CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 16 dicembre 2021, la Corte di appello di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V., revocava la misura di prevenzione della confisca per equivalente disposta a carico del proposto [OSCURATO:PERSONA] (per la somma di euro 834.226,46) e la confisca diretta sui beni immobili siti in Teverola, via Napoli n. 9, intestati alla terza interessata [OSCURATO:PERSONA] (già prima moglie del [OSCURATO:PERSONA]). Confermava l'ablazione patrimoniale nel resto, nei confronti del proposto, della terza interessata [OSCURATO:PERSONA] e della ulteriore terza interessata [OSCURATO:PERSONA] (seconda moglie del [OSCURATO:PERSONA]). 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, per quanto qui di interesse, la Corte osservava quanto segue. 1.1.1. La pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA] emergeva evidente dalle risultanze del procedimento penale culminato con la sua condanna definitiva per il delitto di concorso esterno in associazione camorristica alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione. Era emerso che il predetto si era accordato con gli esponenti di vertice dei sodalizi malavitosi Schiavone e Bidognetti per averne sostegno elettorale ([OSCURATO:PERSONA] era stato eletto nel consiglio regionale della Campania nell'anno 2005) a fronte di un suo impegno nel procurare alle imprese a tali consorterie collegate lucrosi appalti nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Una condotta iniziata nell'anno 2000 ed "ancora perdurante". Una pronuncia fondata sul contributo dichiarativo di numerosi collaboratori di giustizia a cui si erano, da ultime, aggiunte le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] (personaggio di vertice della consorteria), che il Tribunale aveva ritenuto di escutere direttamente, e che aveva riferito come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato, prima (a partire dagli anni '90), un imprenditore colluso e poi, anche, un politico "a disposizione" del sodalizio, divenendo consigliere regionale quando "era già pienamente intraneo nel can., come persona di riferimento sia imprenditoriale e anche camorristico, nei riguardi dell'interfacciarsi con gli altri esponenti politici .. quando viene eletto, sostanzialmente, noi stiamo eleggendo una persona a noi vicina, era una persona a nostra disposizione". Se ne deduceva, così, la sicura "appartenenza" del proposto ai ricordati clan malavitosi, in particolare al clan Schiavone, e la sua conseguente "pericolosità sociale qualificata".La Corte riprendeva poi gli esiti di un altro procedimento penale, nel quale l'odierna terza interessata (e ricorrente) [OSCURATO:PERSONA] (la seconda moglie del [OSCURATO:PERSONA]) era stata imputata del delitto di intestazione fittizia di quote di una società attiva nello smaltimento dei rifiuti, ove, pur essendosi approdati, per la [OSCURATO:PERSONA], ad un esito assolutorio (per l'assenza dell'elemento soggettivo del reato), si erano positivamente scandagliati i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con la cosca Schiavone, ad iniziare dalla metà degli anni '90 ed il decollo del fatturato che ne era derivato alle imprese dal [OSCURATO:PERSONA] (anche grazie alla acquisizione di buona parte degli appalti affidati da enti pubblici nella zona del casertano, vinti con, significativi e sospetti, minimi ribassi rispetto ai concorrenti). Da altra pronuncia, seppur definita con la prescrizione del delitto di cui all'art.353 cod. pen., si era ancora confermata la prossimità del [OSCURATO:PERSONA] al clan Schiavone (riconoscendo il primo al secondo un aggio per l'aggiudicazione di una gara indetta dal Comune di Caserta). La pericolosità del prevenuto aveva, pertanto, trovato corretta collocazione temporale a partire dalla metà degli anni '90. 1.1.2. Quanto ai beni confiscati al proposto. La confisca degli stessi muoveva dal rilievo che le imprese gestite dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] line) dovevano considerarsi esse stesse "mafiose" perché avevano operato proprio grazie alla ricordata appartenenza del prevenuto alle consorterie di riferimento, ed in particolare al clan Schiavone. Una conclusione che era l'ineludibile portato delle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia escussi nei citati processi. A fronte di tale quadro complessivo, erano pertanto del tutto inconferenti gli argomenti offerti dalla difesa, anche a mezzo della consulenza tecnica Pezone, in ordine alla compatibilità degli acquisti rispetto ai redditi maturati, promanando questi ultimi, tutti, proprio dalla accertata mafiosità delle imprese che li avevano generati. A giudizio della Corte territoriale, anche gli emolumenti conseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] (ed il futuro vitalizio) per la sua carica di consigliere regionale si connotavano di identica "mafiosità", avendola questi assunta grazie ai clan ed avendola esercitata a loro favore. Ed andavano così, tutti (passati e futuri), sottoposti alla adottata confisca diretta. Confisca, poi, che doveva disporsi sulla totalità degli importi e non limitatamente alla quinta parte prevista dalle norme civili in terna di sequestrabilità dei compensi da lavoro, non essendo, tale limite, opponibile, secondo la giurisprudenza di Cassazione (si cita la sentenza n. 16055/2019) ai provvedimenti di natura sanzionatoria e pubblicistica.Né, infine, aveva pregio l'eccezione svolta alla difesa ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., avuto riguardo al dissequestro dei beni nel processo penale intentato nei confronti del proposto per l'ipotizzata intestazione fittizia dei medesimi, muovendo, il giudizio di merito penale ed il giudizio di prevenzione, da presupposti tutt'affatto diversi (come ricordato da Cass. n. 32715/2014) ed avendo anche, i due procedimenti, in concreto, una diversa piattaforma probatoria. Veniva, invece e come si è detto, revocata la confisca per equivalente non potendosi applicare il disposto dell'art. 25 d.lgs. n. 159/2011 alle proposte di misura avanzate prima della sua modifica, ad opera della legge n. 161/2017. 1.1.3. Quanto ai beni confiscati a [OSCURATO:PERSONA]. In riferimento al fabbricato edificato in via Maddalena in Arienzo, già il Tribunale aveva evidenziato come i redditi della [OSCURATO:PERSONA], dal 1988 al 1995, fossero stati così modesti da non consentirle, come invece era accaduto, di affidare l'appalto per la costruzione dell'immobile (per lire 90 milioni nell'aprile 1997 e per altri 80 milioni nel settembre 1999). In ogni caso, avendo il Tribunale riconosciuto un indennizzo di 90.000 euro (considerando l'incertezza circa la data di inizio della relazione affettiva con il proposto ed il suo conseguente contributo economico), tale argomento era venuto a perdere ogni pratica rilevanza. Si erano però, a partire dai primi anni 2000, susseguiti una serie di interventi edilizi sul medesimo immobile (che era divenuto una villa signorile, di ampia metratura, dotata di piscina) che trovavano giustificazione solo nel sostegno economico fornito dal [OSCURATO:PERSONA], anche considerando gli ulteriori acquisti immobiliari realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] in quegli stessi anni, seppure per immobili di minor valore. Né avevano rilievo i redditi percepiti dalla donna dalle aziende del marito in considerazione delle loro già rilevate caratteristiche di mafiosità. Quanto agli immobili siti in via Marchesiello in Caserta, si era osservato come, acquistati gli stessi per soli 41.000 euro nel 2005, vi erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione per almeno 140.000 euro nel biennio 2007/2008, e quindi tutti nel perimetro temporale all'interno del quale era stata accertata la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], e quando i due, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano già dato inizio al loro rapporto affettivo. Si aggiungeva poi che la [OSCURATO:PERSONA] vantava solo redditi personali assai contenuti sui quali incidevano anche i costi di mantenimento del suo nucleo familiare (aveva un figlio a carico e viveva in un appartamento in affitto). 1.1.4. Quanto ai beni confiscati a [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale, come si è visto, in riforma del provvedimento impugnato, disponeva la revoca della confisca dell'immobile di Teverola, acquistato dalla medesima nel 2003, in quanto il prezzo, al momento del rogito, risultava essere stato già interamente versato. A ciò doveva aggiungersi che la Vanacore percepiva regolari redditi da insegnante - per un totale, dal 1989 al 2003- di poco meno di 150.000 euro - e che, quanto meno al 2003, si erano interrotti i rapporti affettivi con il proposto. Quanto, invece, all'appartamento acquistato in Formia, era emerso, dallo stesso verbale di separazione personale fra Vanacore e Fen -aro, che era stato quest'ultimo ad impegnarsi ad acquistarlo, a nome e per conto della prima, o, altrimenti, a versarle la somma di euro 300.000. Era pertanto evidente come l'acquisto dell'immobile - effettivamente poi acquisito dalla Vanacore per euro 235.000 - promanasse dalle disponibilità finanziarie del proposto (nel periodo in cui era stato ritenuto socialmente pericoloso). Era del tutto inventata, affermava la Corte territoriale, la circostanza che l'acquisto dell'immobile di Formia fosse stato reso possibile dalla vendita di un immobile in Gaeta di proprietà del padre del [OSCURATO:PERSONA], posto che l'unico immobile sito in Gaeta, di cui erano titolari i [OSCURATO:PERSONA], era quello che il proposto stesso aveva acquistato nel 1999 (e quindi ancora all'interno del periodo di pericolosità qualificata) e rivenduto nel 2006. 2. Avverso il ricordato decreto propongono ricorso per cassazione il proposto, [OSCURATO:PERSONA], ed i terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato distinti ricorsi i suoi difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 2.1.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 1 e ss. d.lgs. n. 159/2011, ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità sociale del proposto. Il medesimo, infatti, in sede di merito, era stato riconosciuto colpevole del solo delitto di concorso esterno in associazione camorristica (il clan dei casalesi) non venendo però indicato in quale settore sarebbe intervenuto in appoggio allo stesso e con quali concrete condotte, tanto da essere stato assolto da tutti i delitti fine contestatigli.Si erano poi considerate condanne per turbativa d'asta e per fittizia intestazione di quote di società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti senza che però che, in tali processi, fosse stata contestata l'aggravante dell'art. 7 legge n. 203/1991. Quanto alle propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], nulla di concreto, in ordine al contributo di [OSCURATO:PERSONA] al clan, era dato rinvenirvi. 2.1.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 24 e ss. d.lgs. n. 159/2011 ed il difetto di motivazione in riferimento al vincolo apposto sui seguenti beni: a) beni immobili siti in Casal di Principe e Gaeta. Su questi beni era mancata ogni motivazione nonostante si fosse dato atto della doglianza della difesa relativamente ai dati emergenti (non valutati neppure dal Tribunale) dalla consulenza di parte Pezone, ricostruttiva dell'intera vicenda economica. Ci si era limitati a richiamare la pronuncia della Corte di appello di merito nella parte in cui, oltretutto, la stessa aveva poi disposto il dissequestro degli stessi (così violando anche il principio del "ne bis in idem"). In concreto, si trattava di immobili provenienti dal patrimonio della famiglia di origine del [OSCURATO:PERSONA]. Come aveva dimostrato la consulenza Pezone. La provvista era conseguente alla vendita di un immobile in Gaeta nel 2005, immobile acquistato nel 1999. In tale anno, sul conto del [OSCURATO:PERSONA], erano stati accreditati bonifici per la somma necessaria, per compensi di lavori eseguiti dalla ditta del padre del proposto. b) vettura Mini e moto BMW. La prima era stata acquistata con una permuta parziale e la seconda era stata donata al proposto dal fratello Luigi (nei confronti del quale era stata integralmente revocata la confisca dei beni). e) gli emolumenti regionali. Rispetto alla percezione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di tali compensi non era dato dedurre alcuna contaminazione mafiosa. Non si erano raccolti elementi di prova per affermare che la carica elettiva fosse derivata dagli interventi e dalla copertura del clan o che la stessa fosse stata poi strumentalizzata dal sodalizio. E si sarebbe comunque dovuto delimitare il vincolo sul quinto di quanto percepito. 2.1.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto assoluto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen..La confisca di prevenzione doveva considerarsi preclusa dalla restituzione dei medesimi beni avvenuto nel processo di merito, dovendo tenersi conto della sostanziale sovrapponibilità delle condizioni legittimanti la confisca di merito e la confisca di prevenzione. 2.1.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] espone le proprie censure senza articolarle in distinti motivi di legittimità ma suddividendole per paragrafi. Quanto alle condizioni legittimanti la misura applicata si afferma che si era dedotta la pericolosità sciale del prevenuto da una sentenza del 2014 in cui il medesimo era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa (con decorrenza dal 2000). Lo si era ritenuto disponibile ad operare come intermediario fra i politici locali e le organizzazioni criminali, ottenendo in corrispettivo appalti per lo smaltimento di rifiuti ed assistenza in occasione delle competizioni elettorali. Così divenendo l'imprenditore ed il politico dil fiducia della camorra. Tutte emergenze dedotte dai contributi dichiarativi di alcuni collaboratori di giustizia. Si procedeva così all'analisi delle varie dichiarazioni - di Mic:hele Froncillo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - deducendone che nessun elemento concreto era stato raccolto in ordine alla pretesa attività del [OSCURATO:PERSONA], a favore dei clan, nella attività di gestione dei rifiuti o nell'intermediazione fra il medesimo ed i politici locali. Quanto, poi, alle successive propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] se ne deduceva l'irrilevanza ai fini accusatori. Così come erano inconferenti tutte le ulteriori emergenze. Era pertanto priva di fondamento probatorio l'affermazione della Corte territoriale circa la pericolosità sociale del Ferrar°, oltretutto retrodatandola fin dalla metà degli anni '90 (anche considerando che, nel processo di merito, il delitto contestatogli era temporalmente collocato fra il 2000 ed il 2007). Quanto ai beni sottoposti al vincolo, non si era tenuto in alcun conto il fatto che gli accertamenti e le valutazioni del consulente tecnico di parte che aveva, invece, dimostrato la riconducibilità di alcuni degli stessi a fonti diverse da quelle delle attività imprenditoriali del prevenuto. Né potevano condividersi le ragioni che avevano condotto alla confisca degli emolumenti versati al [OSCURATO:PERSONA] dall'ente Regione. Questi erano derivati dallo svolgimento del mandato elettorale affidatogli senza che si potesse affermare che questo fosse stato inquinato da interessi di natura mafiosa. E, comunque (Cass.n. 9767/14 e 8822/2020 e Cass civ 15795/2015) tali somme non erano sequestrabili in misura superiore al quinto. Un principio, questo, che doveva considerarsi applicabile anche al successivo "vitalizio". 2.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in nome della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi. 2.2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 24 e ss. d.lgs. n. 159/2011, ed il difetto assoluto di motivazione in ordine alla capacità, autonoma, patrimoniale della ricorrente. Capacità che già era stata riconosciuta ponendo a carico della massa il debito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di euro 90.000 oltre interessi e riconoscendo la proprietà di parte del terreno. La ricorrente infatti aveva ricevuto l'eredità del padre. a) Quanto al fabbricato di Arienzo, si era omesso di considerare che la ricorrente aveva firmato i relativi contratti di appalto nel 1997 e 1998 prima ancora di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] (evento collocabile nel 2006). Gli stessi erano stati ultimati nel 2000 e conseguentemente accatastati. [OSCURATO:PERSONA] disponeva anche di buoni postali per ben 105 milioni di lire anch'essi derivanti da disponibilità familiari. Il titolare dell'impresa che aveva costruito l'immobile aveva poi riferito di avere trattato esclusivamente con la [OSCURATO:PERSONA]. b) Quanto agli immobili di via Marchesiello in Caserta, la Corte si era limitata ad affermare che l'intera disponibilità finanziaria della ricorrente era stata assorbita dall'immobile di Arienzo e che pertanto nulla residuava per l'acquisto degli immobili di Caserta. In realtà l'operazione si era conclusa nel 2005/2006, aveva comportato un investimento di soli 57.000 euro compatibile con i redditi maturati dalla ricorrente dal 2002 a, appunto, il 2006. Ed i rispanmi di quel periodo erano già stati quantificati in euro 71.000. 2.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed in particolar dell'art. 649 cod. proc. pen. laddove si era ritenuto di poter disporre la confisca di prevenzione sui medesimi beni che la Corte distrettuale di merito aveva, invece, restituito, revocandone l'ablazione disposta ai sensi dell'art. 12 quinquies legge n. 356/1992. 2.3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi.2.3.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla dedotta improcedibilità dell'azione. Muovendo dalla lettera dell'art. 26 d.lgs. n. 159/2011, infatti, si era omesso di considerare che il divorzio di fatto dal proposto datava al 2006 mentre la proposta era stata avanzata solo nel 2015. 2.3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in riferimento alla disponibilità dell'immobile vincolato in capo alla sola Vanacore. Il medesimo, infatti, era stato acquistato alla fine degli anni '90 e quindi in data precedente rispetto al perimetro temporale della ritenuta pericolosità del proposto. Si era solo apoditticamente negato che lo stesso potesse essere stato donato alla ricorrente dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece„ fin dal 2002 aveva intrapreso una relazione affettiva con un'altra donna, la [OSCURATO:PERSONA], con la quale si era poi sposato. Sul punto la motivazione della Corte distrettuale era quindi del tutto carente. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato le proprie conclusioni chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato distinte memorie in cui replica alle conclusioni del Procuratore generale, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che questi non avesse speso alcuna concreta argomentazione di contrasto con i motivi di ricorso e comunque insistendo per l'accoglimento degli stessi, allegando, quanto al [OSCURATO:PERSONA], copia della sentenza di questa Corte n. 58508/2019 in cui si era affermata la applicabilità, anche alla confisca di prevenzione, della regola per la quale gli emolumenti da lavoro non possono essere vincolati oltre al quinto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi promossi nell'interesse del proposto e delle terze interessate sono tutti inammissibili. 1. Va, innanzitutto ricordato, che: - in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge (come oggi dispone, in continuità con la precedente normativa, l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, richiamato, quanto alle misure di prevenzione patrimoniali, dall'art. 27, comma 2, del medesimo decreto), nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso c:he, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (da ultimo: Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284); - nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (da ultimo: Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). 2. Ricordato il perimetro entro il quale il giudizio della Corte deve esercitarsi, tutti i motivi dedotti dai ricorrenti risultano, invece, argomentati su vizi motivazionali diversi da quelli, radicali, che costituirebbero delle violazioni di legge per essere la motivazione totalmente assente o meramente apparente. 3. Quanto, innanzitutto, al giudizio di pericolosità qualificata del proposto. [OSCURATO:PERSONA], i due ricorsi presentati nel suo interesse (dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], al primo motivo, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], al primo punto dell'unico motivo), non solo misconoscono la dettagliata motivazione resa sul punto dalla Corte d'appello, ma tendono a richiedere a questa Corte una, comunque non consentita, rivalutazione del compendio probatorio che pure aveva condotto alla condanna definitiva del proposto per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Un compendio a cui si era aggiunto il contributo, certamente concreto e significativo e costituente ulteriore riscontro a quanto già esaustivamente emerso nel processo di merito, di [OSCURATO:PERSONA] (personaggio di vertice del clan alla cui operatività [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito) che aveva, ancora una volta, confermato la prossimità del [OSCURATO:PERSONA] al clan camorristico, illustrandone lo sviluppo negli anni. Non risponde, pertanto, affatto alle illustrate emergenze la censura difensiva in ordine al fatto che non si sarebbe accertato il concreto contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] alle attività del sodalizio Schiavone, visto che, invece, proprio su tale positivo accertamento si era fondata la sua condanna definitiva per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen.. Era, infatti, emerso, come aveva osservato dalla Corte territoriale nel decreto impugnato, che il [OSCURATO:PERSONA], imprenditore nel settore dello smaltimento dei rifiuti, operando con le proprie società, indicate in narrativa, aveva visto decollarne il fatturato solo quando, avvicinatosi appunto agli uomini del clan Schiavone, aveva iniziato ad aggiudicarsi gli appalti, nel campo dello smaltimento di rifiuti, del casertano, senza neppure essere costretto ad operare particolari ribassi sul prezzo indicato, evidentemente godendo di informazioni che glielo avevano consentito. Non solo le sue imprese si erano così sviluppate ma, intraprendendo, il [OSCURATO:PERSONA], anche una parallela attività politica, era stato in grado di assicurare anche alle società vicine alla consorteria Schiavone analoghe opportunità, fungendo da intermediario fra gli interessi del sodalizio ed altri esponenti del mondo politico- amministrativo. A conferma di tale quadro complessivo, giungevano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (a perfetta conoscenza del rapporto fra Ferrar° e la consorteria, rappresentando, di questa, uno dei vertici) sia in relazione alla prossimità del proposto al clan, nella sua attività imprenditoriale, si in ordine alla nascente attività politica con particolare riferimento alla sua partecipazione alla competizione elettorale del 2005, in occasione della quale il proposto era stato eletto nel Consiglio della Regione Campania, grazie, così affermava lo Schiavone, al contributo della consorteria, dominante in zona, nella prospettiva che questi curasse, da quel pubblico scranno, gli interessi del sodalizio. 3.1. Contribuiscono al giudizio di pericolosità qualificata del [OSCURATO:PERSONA] anche gli elementi di prova emergenti dagli altri processi menzionati dalla Corte territoriale. Vero è che, di questi, uno si è chiuso per prescrizione e un altro con una pronuncia assolutoria, ma la Corte territoriale e prima ancora il Tribunale avevano selezionato quanto poteva dedursi da tali procedimenti nel pieno rispetto dei principi di diritto fissati da questa Corte, secondo cui l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, consente al giudice della seconda di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica o qualificata, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione che, tuttavia, non giunga a negare la sussistenza dei medesimi fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità, come nel caso odierno in cui si era pervenuti all'assoluzione della sola [OSCURATO:PERSONA], per il difetto dell'elemento psicologico in capo alla stessa, in quella sede accusata di essere stata l'intestataria fittizia di quote di una società del [OSCURATO:PERSONA], non soggetta al vincolo nel presente processo (vd. Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 e Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145).Elementi di supporto probatorio che avevano consentito di confermare il giudizio di pericolosità sociale, qualificata, del [OSCURATO:PERSONA] - attestandone i risalenti rapporti sempre con i partecipi del clan Schiavone - e di retrodatarne (rispetto all'accertamento operato con la pronuncia di condanna per il concorso esterno nel sodalizio camorristico) il perimetro temporale della stessa alla metà degli anni '90. 4. Quanto ai beni confiscati al proposto, entrambi i ricorsi (il secondo motivo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e le censure spese sul punto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) propongono doglianze inammissibili per la loro evidente "genericità estrinseca" non affrontando affatto l'apparato motivazionale offerto sul punto dalla Corte territoriale. Il decreto impugnato, come del resto il provvedimento del Tribunale, era pervenuto, infatti, alla (conferma della) confisca dei beni indicati muovendo dalla "mafiosità" delle imprese riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, dei redditi da questi, tramite le stesse, conseguiti ed utilizzati per l'acquisto dei beni vincolati. Si era pertanto tenuto conto degli arresti di questa Corte in tema di confisca delle imprese esercitate in forma societaria che siano gli strumenti o siano interamente alimentate dagli interessi del clan mafioso a cui direttamente o indirettamente facciano capo e dei redditi da queste generati. Si è, a tal proposito, affermato che la confisca di prevenzione (secondo sia la precedente normativa, la legge 31 maggio 1965 n. 575, sia l'attuale, il d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159), di una impresa costituita in forma societaria che abbia stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa o, comunque, in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali intestate a terzi), nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto o l'attività economica risulti condotta, sin dall'inizio, con mezzi illeciti (Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, Roma, Rv. 277099; Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D'Agui, Rv. 262622; lo stesso principio di diritto, peraltro, è stato affermato anche quando sia ritenuta la sola pericolosità generica: vd. Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225). Se, pertanto, si deve procedere alla confisca dell'intero patrimonio della impresa, costituita in società, sviluppatasi, come si è visto nell'odierno caso di specie, grazie alla cointeressenza del clan mafioso a cui il proposto "apparteneva" non può non conseguirne l'ablazione anche di quei beni che l'imprenditore mafioso aveva acquistato grazie ai redditi da essa generati. E, sul punto, i ricorsi sono del tutto silenti, limitandosi a riproporre, come nel grado di appello, la mancata valutazione, da parte dei giudici della prevenzione, del portato della consulenza di parte (senza peraltro illustrarne le ricadute sul vincolo posto sui singoli beni) che, a quanto è dato dedurre dalle pronunce impugnate, prescindono del tutto dal sopra ricordato ragionamento, dal quale, invece, il Tribunale e la Corte distrettuale avevano fatto derivare la complessiva illiceità dei redditi comunque percepiti dal [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Da ultimo resta da verificare il vincolo apposto sulla totalità dei compensi e delle indennità versati al [OSCURATO:PERSONA] quale eletto nel consiglio regionale della Campania. Una questione che va risolta distinguendo fra quanto già versato dall'ente territoriale e quanto sarà corrisposto più avanti (il vitalizio). Quanto al primo aspetto - i compensi già conseguiti dal Ferrarci - questa Corte ha, di recente, affermato (Sez. 2, n. 16055 del 02/10/2019, dep. 2020, PMT, Rv. 279461) come nel caso di sequestro preventivo per equivalente, un principio di diritto ritenuto valido per tutti i provvedimenti ablativi, anche diretti, siano, nei loro confronti, inapplicabili i limiti previsti dagli artt. 545 e 546 cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. I) ed m), d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), posto che le norme in materia di impignorabilità attengono ai rapporti tra privati, determinando eccezioni al principio generale della responsabilità patrimoniale in ragione del contemperamento tra l'interesse del creditore e del debitore, mentre l'interesse pubblicistico tutelato in sede di confisca o sequestro per equivalente, come pure nel caso di confisca o sequestro in via diretta, esclude la possibilità di considerare la pretesa conseguente come di natura ordinariamente civilistica (in motivazione la Corte ha richiamato le indicazioni fornite dalle decisioni della Corte cost. nn. 12 del 2019, 183 del 2009, 256 del 2006, 506 del 2002, 55 del 1991 e dalla Direttiva 2014/42/UE). Se è vero che tale pronuncia si pone espressamente in contrasto con alcuni precedenti arresti di questa Corte (fra le altre, le sentenze Sez. 2, n. 15795 del 10/02/2015, Intelisano, Rv. 263234 e Sez. 3, n. 14606 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275386), la confiscabilità dell'intero emolumento del Ferrarci non muove dalla soluzione di tale divergenza ma da un ulteriore orientamento ermeneutico di questa Corte, quest'ultimo costante, e che si sostanzia nell'affermazione che, nei confronti dei sequestri e delle conseguenti confische di somme cii denaro non opera il divieto, stabilito dall'art. 545 cod. proc. civ. - di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico in misura eccedente il quinto del loro importo - quando le stesse siano già state corrisposte all'avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare (Sez. 2, n. 42553 del 22/06/2017, Giorgi, Rv. 271183; Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. 268771).E così, avendo il [OSCURATO:PERSONA] cessato da tempo le sue funzioni di consigliere regionale gli emolumenti ricevuti a tale titolo dalla Regione Campania si erano da tempo confusi con il suo restante patrimonio (peraltro, negli stessi, anni connotato dalla già rilevata illiceità) e possono pertanto essere confiscati nella loro totalità. 4.2. Quanto, infine, al vitalizio soccorre l'ulteriore affermazione di questa Corte (per vero opponibile anche alle doglianze relative agli emolumenti ricevuti durate la carica), secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, il limite generale di pignorabilità, stabilito dall'art. 545 cod. proc. civ., rileva esclusivamente nel caso di emolumenti retributivi o pensionistici legittimamente appresi e non, invece, quando gli stessi costituiscano integralmente il provento del reato per cui si procede (Sez. 2, n. 37394 del 05/11/2020, Pomaro, Rv. 280437, in ipotesi cautelare di merito, ma affermando un principio di diritto certamente applicabile anche nel giudizio di prevenzione, tanto più quando questo, come l'attuale, si fondi su una condanna definitiva per il delitto da cui era discesa la ricezione delle somme sottoposte a confisca). Nell'odierno caso concreto, infatti, il medesimo sorgere della causa in forza della quale erano state versate le indennità dall'ente territoriale (ed il vitalizio che ne costituisce la proiezione futura), l'elezione del [OSCURATO:PERSONA] nel consiglio regionale, era stato determinato dall'appoggio fornito allo stesso dal clan Schiavone, ed altrettanto doveva affermarsi per l'attività politico-istituzionale svolta in continua cointeressenza con il sodalizio malavitoso, così da colorare di illiceità mafiosa l'intero mandato, giustificando pertanto la confisca sia dell'intero emolumento sia dell'intero, e futuro, vitalizio. 4.3. E', infine, priva di pregio la censura di violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., essendo del tutto evidente la diversità delle condizioni legittimanti la confisca penale e la confisca di prevenzione, così come si è già annotato essere distinto il fondamento probatorio dell'una rispetto all'altra. Né i ricorsi, presentati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], illustrano le specifiche circostanze e ragioni dalle quali doversi ricavare, nel caso concreto, la sovrapponibilità dei due giudizi, altrimenti ontologicamente distinti. 5. Il ricorso presentato in nome e per conto della terza interessata [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile. Il primo motivo, speso sulla confisca degli immobili di Arienzo e di Caserta, non tiene conto delle argomentazioni addotte sul punto dalla Corte territoriale e comunque deduce un difetto non assoluto di motivazione.Quanto agli immobili di Arienzo, preso atto del credito riconosciuto alla medesima, si era infatti osservato come, dopo gli iniziali contratti di appalto, l'immobile, grazie ai successivi lavori, aveva assunto le caratteristiche di un'abitazione di ampia metratura e con finiture ed accessori di lusso, come l'installazione di una piscina, del tutto incompatibili con i redditi maturati in quegli anni dalla [OSCURATO:PERSONA], talchè doveva dedursi che i fondi necessari le erano stati procurati dal proposto con il quale, in quegli stessi anni, la medesima aveva intrecciato una relazione affettiva che li aveva poi condotto al matrimonio. Quanto agli immobili di Caserta, la Corte aveva osservato come la loro onerosa ristrutturazione, che aveva comportato l'esborso di ben 140.000 euro (di molto superiore al corrispettivo versato per il loro acquisto), era, anch'essa, del tutto incompatibile con le entrate della [OSCURATO:PERSONA], anche considerando che, con le stesse, la medesima aveva dovuto affrontare i costi generati dal mantenimento del proprio nucleo familiare (avendo anche da corrispondere il canone di locazione dell'appartamento ove dimorava). 5.1. Anche la doglianza relativa alla violazione del divieto di nuovo giudizio è inammissibile, difettando di specificità, non essendo state chiarite, come per la posizione [OSCURATO:PERSONA], le ragioni per le quali coinciderebbero i presupposti ed il fondamento probatorio dei due altrimenti distinti provvedimenti ablatori (o di restituzione). Considerando anche il particolare ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nell'odierno procedimento, di terza interessata. 6. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la prima moglie del [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. 6.1. Il primo motivo, sulla violazione del disposto dell'art. 26 d.lgs. n. 159/2011 è manifestamente infondato. Il divorzio fra la Vanacore ed il [OSCURATO:PERSONA] datava al 2013 e la proposta di misura di prevenzione patrimoniale era stata avanzata nel 2015 e, quindi, nel termine stabilito dalla citata norma, non avendo rilievo alcuno, in relazione all'applicabilità della norma, l'asserita diversa datazione, al .2006, dell'assunto "divorzio di fatto" fra le parti. 6.2. Il secondo motivo, sulla confisca dell'immobile di Gaeta è parimenti inammissibile perché intende dedurre un vizio di motivazione e non la sua radicale assenza (o mera apparenza). La Corte territoriale, infatti, aveva osservato come il medesimo era stato acquistato dal proposto (o con i mezzi finanziari dal medesimo forniti), come si evinceva dallo stesso verbale di separazione personale fra i due coniugi, con i fondi della cui provenienza illecita si è già ampiamente detto, e come l'alternativa versione sostenuta dalla ricorrente fosse del tutto priva di riscontri fattuali (che apparivano, anzi, smentirla documentalmente: si veda nel "ritenuto in fatto" della presente sentenza a proposito dell'inesistente immobile del padre del propo