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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 24010/2026

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tta Lucchesi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado diLazio n. 3232/2024 depositata il 14/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Dagli atti di causa (ricorso, e sentenza) emerge quanto segue.Numero registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/2026In data 24.07.2019 il Comune di Aprilia notificò a [OSCURATO:SOCIETA]l’avviso di accertamento n. 19456, con il quale richiese, in riferimentoall’area adibita a parcheggio di proprietà della Società sita in Aprilia (LT),[OSCURATO:PERSONA] n. 8, il pagamento dell’importo complessivo di € 45.821,00relativo all’imposta TARI, agli interessi e alle sanzioni, per l’anno 2015.2.

L’avviso fu impugnato dalla società contribuente ed il ricorsoaccolto.

Il Comune interpose appello osservando che le aree adibite aparcheggio erano assoggettate alla tassa sui rifiuti, precisando che in casodi diritto all’esenzione “grava sul contribuente l’onere di provare lasussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni”.

Soggiunseche pur avendo i giudici di prime cure invertito l’onere della prova, lasentenza di primo grado non aveva tenuto conto del materiale fotograficoallegato alle controdeduzioni allegate in primo grado, da cui si evince chenelle aree oggetto di tassazione risultano installati dei contenitori fissidestinai alla raccolta dei rifiuti urbani (all. n. 2 alle controdeduzioni delComune in primo grado).

Proprio la presenza di cestini nel parcheggiorappresenta la prova più evidente che detta area sia suscettibile aprodurre rifiuti urbani e, pertanto, non può essere esclusa dallatassazione.L’appello fu respinto.

Il giudice di merito mosse dal contenuto dell’art.1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dallecaratteristiche e contenuto della Tari.La Corte osservò che in base al comma 659 della legge 147 era statoemanato il regolamento Tari del Comune di Aprilia, che all’art. 36 dispone: Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrrerifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, laproduzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per ilparticolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titoloesemplificativo…h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sostagratuita dei veicoli… e che dalla denuncia TARI della società resistente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/2026emerge che le aree in questione sono adibite alla sosta in via esclusiva edal transito gratuito, o, alla sosta gratuita dei veicoli, e che le produzionifotografiche allegate in atti relative alla presenza di piccoli cestini dimodesto volume adibiti alla raccolta di minimi rifiuti giustificanol’applicazione del citato articolo 36, comma 1 citato.

Per cui le motivazioniaddotte dal Comune di Aprilia sono infondate.

La Corte rigetta l’appello .5.

Avverso la predetta sentenza il ricorrente ha presentato ricorsoaffidato a un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita concontroricorso.E’ stata formulata proposta di decisione anticipata con la quale ilconsigliere delegato ha concluso per l’inammissibilità del ricorso nonsussistendo alcuna violazione di legge, come denunciato dal ricorrente, daparte del giudice di merito e il Comune ricorrente ha chiesto la decisionedella causa.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente occorre dare atto che la sentenza n. 9611 del10.4.2024 ha escluso l’esistenza di incompatibilità del Consigliere relatoredella proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. a fare partedel collegio giudicante a seguito della proposizione dell’opposizione controtale proposta, e ad essa si rinvia per l’illustrazione delle ragionigiustificative.2.Con l’unica censura formulata, il ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 27dicembre 2013, dell’art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993, dell’art.7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 2727 e 2729c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La decisione colliderebbe con i generali principi espressi da questaCorte in materia di tassa sui rifiuti, stante la ben nota distinzione tra learee scoperte accessorie o pertinenziali e le aree scoperte operative.Numero registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/20262.1.

Il motivo è infondato.Come anche evidenziato nella proposta di definizione anticipata, laratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata si sostanzianell’evidenziare che il Comune, avvalendosi dei margini di legge per laprevisione di esenzioni, ha stabilito nel proprio regolamento all’art 36,comma 1, lett. h) che siano esentate le aree adibite alla sosta gratuita deiveicoli in quanto inidonee alla «produzione di rifiuti in misuraapprezzabile».La Corte territoriale ha, poi, stabilito, in forza dell’art. 36, comma 2,cit. che la circostanza era stata indicata nella denuncia Tari e che essa erariscontrabile «in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili»individuati nelle «produzioni fotografiche allegate in atti relative allapresenza di piccoli cestini di modesto volume adibiti alla raccolta di rifiutiminuti» (cfr. pag. 3 sentenza).Il decidente ha quindi posto a fondamento della propria statuizione ildisposto dell’art. 36 del regolamento comunale in cui, con riferimento alle«aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli»,in considerazione della loro particolare natura atta a non produrre rifiuti«in misura apprezzabile», ha previsto l’esclusione dalla tassa sui rifiuti.La Corte di Giustizia tributaria ha ritenuto, poi, che la societàcontribuente, in adempimento della norma regolamentare, ripetitiva dellaprevisione dell’art. 62, comma 1 e 2, d.lgs. n. 507/1993, avesse dedotto ilpresupposto per l’esenzione nella denunzia e ha reputata provata lacircostanza che l’area destinata al parcheggio non comportasseproduzione di rifiuti «in misura apprezzabile».Sicché, alcuna violazione di legge è stata posta in essere dal giudice dimerito che ha, quindi, rispettato il dettato normativo.

E’ inoltre superatala presunzione legale posta a carico del possessore di immobili diproduzione di rifiuti, dal momento che ai fini dell'esenzione dallatassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee allaNumero registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/2026produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, la Corte lazialeha reputato assolto l’onere del contribuente sia di indicare nella denunciaoriginaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità,sia di provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamenterilevabili tratti dalla documentazione fotografica (Cfr. a riguardo Cass., n.28178 del 23/10/2025).La censura, anche in considerazione di quanto articolato a pag. 10, sisostanzia nella contestazione della valutazione delle emergenze probatorie(in particolare ove si contesta che il Comune di Aprilia non ha dimostratol’inidoneità delle aree destinate a parcheggio alla produzione di rifiutinonché con riferimento alla valutazione fatta in relazione alla presenza deicestini nel parcheggio).

Va, quindi, rimarcato che non è prospettabilealcun vizio di violazione di legge - che consiste nella erronea riconduzionedel fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina(c.d. vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso – allorquando sicritica la ricostruzione del fatto materiale e si rimetta in discussionel’esame e la valutazione fattane dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018).Va rilevato checui ha ritenuto il parcheggio un’area inidonea a produrre rifiuti nonostantefosse «frequentata da persone» (cfr. pag. 16 ricorso), il ricorrente allegaun'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attieneall'esatta interpretazione della norma di legge ma riguarda la valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,Numero registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/2026unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass.n. 7394 del 26/03/2010; Cass. n. 26110 del 30/12/2015).3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deveessere respinto.4.

Le spese seguono la soccombenza.4.1.

Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), invirtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.(nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorsogiustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente alpagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema diresponsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare allacontroparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificar detta somma sulla base dell'importo dellespese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche delvalore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez.Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.33849).5.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pariNumero registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/2026a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art.1, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 5500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

Condannala ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 5500,00 ex art.96, terzo comma, c.p.c nonché al pagamento in favore della cassa delleammende, della somma di euro 5000,00, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art.1, se dovuto.Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tta Lucchesi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado diLazio n. 3232/2024 depositata il 14/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Dagli atti di causa (ricorso, e sentenza) emerge quanto segue.Numero registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/2026In data 24.07.2019 il Comune di Aprilia notificò a [OSCURATO:SOCIETA]l’avviso di accertamento n. 19456, con il quale richiese, in riferimentoall’area adibita a parcheggio di proprietà della Società sita in Aprilia (LT),[OSCURATO:PERSONA] n. 8, il pagamento dell’importo complessivo di € 45.821,00relativo all’imposta TARI, agli interessi e alle sanzioni, per l’anno 2015.2. L’avviso fu impugnato dalla società contribuente ed il ricorsoaccolto. Il Comune interpose appello osservando che le aree adibite aparcheggio erano assoggettate alla tassa sui rifiuti, precisando che in casodi diritto all’esenzione “grava sul contribuente l’onere di provare lasussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni”. Soggiunseche pur avendo i giudici di prime cure invertito l’onere della prova, lasentenza di primo grado non aveva tenuto conto del materiale fotograficoallegato alle controdeduzioni allegate in primo grado, da cui si evince chenelle aree oggetto di tassazione risultano installati dei contenitori fissidestinai alla raccolta dei rifiuti urbani (all. n. 2 alle controdeduzioni delComune in primo grado). Proprio la presenza di cestini nel parcheggiorappresenta la prova più evidente che detta area sia suscettibile aprodurre rifiuti urbani e, pertanto, non può essere esclusa dallatassazione.L’appello fu respinto. Il giudice di merito mosse dal contenuto dell’art.1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dallecaratteristiche e contenuto della Tari.La Corte osservò che in base al comma 659 della legge 147 era statoemanato il regolamento Tari del Comune di Aprilia, che all’art. 36 dispone: Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrrerifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, laproduzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per ilparticolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titoloesemplificativo…h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sostagratuita dei veicoli… e che dalla denuncia TARI della società resistente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/2026emerge che le aree in questione sono adibite alla sosta in via esclusiva edal transito gratuito, o, alla sosta gratuita dei veicoli, e che le produzionifotografiche allegate in atti relative alla presenza di piccoli cestini dimodesto volume adibiti alla raccolta di minimi rifiuti giustificanol’applicazione del citato articolo 36, comma 1 citato. Per cui le motivazioniaddotte dal Comune di Aprilia sono infondate. La Corte rigetta l’appello .5. Avverso la predetta sentenza il ricorrente ha presentato ricorsoaffidato a un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita concontroricorso.E’ stata formulata proposta di decisione anticipata con la quale ilconsigliere delegato ha concluso per l’inammissibilità del ricorso nonsussistendo alcuna violazione di legge, come denunciato dal ricorrente, daparte del giudice di merito e il Comune ricorrente ha chiesto la decisionedella causa.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre dare atto che la sentenza n. 9611 del10.4.2024 ha escluso l’esistenza di incompatibilità del Consigliere relatoredella proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. a fare partedel collegio giudicante a seguito della proposizione dell’opposizione controtale proposta, e ad essa si rinvia per l’illustrazione delle ragionigiustificative.2.Con l’unica censura formulata, il ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 27dicembre 2013, dell’art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993, dell’art.7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 2727 e 2729c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La decisione colliderebbe con i generali principi espressi da questaCorte in materia di tassa sui rifiuti, stante la ben nota distinzione tra learee scoperte accessorie o pertinenziali e le aree scoperte operative.Numero registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/20262.1. Il motivo è infondato.Come anche evidenziato nella proposta di definizione anticipata, laratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata si sostanzianell’evidenziare che il Comune, avvalendosi dei margini di legge per laprevisione di esenzioni, ha stabilito nel proprio regolamento all’art 36,comma 1, lett. h) che siano esentate le aree adibite alla sosta gratuita deiveicoli in quanto inidonee alla «produzione di rifiuti in misuraapprezzabile».La Corte territoriale ha, poi, stabilito, in forza dell’art. 36, comma 2,cit. che la circostanza era stata indicata nella denuncia Tari e che essa erariscontrabile «in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili»individuati nelle «produzioni fotografiche allegate in atti relative allapresenza di piccoli cestini di modesto volume adibiti alla raccolta di rifiutiminuti» (cfr. pag. 3 sentenza).Il decidente ha quindi posto a fondamento della propria statuizione ildisposto dell’art. 36 del regolamento comunale in cui, con riferimento alle«aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli»,in considerazione della loro particolare natura atta a non produrre rifiuti«in misura apprezzabile», ha previsto l’esclusione dalla tassa sui rifiuti.La Corte di Giustizia tributaria ha ritenuto, poi, che la societàcontribuente, in adempimento della norma regolamentare, ripetitiva dellaprevisione dell’art. 62, comma 1 e 2, d.lgs. n. 507/1993, avesse dedotto ilpresupposto per l’esenzione nella denunzia e ha reputata provata lacircostanza che l’area destinata al parcheggio non comportasseproduzione di rifiuti «in misura apprezzabile».Sicché, alcuna violazione di legge è stata posta in essere dal giudice dimerito che ha, quindi, rispettato il dettato normativo. E’ inoltre superatala presunzione legale posta a carico del possessore di immobili diproduzione di rifiuti, dal momento che ai fini dell'esenzione dallatassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee allaNumero registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/2026produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, la Corte lazialeha reputato assolto l’onere del contribuente sia di indicare nella denunciaoriginaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità,sia di provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamenterilevabili tratti dalla documentazione fotografica (Cfr. a riguardo Cass., n.28178 del 23/10/2025).La censura, anche in considerazione di quanto articolato a pag. 10, sisostanzia nella contestazione della valutazione delle emergenze probatorie(in particolare ove si contesta che il Comune di Aprilia non ha dimostratol’inidoneità delle aree destinate a parcheggio alla produzione di rifiutinonché con riferimento alla valutazione fatta in relazione alla presenza deicestini nel parcheggio). Va, quindi, rimarcato che non è prospettabilealcun vizio di violazione di legge - che consiste nella erronea riconduzionedel fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina(c.d. vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso – allorquando sicritica la ricostruzione del fatto materiale e si rimetta in discussionel’esame e la valutazione fattane dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018).Va rilevato checui ha ritenuto il parcheggio un’area inidonea a produrre rifiuti nonostantefosse «frequentata da persone» (cfr. pag. 16 ricorso), il ricorrente allegaun'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attieneall'esatta interpretazione della norma di legge ma riguarda la valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,Numero registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/2026unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass.n. 7394 del 26/03/2010; Cass. n. 26110 del 30/12/2015).3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deveessere respinto.4. Le spese seguono la soccombenza.4.1. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), invirtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.(nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorsogiustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente alpagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema diresponsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare allacontroparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificar detta somma sulla base dell'importo dellespese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche delvalore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez.Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.33849).5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pariNumero registro generale 25288/2024Numero sezionale 5162/2026Numero di raccolta generale 24010/2026Data pubblicazione 24/07/2026a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art.1, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 5500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. Condannala ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 5500,00 ex art.96, terzo comma, c.p.c nonché al pagamento in favore della cassa delleammende, della somma di euro 5000,00, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art.1, se dovuto.Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026Il PresidenteMilena Balsamo
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