramente occasionale, come attestato dalle plurime operazioni compiute e dal costante e stretto contatto della stessa con il [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso si è fatta applicazione del principio secondo cui, in tema di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 34406 del 20/07/2011, Curto, non mass.). 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso è stato condannato per i capi 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 24, 30, 31 e 34, in doppia conforme. 5.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo in relazione a tutti i profili proposti. 5.1.1. Come riconosciuto dalla Procura generale, le doglianze in punto di vizio di motivazione per violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo all'apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni della chiamante in reità e correità [OSCURATO:PERSONA] (complice dell'imputato in numerose ipotesi di reato), appaiono generiche: tali doglianze, invero, non sembrano confrontarsi con la puntuale analisi delle dette dichiarazioni, nella parte relativa alla configurabilità del sodalizio e al ruolo nello stesso rivestito dal [OSCURATO:PERSONA], avendo i giudici di secondo grado, coordinato con rigore logico le medesime dichiarazioni - dopo averle valutate in sé per la loro precisione e coerenza - con le altre fonti di prova a riscontro. 5.1.2. Propongono una mera rilettura in fatto, con reiterazione delle doglianze già sollevate in appello, le deduzioni sul silenzio della Trezza in ordine alle operazioni della [OSCURATO:PERSONA] ovvero sull'asserita erronea valorizzazione delle intercettazioni delle conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Amendola con riguardo ai capi 17) e 18). 5.1.3. Del tutto infondate appaiono anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio, che appare irrogato in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., avuto riguardo alla valorizzazione effettuata in sentenza delle peculiarità oggettive e soggettive delle vicende delittuose accertate in capo al [OSCURATO:PERSONA]: da qui, in conformità alla giurisprudenza pacifica in argomento, l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e, come nella specie, sia sorretta da sufficiente motivazione. 6. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versame