CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2017
Cassazione n. 01126/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24306/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] F F.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F F.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -resistenti- avverso SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del MOLISEn. 168/2017 depositata i l 15/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] del Molise (hinc: CTR), con la sentenza n. 168/2017 depositata in data 15/03/2017, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed Appalti di Pannunzio F. e F.lli s.n.c., contro la sentenza n. 12/2016, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, aveva respinto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008. 2. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 4. La parte intimata non ha depositato, nei termini di legge , il controricorso e si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 5. Con memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha dichiarato quanto segue: «Evidenzia che la società ha proposto domanda di definizione agevolata, con pagamento integrale degli accertamenti oggetto di causa.», con la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e insistendo, in via subordinata, per l’accoglimento del ricorso. … Considerato che: 1. La documentazione prodotta dalla ricorrente, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non risulta alcuna corrispondenza tra i numeri identificativi degli atti indicati negli estratti di ruolo allegati all’istanza di definizione agevolata (ex art. 1, comma 4, d.l. 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 04/12/2017, n. 172) con l’atto impositivo impugnato su cui si è pronunciata, in grado di appello, la CTR, con sentenza oggetto di ricorso in cassazione nel presente giudizio. Tale atto, in particolare, riguarda un avviso di accertamento relativo al l’anno d’imposta 2008. Dalla documentazione depositata non è riscontrabile neppure la corrispondenza tra le date delle notificazioni indicate degli atti menzionati negli estratti di ruolo e quella dell’atto impugnato dalla società contribuente , cioè il giorno 30/12/2013(v. pag. 2 del ricorso in cassazione). 2. Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, affinché la parte ricorrente fornisca chiarimenti e/o ulteriori integrazioni in ordine alla documentazione depositata ed in relazione al pagamento dell’importo richiesto nell’atto impositivo ed invitando anche l’Agenzia delle entrate a comunicare la regolarità della definizione agevolata chiesta dalla società. P.Q.M. Rinvia la causa anuovo ruolo. Dispone che le parti, entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, forniscano i chiarimenti relativi alla definizione agevolata dell’atto impugnato da parte della società contribuente. Così deciso in R