CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 24539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 del GIP TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]]:; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 novembre 2023, con motivazione contestuale, il Tribunale di Trani ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina aggravata e sequestro di persona in concorso loro ascritti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, riconosciuto il vincolo della continuazione, la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa, su concorde richiesta delle parti. 2. I suddetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso, con cui lamentano la mancanza di motivazione quanto alla possibilità di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quanto alla qualificazione giuridica dei fatti. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti, ai sensi dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.1. In primo luogo, secondo il costante insegnamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014). Del pari, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116;). Nel caso di specie, contrariamente alle prospettazioni difensive, il Gip ha verificato compiutamente la sussistenza degli estremi della rapina e del sequestro di persona e dell'insussistenza di circostanze rilevarti ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. (pp. 4-5); con queste argomentazioni, i ricorrenti non si sono minimamente confrontati. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am