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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 35031/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2528-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 02/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Corte di Cassazione di accogliere il ricorso e disporre l'ulteriore prosieguo del giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citò in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo che fosse accertata l’inesistenza del credito vantato dalla convenuta, che sarebbe sorto in dipendenza di taluni contratti d’appalto, e che, dichiarata l’intervenuta risoluzione per inadempimento della convenuta, quest’ultima fosse condannata a risarcire il danno.

Rigettate dal Tribunale di Lucca le domande attoree, l’attrice propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione richiese e ottenne decreto ingiuntivo per l’importo di € 393.354,00.

Azimut oppose il predetto decreto ed eccepì sussistenza di litispendenza tra le due cause, di cui la prima pendente presso la Corte d’appello diFirenze e la seconda presso il Tribunale di Lucca, instando per la revoca del decreto ingiuntivo, la cancellazione della causa dal ruolo e la rimessione delle parti innanzi alla Corte di Firenze, quale giudice della causa pregiudiziale. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, costituitasi nel giudizio di opposizione, eccepì, a sua volta, l’insussistenza della ipotizzata litispendenza, versandosi in presenza di continenza virtuale, di talché, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnica, pendendo inoltre i due giudizi in gradi diversi, il giudice avrebbe potuto sospendere il giudizio solo a mente dell’art. 337 cod. proc. civ., motivando le ragioni del proprio diverso opinare rispetto alla decisione a suo tempo emessa dal Tribunale di Lucca.

Con ordinanza del 2/12/2021 il Tribunale di Lucca, nell’ambito del processo riguardante l’opposizione al decreto ingiuntivo, sospese la causa ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.

Questi in sintesi, gli argomenti adoperati dal Giudice: - la proposizione della domanda mon itoria, in pendenza dell’appello proposto avanti alla Corte d’appello di Firenze, rendeva inattuabile ogni possibilità di riunione in quanto pendenti in gradi diversi, pur a fronte della identità dei soggetti e della causa petendi, con la parziale differenza relativa al petitum stante che la (prima) richiesta avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione di condanna al pagamento di cui al Decreto ingiuntivo, opposto nella presente causa ; -ciò faceva escludere l’ipotesi della litispendenza ex art. 39, co. 1, cod. proc. civ. per difetto della piena identità di soggetti, causa petendi e petitum; - del pari inapplicabile la disciplina della continenza (art. 39, co. 2, cod. proc. civ.), pendendo le due cause in gradi diversi; - assumeva valore pre giudiziale il correlato giudizio pendente in grado d’appello, nella quale si verte sulla decisione di primo grado riguardo alla domanda di accertamento negativo del preteso credito, oltre alla proposta compensazione con i controcrediti , sentenza di accertamento non ancora passata in giudicato, la cui eventuale riforma in sede di appello(…) potrebbe incidere anche sul quantum di quanto richiesto in sede monitoria da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ; - applicato il principio enunciato dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 26835/2017, secondo il quale in tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano con riguardo alla situazione di pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello, ma l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, dev'essere assicurata comunque ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione (Rv. 647137), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo andava sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.

Avverso la decisione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone istanza di regolamento di competenza e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con memoria.

Con i due correlati motivi la ricorrente denuncia violazione degli artt. 39, 295, 337, 282, 295 e 336 cod. proc. civ., nonché motivazione omessa o meramente apparente o gravemente insufficiente e omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Assume la ricorrente che il ricorso alla sospensione di cui all’art. 295 cod. proc. civ. presuppone che le cause pendano nello stesso grado e che sussista un nessodi pregiudizialità.

In difetto, come nel caso di specie, si è in presenza di una decisione, avente a base l’art. 337 cod. proc. civ., necessitante adeguata motivazione posta supporto della scelta.

Il ricorso deve essere rigettato.

L’orientamento espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 26835/2017, richiamata dal Tribunale, diretta ad assicurare il necessario coordinamento, ove non possa operare la continenza, per la diversità dei gradi di pendenza, attraverso la sospensione necessaria della causa pregiudicata, trova conferma nelle successive decisioni nn. 10439/2020 (Rv. 658030), 5340/2022 (Rv. 664063).

Reputa il Collegio che, sia pure con motivazione sintetica, ma comunque esaustiva del cd.

“minimo costituzionale”, il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali la prima causa, vertente sull’accertamento negativo, pendente in appello, risulta pregiudicante la seconda, riguardante l’opposizione al decreto ingiuntivo, che prendendo vita dal medesimo rapporto giuridico fra le stesse parti, non può non subire l’effetto dell’accertamento negativo, il cui vaglio è devoluto al Giudice dell’appello.

Pur vero che questa Corte ha affermato che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (Cass. n. 80/2019), tuttavia, il diverso e più recente orientamento sopra ripreso appare maggiormente condivisibile.

Difatti, la sospensione necessaria della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare la disciplina di cui all’art. 39, co. 2, cod. proc. civ., in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione, costituisce strumento indispensabile a prevenire conflitti tra sentenze.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma l’ordinanza impugnata; spese al merito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2528-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 02/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Corte di Cassazione di accogliere il ricorso e disporre l'ulteriore prosieguo del giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citò in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo che fosse accertata l’inesistenza del credito vantato dalla convenuta, che sarebbe sorto in dipendenza di taluni contratti d’appalto, e che, dichiarata l’intervenuta risoluzione per inadempimento della convenuta, quest’ultima fosse condannata a risarcire il danno. Rigettate dal Tribunale di Lucca le domande attoree, l’attrice propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione richiese e ottenne decreto ingiuntivo per l’importo di € 393.354,00. Azimut oppose il predetto decreto ed eccepì sussistenza di litispendenza tra le due cause, di cui la prima pendente presso la Corte d’appello diFirenze e la seconda presso il Tribunale di Lucca, instando per la revoca del decreto ingiuntivo, la cancellazione della causa dal ruolo e la rimessione delle parti innanzi alla Corte di Firenze, quale giudice della causa pregiudiziale. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, costituitasi nel giudizio di opposizione, eccepì, a sua volta, l’insussistenza della ipotizzata litispendenza, versandosi in presenza di continenza virtuale, di talché, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnica, pendendo inoltre i due giudizi in gradi diversi, il giudice avrebbe potuto sospendere il giudizio solo a mente dell’art. 337 cod. proc. civ., motivando le ragioni del proprio diverso opinare rispetto alla decisione a suo tempo emessa dal Tribunale di Lucca. Con ordinanza del 2/12/2021 il Tribunale di Lucca, nell’ambito del processo riguardante l’opposizione al decreto ingiuntivo, sospese la causa ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Questi in sintesi, gli argomenti adoperati dal Giudice: - la proposizione della domanda mon itoria, in pendenza dell’appello proposto avanti alla Corte d’appello di Firenze, rendeva inattuabile ogni possibilità di riunione in quanto pendenti in gradi diversi, pur a fronte della identità dei soggetti e della causa petendi, con la parziale differenza relativa al petitum stante che la (prima) richiesta avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione di condanna al pagamento di cui al Decreto ingiuntivo, opposto nella presente causa ; -ciò faceva escludere l’ipotesi della litispendenza ex art. 39, co. 1, cod. proc. civ. per difetto della piena identità di soggetti, causa petendi e petitum; - del pari inapplicabile la disciplina della continenza (art. 39, co. 2, cod. proc. civ.), pendendo le due cause in gradi diversi; - assumeva valore pre giudiziale il correlato giudizio pendente in grado d’appello, nella quale si verte sulla decisione di primo grado riguardo alla domanda di accertamento negativo del preteso credito, oltre alla proposta compensazione con i controcrediti , sentenza di accertamento non ancora passata in giudicato, la cui eventuale riforma in sede di appello(…) potrebbe incidere anche sul quantum di quanto richiesto in sede monitoria da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ; - applicato il principio enunciato dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 26835/2017, secondo il quale in tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano con riguardo alla situazione di pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello, ma l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, dev'essere assicurata comunque ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione (Rv. 647137), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo andava sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Avverso la decisione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone istanza di regolamento di competenza e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con memoria. Con i due correlati motivi la ricorrente denuncia violazione degli artt. 39, 295, 337, 282, 295 e 336 cod. proc. civ., nonché motivazione omessa o meramente apparente o gravemente insufficiente e omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Assume la ricorrente che il ricorso alla sospensione di cui all’art. 295 cod. proc. civ. presuppone che le cause pendano nello stesso grado e che sussista un nessodi pregiudizialità. In difetto, come nel caso di specie, si è in presenza di una decisione, avente a base l’art. 337 cod. proc. civ., necessitante adeguata motivazione posta supporto della scelta. Il ricorso deve essere rigettato. L’orientamento espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 26835/2017, richiamata dal Tribunale, diretta ad assicurare il necessario coordinamento, ove non possa operare la continenza, per la diversità dei gradi di pendenza, attraverso la sospensione necessaria della causa pregiudicata, trova conferma nelle successive decisioni nn. 10439/2020 (Rv. 658030), 5340/2022 (Rv. 664063). Reputa il Collegio che, sia pure con motivazione sintetica, ma comunque esaustiva del cd. “minimo costituzionale”, il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali la prima causa, vertente sull’accertamento negativo, pendente in appello, risulta pregiudicante la seconda, riguardante l’opposizione al decreto ingiuntivo, che prendendo vita dal medesimo rapporto giuridico fra le stesse parti, non può non subire l’effetto dell’accertamento negativo, il cui vaglio è devoluto al Giudice dell’appello. Pur vero che questa Corte ha affermato che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c. (Cass. n. 80/2019), tuttavia, il diverso e più recente orientamento sopra ripreso appare maggiormente condivisibile. Difatti, la sospensione necessaria della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare la disciplina di cui all’art. 39, co. 2, cod. proc. civ., in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione, costituisce strumento indispensabile a prevenire conflitti tra sentenze. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma l’ordinanza impugnata; spese al merito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
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