CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 11289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10871/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuseppe Mariani; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; - i nti mati - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI pubblicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 10871/20Edoro-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Marulli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i quale il Giudice di Pace di Melfi, richiesto dal Questore di Potenza ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di prorogare il trattenimento del medesimo presso il locale CPR, ha prorogato il trattenimento in atto per ulteriori quindici giorni e ne chiede la cassazione sul rilievo della falsa o erronea applicazione di legge e, segnatamente, dell'art. 32 Cost., dell'art. «3 Regolamento C.P.R.», degli artt. 2, 3 e 5 CEDU e dell'art. 15 paragrafo 4, Direttiva 2008/115/CE avendo il decidente accordato la predetta proroga sebbene le condizioni esistenti all'interno del CPR di trattenimento non fossero idonee a garantire il rispetto della salute ed a preservare i trattenuti dal contagio, e ciò a fronte dell'impossibilità di procedere al rimpatrio per la chiusura dello spazio aereo del paese di destinazione. Resistono al proposto ricorso il Ministero dell'Interno e la Questura di Potenza. [OSCURATO:PERSONA] 2. L'unico motivo del proposto ricorso risulta inammissibi le per difetto di autosufficienza. E' ben vero che secondo quanto si è già osservato da questa Corte il giudice della proroga è chiamato a valutare l'esistenza del rischio pandemico non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto ma in quanto evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o di organizzazione del viaggio di rimpatrio, giustificando, o meno la concessione della proroga al trattenimento (Cass., Sez . I, 25/06/2021, n. 18319). Tuttavia la specifica doglianza fatta valere con il ricorso non interloquisce che marginalmente con detto profilo, RG 10871/20Edoro-Min. [OSCURATO:PERSONA]. Marulli insistendo in particolare sull'inidoneità del luogo di trattenimento a preservare i trattenuti dal rischio di contagio, circostanza questa, tuttavia, come già si è osservato in analogo precedente (Cass., Sez. VI-I, 11/01/2022, n. 652), declinata in modo generico e non circostanziato e dunque affetta da inammissibilità per difetto di autosufficienza. 3. Non sussistono i presupposti per la responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. 4.Spese alla soccombenza. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater . P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2200,00 oltre spese prenotate a debito. Cosi deciso in Roma nella camera di c