CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 24925/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19523/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica [OSCURATO:EMAIL], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], CONFCOMMERCIO - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 623/2021 depositata il26/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche la Comets.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 623 del 2021 della Corte di appello di Bologna, esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che: - si era avvalsa per anni dell’assistenza professionale dei consulenti del lavoro dello studio [OSCURATO:SOCIETA], ovvero di [OSCURATO:PERSONA] e poi dei figli Roberto e Luciano e della nipote Elena; - nell’attività in parola era compresa la determinazione dei contributi che la società deducente era tenuta a pagare ad alcuni enti, tra cui l’associazione di commercianti Ascom della provincia di Bologna e delle altre province in cui la Comet era ovvero fosse divenuta iscritta alla diramazione locale dell’associazione in questione; - la deducente aveva convenuto in giudizio Roberto, Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale, allegando che i suddetti consulenti, dal 2001, senza informazione ovvero comunicazione alcuna, avevano adottato un nuovo criterio per la determinazione di quantificazione del contributo ad Ascom, assumendo come base imponibile non più il monte salari dei dipendenti di alcuni dei numerosi punti vendita di Comet, bensì di quello dei dipendenti dei negozi per cui i [OSCURATO:SOCIETA] operavano come consulenti del lavoro, corrispondente al 70% del totale dei dipendenti, con conseguente incremento da un contributo di 19 mila euro circa, per il 2000, a quello di 119 mila euro circa nel 2011, fino a 148 mila euro circa nel 2006; - dal 2007 Comet aveva direttamente rinegoziato tale contributo con Ascom concordandolo in 17 mila euro annui; il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - il compenso non era stato mutato, come allegato, da forfettario a percentuale, nella misura dell’1,20% del totale delle retribuzioni dei dipendenti per cui Comet si avvaleva della consulenza dei [OSCURATO:SOCIETA], bensì era rimasto sempre quest’ultimo, mentre l’aumento complessivo era stato dovuto all’accentramento dei dipendenti Comet sull’unica posizione previdenziale, ovvero matricola INPS, della sede legale di Bologna, seguita dallo studio professionale dei convenuti; - era poi rimasto incontestato che i consulenti avevano consegnato sempre alla società deducente due tabulati, uno per i contributi INPS e un altro per quelli Ascom, sicché Comet era stata messa nelle condizioni di accorgersi del notevole incremento; - era emerso dall’istruttoria che la società era stata previamente consapevole delle conseguenze in termini di contributi del nuovo assetto societario, avendone discusso con [OSCURATO:PERSONA]; - in ogni caso, poiché il contributo Ascom era stato pattuito in modo da diminuire all’aumentare dei servizi forniti dalla stessa associazione agli associati, e non essendo stato specificato di quali servizi di Ascom si fosse avvalsa Comet, avrebbe comunque dovuto concludersi per la carenza di prova della misura del danno oggetto della domanda di ristoro; resistono con controricorso Roberto ed [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], nonché Luisa, Elena, [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more con interruzione e correlata riassunzione del giudizio di secondo grado; le parti hanno depositato memorie; rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i professionisti avevano comunque violato l’obbligo d’informare la società dell’accentramento contributivo, senza che potesse ipotizzarsi un onere dell’assistito di evincerne la portata dall’analisi dei tabulati tecnici trasmessi; consideratoche il ricorso è inammissibile; in primo luogo, non è stata censurata in ricorso la seconda ratio decidendi della Corte territoriale, secondo cui, come visto, il contributo Ascom era stato pattuito in modo inversamente proporzionale all’aumentare dei servizi forniti dall’associazione agli associati, sicché, non essendovi stata specificazione in ordine a quali servizi di Ascom avesse complessivamente fornito a Comet, mancava comunque la prova della misura del danno oggetto di domanda risarcitoria; in secondo luogo, la Corte territoriale riferisce che la domanda di Comet aveva assunto la mancata informazione sul mutamento della misura del compenso professionale da forfettario a percentuale, spiegando che quello era risultato concordato e praticato sin dal principio con la seconda modalità, derivando invece l’aumento da altre ragioni e in specie dal descritto accentramento contributivo; in questa sede, diversamente, Comet reclama l’inadempienza nei termini di mancata informazione in ordine alle conseguenze dell’accentramento in parola, allegazione nuova e come tale inammissibile involgendo il vaglio di accertamenti in fatto (cfr. Cass., 23/04/2024, n. 10927, che sottolinea l’inammissibilità del motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme); inoltre, la prospettazione di parte ricorrente si risolve pur sempre in una richiesta di rilettura istruttoria, estranea alla presente sede di legittimità, atteso che la Corte di appello ha valorizzato la pregressa quanto pacifica conoscenza dell’accentramento, la comunicazione distinta e pluriannuale dei tabulati contabili INPS e Ascom, e la discussione, nell’ambito della società, delle conseguenze di quella concentrazione di matricola contributiva (pagg. 6-7 della sentenza impugnata); non a caso nel ricorso si evocano, in senso contrario a quello assunto dal Collegio di merito, le risposte all’interpello di [OSCURATO:PERSONA], una deposizione testimoniale e il complessivo apprezzamento delle ricostruzioni fattuali (pag. 12 del ricorso); va ribadito che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicché risulta insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato(Cass., 8/08/2019, n. 21187); in coerenza, il giudice di merito èquindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa purché logicamente sostenibile - gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi , in questo quadro, tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., 29/12/2020, n. 29730); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese dei controricorrenti, in solidarietà passiva, liquidate in euro 6.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente