CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17955/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,– controricorrente –avversola sentenza n. 2966/2020 pronunciata in data 17/9/2020 dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata in data13/10/2020;Numero registro generale 10961/2021Numero sezionale 4252/2026Numero di raccolta generale 17955/2026Data pubblicazione 04/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. In data 22 maggio 2015 l’Agenzia delle entrate notificava alcontribuente, quale amministratore di fatto della società C.D. SocietàCooperativa, l’avviso di accertamento n. TK3036401309/2015 ai finiIRES ed Iva in relazione all’anno 2009.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva ilricorso del contribuente, rilevando che nell’avviso non erano precisastii presupposti applicativi dell’art. 2495 c.c. con particolare riguardo allariscossione di utili extracontabili da parte del socio occulto ed al loroammontare, non essendo sufficiente il mero richiamo alla disposizioneapplicata, e che nemmeno con riferimento all’art. 36 deld.P.R.602/1973 l’avviso di accertamento conteneva specifici elementiin ordine alle somme o ai beni ricevuti in assegnazione dalcontribuente.3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieval’appello dell’Agenzia delle entrate, accertando il ruolo diamministratore di fatto da parte del contribuente ed in particolare losvolgimento di funzioni direttive, aventi carattere di sistematicità e dicompletezza, affermando la piena conoscenza della verificacompendiata nel processo verbale di constatazione e la regolarenotifica dell’avviso di accertamento.4. Il contribuente propone ricorso per cassazione articolando tremotivi. L’Agenzia deposita controricorso.5. In data 7/5/2026 il ricorrente ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10961/2021Numero sezionale 4252/2026Numero di raccolta generale 17955/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Con il primo motivo il contribuente deduce la sussistenza digiudicati esterni per effetto del passaggio in giudicato della sentenzan. 1294/3/2018 del 18/01/2018, depositata in data 28/2/2018 dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, e della sentenza n.7693/16/2018 del 24/09/2018, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio. Dette sentenze hannostatuito l’illegittimità di analoghi avvisi di accertamento, per leannualità 2008 e 2010, riferiti alla medesima società C.D. SocietàCooperativa e notificati anche al contribuente quale amministratore difatto.1.1. Il motivo è infondato.La deduzione del giudicato rappresentato dalle sentenze soprarichiamate è tardiva.Come è noto, secondo l’orientamento della Corte (Cass. sez. 1,29/02/2024, n. 5370, Cass. sez. 5, 2/09/2022, n. 25863)l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la primavolta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio dimerito, attesa la non deducibilità, in sede di giudizio di legittimità, diquestioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo laconclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo perogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione èopponibile nel giudizio di legittimità.Nel caso di specie le sentenze di cui innanzi emesse dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio sono state depositaterispettivamente il 28/2/2018 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non sono stateimpugnate; risulta infatti attestato il passaggio in giudicato come danote di cancelleria allegate agli atti.Anche a voler considerare il termine lungo per l’impugnazione dellesentenze con ricorso per cassazione o con ricorso per revocazione, alladata del 17/9/2020 di trattazione del giudizio dinanzi alla CommissioneNumero registro generale 10961/2021Numero sezionale 4252/2026Numero di raccolta generale 17955/2026Data pubblicazione 04/06/2026Tributaria Regionale concluso in pari data con la sentenza n.2966/2020, impugnata in questa sede, le decisioni richiamate dalricorrente erano passate in giudicato, per cui l’eccezione doveva esseresollevata in appello e non per la prima volta dinanzi alla Corte dicassazione.In ogni caso l’eccezione di giudicato è infondata.In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esternoopera nel caso di giudizi identici -per soggetti, causa petendi e petitum-ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anchein relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n. 6405/2025).Nei giudizi richiamati dal ricorrente il giudicato non si è formato suuna questione di fatto ma su una questione di diritto.Nel giudizio concluso con sentenza n. 7693/2018, la statuizioneconcerne la necessità di allegare il processo verbale di constatazioneall’avviso di accertamento, pena la nullità di quest’ultimo e, quindi, unprofilo di carattere strettamente giuridico; detta questione, peraltro,non può ritenersi risolta con valore vincolante anche per il presentegiudizio, atteso che la valutazione deve essere compiuta di volta involta con riferimento ai diversi avvisi di accertamento in contestazione,processo verbale di constatazione, l’avviso non può di per sé ritenersiinvalido, anche se privo dell’allegato.Nel giudizio concluso con la sentenza n.1294/3/2018 laCommissione Tributaria Regionale ha valutato la questione di carattereesclusivamente giuridico relativa alla notifica dell’avviso diaccertamento all’amministratore di fatto, ai sensi degli artt. 145 c.p.c.e 60 d.P.R. 600/1973, escludendone la validità, ed alla legittimazionedell’amministratore di fatto ad impugnarlo, concludendo in tal caso insenso positivo.Numero registro generale 10961/2021Numero sezionale 4252/2026Numero di raccolta generale 17955/2026Data pubblicazione 04/06/2026Da tanto consegue che in ogni caso le pronunce richiamate nonhanno valore vincolante di giudicato con riferimento agli avvisi diaccertamento oggetto di scrutinio nel presente giudizio.2. Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., l’illegittimità e l’infondatezza dellapretesa tributaria con riferimento ad imposte societarie nei confrontidella persona fisica, in violazione del principio di autonomiapatrimoniale perfetta delle società di capitale, nonché la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 2325, 2472, 2514 e 2546 c.c.Secondo la prospettazione difensiva di parte ricorrente le impostenon potevano essere richieste al contribuente in quanto persona fisicache prestava attività di lavoratore autonomo ed in ogni caso va esclusala responsabilità diretta dell’amministratore anche di fatto in relazioneal pagamento delle imposte evase dall’ente.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Le deduzioni relative al principio di autonomia patrimonialeperfetta delle società di capitali ed all’attività di prestatore di lavoratoreautonomo del ricorrente appaiono prive di rilievo nella vicenda inesame, non risultano supportate da adeguata illustrazione e noncolgono la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata.L’Agenzia delle entrate contestava alla società di aver operato comesoggetto economico fittizio gestito dallo Scudieri, costituito perl’emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore del ConsorzioEurocoop [OSCURATO:PERSONA] a r.l., di cui lo Scudieri era il Presidente,al fine di consentire a quest’ultimo di contabilizzare costi fittizi e nelcontempo omettendo di assolvere ai propri obblighi tributari.Da tanto conseguiva una rideterminazione induttiva del reddito diimpresa quale asserito vantaggio illecito che la cooperativa avrebbepercepito per la sua partecipazione alla frode fiscale; l’avviso diaccertamento veniva notificato sia nei confronti del legaleNumero registro generale 10961/2021Numero sezionale 4252/2026Numero di raccolta generale 17955/2026Data pubblicazione 04/06/2026rappresentante della società che nei suoi confronti dello Scudieri nellafacoltà di amministratore di fatto, proprio perché si riteneva che conriferimento a quest’ultimo, la società C.D. [OSCURATO:PERSONA] fosse unmero schermo, vuoto di contenuto, per la gestione delle operazionifraudolente e che, quindi, il contribuente fosse il vero responsabile dellagestione societaria ed in definitiva del comportamento evasivo conl’applicabilità delle relative conseguenze sanzionatorie.Nella vicenda in esame, dunque, nella quale il contribuente noncontesta nemmeno le ragioni della dedotta qualità di amministratore difatto della società e la natura dei rapporti tra la CD. SocietàCooperativa ed il [OSCURATO:PERSONA] a r.l., equindi la costruzione così come delineata dall’Agenzia nell’avviso diaccertamento di un sistema fraudolento costituito al fine di frodare ilfisco, deve dunque ritenersi che non siano pertinenti né tanto menodirimenti le argomentazioni svolte nel motivo di ricorso con riferimentoall’autonomia patrimoniale perfetta propria delle società di capitaliinvocata dal ricorrente e all’attività di lavoratore autonomo comegenericamente dedotta.3. Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 7 del d.l. 269/2003, poiché le sanzioni non potevano essererivolte alla persona fisica.3.1. Il motivo è infondato.Nel ribadire quanto già osservato con riferimento al secondo motivoin ordine alla notifica dell’avviso inoltrata al contribuente in proprioquale amministratore di fatto della società, si rileva che la Corte ha giàaffermato (Cass. sez. 5, 3/4/2024, n. 8837) che l'art. 7 del d.l. n. 269del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, secondo cui «lesanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società oenti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico dellaNumero registro generale 10961/2021Numero sezionale 4252/2026Numero di raccolta generale 17955/2026Data pubblicazione 04/06/2026persona giuridica», non opera qualora risulti che il rappresentante ol'amministratore, anche di fatto, della società con personalità giuridicaabbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente conpersonalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alleconseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personalevantaggio. In tal caso, infatti, viene meno la ragione che giustifical'applicazione dell'art. 7, d.lgs. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare lasola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata laregola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniariacolpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass. n. 1946 del 2023;Cass., 29038 del 2021; Cass. n. 12334 del 2019; Cass., n. 19716 del2013; Cass. n. 5924 del 2017; Cass. n. 10975 del 2019, richiamate daCass. n. 8837/2024 innanzi riportata).[OSCURATO:PERSONA], richiamando lagiurisprudenza di legittimità, ha affermato che l’amministratore di fattorisponde in proprio delle violazioni commesse laddove la società siacostituita al solo scopo fraudolento di evadere le imposte, nonapplicandosi il disposto di cui all’art. 7 del d.l.269/2003.Il ricorrente ha censurato la pronuncia limitandosi ad affermare chel’avviso di accertamento è stato notificato alla società e quindi nonpotevano essere erogate le sanzioni alla persona fisica, non cogliendola ratio della decisione rivolta invece all’amministratore di fatto per lagestione a proprio vantaggio della società verificata.Inoltre, il ricorrente ha osservato che l’art. 7 del d.l. 269/2003 ponein via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica lesanzioni relative al rapporto fiscale, prevedendo espressamente, alcomma 3, che alla situazioni previste dalla norma non sono piùapplicabili le regole del d.lgs. 472/1997, ed in particolare non è piùapplicabile la responsabilità solidale a carico dell'amministratore(anche di fatto), non cogliendo anche in tal caso la ratio decidendi dellaNumero registro generale 10961/2021Numero sezionale 4252/2026Numero di raccolta generale 17955/2026Data pubblicazione 04/06/2026pronuncia di secondo grado, che ha affermato l’inapplicabilità dell’art.7 citato in caso di violazioni commesse dall’amministratore di fattocome autore e ideatore al solo scopo fraudolento di evadere le tasse,non confutando specificamente l’assunto, né la sua qualità.Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA],richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che ilcontribuente era l’amministratore di fatto della società e che, pertanto,gestiva in proprio i rapporti commerciali tra il [OSCURATO:PERSONA], dicui era Presidente, e la C.d., alla cui amministrazione partecipavadirettamente, e, pertanto, da tanto doveva conseguire la suaresponsabilità per le violazioni commesse in quanto la società dovevaritenersi costituita al solo scopo fraudolento di evadere le imposte, nonapplicandosi il disposto di cui all’art. 7 del d.l.269/2003.4. In definitiva, il ricorso va rigettato con le conseguenti statuizionirelative alle spese di lite.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 10961/2021Numero sezionale 4252/2026Numero di raccolta generale 17955/2026Data pubblicazione 04/06/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026La PresidenteRoberta Crucitti