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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 13311/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 02ei61n) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, emessa in data 16 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che l'aveva condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di furto tentato, all'interno di un supermercato.

La Corte di appello ha ritenuto che l' unico motivo di censura, con cui la difesa aveva richiesto l'assoluzione dell'assistito ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. adducendo l'inidoneità del tentativo di impossessamento attuato dal prevenuto ad integrare il reato contestato e l'inoffensività della condotta, fosse generico non avendo spiegato la ragione per la quale la stessa, sostanziatasi nella sottrazione del bene, potesse essere ritenuta "priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mez;i1 usato". 2.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con unico motivo denuncia vizio di violazione di legge e di inidoneità di motivazione, in ordine agli artt. art. 591, comma 1, e 581 cod.proc.pen.

Si duole, in particolare, che la Corte distrettuale non abbia effettuato alcun filtro sull'atto di appello, entrando nel merito e contestando le argomentazioni difenshm, con valutazioni discrezionali.

3. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L'appello, secondo l' insegnamento delle Sezioni Unite, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, al pari del ricorso per cassazione, quando non risutlano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto, o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale oliere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specif cita con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Se2.

Jn., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fati° che sorreggono ogni richiesta, essendosi considerato che la specificità dei motivi e eve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione, pur con minore libre rispetto al giudizio di legittimità, non potendo comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, Rv. 264686) ed essendo ineludibile che i motivi di appello, seppur valutati alla luce del principio del "favor impugnationis", debbano contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice.

Era, quindi, ritenuta non sufficiente una n iera confutazione del decisum del primo giudice, affidata a considerazioni generici: , ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650).

I superiori insegnamenti sono stati anche recepiti nella nuova formulaz one dell'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della leg -,w 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) che prevede, a pena, appunt n), di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enuncié.iz one specifica, i capi ed i punti della decisione che intendepynare (oltre che i suoi • estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell appello, ed i motivi ir 'I3tto e diritto che sostengono tali richieste.

Anche più recentemente questa Corte ha ribadito che il giudice d'appello, a sec;luito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n, .03, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difetti di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affront n) la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Cal'USO Rv. 278859; conf.

Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778) 2.Nella fattispecie in esame, dall'esame degli atti, consentito in ragione della i iatura del vizio denunciato, l'appello proposto nell'interesse del Meroni, quanto al motiv ,:) sulla responsabilità, è stato ritenuto affetto da inammissibilità intrinseca, essendosi la difesa limitata a formule di stile.

La motivazione espressa dalla Corte di appello non appare censurabile in questa sede risultando, invero, il gravame interposto dalla difesa, rkpetto alla sentenza di primo grado, affidato ad argomentazioni astratte e privo di deduzioni specifiche relativamente agli argomenti in fatto ed in diritto posti a fondarn€ n :o del giudizio di condanna, legati alla ricostruzione delle circostanze spazio-temporali n cui la condotta di furto si era manifestata e che avevano fatto ritenere superata la salina di punibilità del tentativo rispetto alla condotta contestata. 3.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile il ricorsp con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 29/01/2025 Il Consigliere estensore Il residente D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 02ei61n) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, emessa in data 16 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che l'aveva condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di furto tentato, all'interno di un supermercato. La Corte di appello ha ritenuto che l' unico motivo di censura, con cui la difesa aveva richiesto l'assoluzione dell'assistito ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. adducendo l'inidoneità del tentativo di impossessamento attuato dal prevenuto ad integrare il reato contestato e l'inoffensività della condotta, fosse generico non avendo spiegato la ragione per la quale la stessa, sostanziatasi nella sottrazione del bene, potesse essere ritenuta "priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mez;i1 usato". 2.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con unico motivo denuncia vizio di violazione di legge e di inidoneità di motivazione, in ordine agli artt. art. 591, comma 1, e 581 cod.proc.pen. Si duole, in particolare, che la Corte distrettuale non abbia effettuato alcun filtro sull'atto di appello, entrando nel merito e contestando le argomentazioni difenshm, con valutazioni discrezionali. 3. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'appello, secondo l' insegnamento delle Sezioni Unite, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, al pari del ricorso per cassazione, quando non risutlano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto, o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale oliere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specif cita con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Se2. Jn., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, Galtelli, Rv. 268822). Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fati° che sorreggono ogni richiesta, essendosi considerato che la specificità dei motivi e eve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione, pur con minore libre rispetto al giudizio di legittimità, non potendo comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, Rv. 264686) ed essendo ineludibile che i motivi di appello, seppur valutati alla luce del principio del "favor impugnationis", debbano contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice. Era, quindi, ritenuta non sufficiente una n iera confutazione del decisum del primo giudice, affidata a considerazioni generici: , ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650). I superiori insegnamenti sono stati anche recepiti nella nuova formulaz one dell'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della leg -,w 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) che prevede, a pena, appunt n), di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enuncié.iz one specifica, i capi ed i punti della decisione che intendepynare (oltre che i suoi • estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell appello, ed i motivi ir 'I3tto e diritto che sostengono tali richieste. Anche più recentemente questa Corte ha ribadito che il giudice d'appello, a sec;luito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n, .03, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difetti di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affront n) la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Cal'USO Rv. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778) 2.Nella fattispecie in esame, dall'esame degli atti, consentito in ragione della i iatura del vizio denunciato, l'appello proposto nell'interesse del Meroni, quanto al motiv ,:) sulla responsabilità, è stato ritenuto affetto da inammissibilità intrinseca, essendosi la difesa limitata a formule di stile. La motivazione espressa dalla Corte di appello non appare censurabile in questa sede risultando, invero, il gravame interposto dalla difesa, rkpetto alla sentenza di primo grado, affidato ad argomentazioni astratte e privo di deduzioni specifiche relativamente agli argomenti in fatto ed in diritto posti a fondarn€ n :o del giudizio di condanna, legati alla ricostruzione delle circostanze spazio-temporali n cui la condotta di furto si era manifestata e che avevano fatto ritenere superata la salina di punibilità del tentativo rispetto alla condotta contestata. 3.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile il ricorsp con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/01/2025 Il Consigliere estensore Il residente D
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