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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15205/2026

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difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controD'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.490/2022 depositata in data 1/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 490/2022, depositata in data 1/3/2022, laCommissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Foggian. 843/16, che aveva accolto il ricorso presentato da D’[OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/2026Zannotti Anna, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] edAnnese Felicia avverso l’avviso di liquidazione n. 20091T000436000dell’importo di 55.961,67 euro, per il recupero dell’imposta ordinaria diregistro relativa ad un atto di compravendita stipulato in data23/12/2009, per il quale gli acquirenti avevano chiesto i benefici fiscali dicui alle leggi n. 604/1954 e n. 590/1965 per la formazione ol’arrotondamento della piccola proprietà contadina, stante l’omessodeposito della prescritta documentazione dell’Ispettorato ProvincialeAgrario entro il termine triennale dalla registrazione della compravendita.La CTR prendeva atto che, con certificazione in data 17.12.2015,consegnata dai contribuenti seppur decorso il triennio prescritto dallalegge, la Regione Puglia-[OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo rurale–servizioagricoltura aveva attestato che gli appellati “possedevano i requisitisoggettivi ed oggettivi della legge 604/1954 e successive modifiche almomento del trasferimento del terreno;-nel periodo successivo avevanodedicato direttamente ed abitualmente la propria attività alla coltivazionedei fondi e non avevano venduto fondi rustici di superficie superiore ad ha01.10.00; - e avevano documentato che il fondo risultava ad uso agricoloesibendo il certificato di destinazione urbanistica”.Pertanto, la CTR motivava il rigetto dell’appello sulla scorta dellagiurisprudenza (Cass. n. 19909/2016) che aveva ritenuto la qualifica diimprenditore agricolo iscritto all’Inps sufficiente alla conferma di dettibenefici fiscali a prescindere dalla consegna della “certificazione IPA”,nonché della sentenza di questa Corte n. 14671/2005, che aveva superatola decadenza triennale di cui all’art. 4 della legge n. 604/1954.

La CTRriteneva, inoltre, applicabile ai contribuenti il d.l. n. 194/2009, entrato invigore il 30/12/2009, in quanto l’atto di compravendita, stipulato il23/12/2009, era stato registrato il 30/12/2009, data a decorrere dallaquale era stata abolita la necessità di presentazione del certificatocartaceo.Numero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/20262.

Avverso la sentenza n. 490/2022 proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate.I contribuenti rimanevano intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deducono “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, nonché dell’articolo 2,comma 4-bis, del D.L. del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge26 febbraio 2010, n. 25, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3,c.p.c.”.

In particolare, la ricorrente, a sostegno della natura decadenzialedel termine triennale di cui al sopracitato art. 4 - che consente, all’attodella registrazione del contratto, il deposito, in luogo del certificatodell’Ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti di legge perfruire dei benefici fiscali in questione, di un’attestazione provvisoria, conobbligo di deposito del certificato definitivo entro tre anni, decorsi i qualisono dovute le normali imposte – richiama plurime conformi pronuncedella giurisprudenza di legittimità, che ammettono la produzione tardivasolo se il ritardo non sia riconducibile ad inerzia od omissioni delcontribuente e, in ogni caso, se quest’ultimo dimostri di aver agito condiligenza.

Nel caso di specie, invece, la domanda di rilascio del certificatorisultava presentata alla Regione solo in data 10/12/2015, quando era giàdecorso il termine triennale previsto a pena di decadenza.La ricorrente rileva inoltre l’inapplicabilità alla fattispecie in esame deld.l. 194/2009, convertito con legge n. 25/2010, che ha escluso l’obbligodel deposito della richiesta certificazione al fine di usufruire delleagevolazioni di cui trattasi per atti di trasferimento di terreni agricoli afavore di “coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali”, inquanto il comma 4 bis dell’art. 2, introdotto dalla legge di conversione, neprevede la decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa e,pertanto, solo dal 28/2/2010.2.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/2026In forza dell'art.3, legge n. 604/54, il riconoscimentodell'agevolazione in oggetto presuppone che l'acquirente produca, insiemeall'atto presentato alla registrazione, un certificato del competenteIspettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei requisitidell'agevolazione medesima (tra i quali, il requisito soggettivo dicoltivatore diretto), come previsti dall'art. 2 della sopracitata legge.Qualora il contribuente non sia in grado di produrre tale certificato, èammessa la possibilità di produzione di un'attestazione provvisoria delmedesimo Ispettorato, concernente la pendenza degli accertamenti per ilrilascio del certificato definitivo (art. 4).In tal caso l'interessato deve, entro tre anni dalla registrazione(termine così elevato dal d.l. n. 542/96 convertito in legge n. 649/96),"presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che irequisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto".

Indifetto saranno dovute le normali imposte.Pertanto, ove il contribuente non effettui la suddetta produzione neltermine indicato, si verifica “una condizione risolutiva dei beneficianticipatamente ottenuti, integrata la quale l'Ufficio può richiedere ilpagamento delle imposte nella misura ordinaria (v., ex plurimis, Cass., 16luglio 2020, n. 15156; Cass., 14 novembre 2018, n. 29293; Cass., 5 luglio2018, n. 17642; Cass., 7 febbraio 2018, n. 2941; Cass., 26 luglio 2016, n.15489; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25438; Cass., 4 marzo 2013, n.5349; Cass., 8 ottobre 2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n.15953)” (Cass., n. 22555/2022).Ciò diversamente da quanto accade nella diversa fattispecie di cuiall’art. 5 della l. n. 604/1954, che ricorre laddove nell’atto vi sia stata solouna “esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie”di cui alla legge, ma non sia stato prodotto “né il certificato provvisorioprevisto dal primo comma dell’art. 4, nè quello definitivo previstodall’art.3”, dovendo in tal caso il contribuente versare le imposte in misuraNumero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/2026ordinaria, salvo richiederne il rimborso, dietro produzione del certificatodefinitivo, sempre nel termine triennale di prescrizione.A tal proposito, “si è, altresì, rimarcato che a distinti presuppostirisponde la procedura di rimborso che, disciplinata dalla l. n. 604 del1954, art. 5, presuppone la mancata produzione dell'attestazioneprovvisoria (di cui all'art. 4, c. 1) e del certificato definitivo (di cui all'art.3; v.

Cass., 7 febbraio 2018, n. 2941, in motivazione; Cass., 8 ottobre2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15953), sia pur implicandonecessariamente la dichiarazione del contribuente, formulata nell'attotraslativo sottoposto a registrazione, di volersi avvalere dello specificotrattamento agevolato (v., altresì, Cass., 15 giugno 2018, n. 15863);”(Cass., n. 22555/2022 cit.; Cass., n. 15156/2020).Ciò posto, questa Corte ha più volte ribadito il seguente principio –dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, tanto più in ragione dellaconsiderazione che le norme in materia di agevolazioni fiscali sono normeeccezionali e quindi di stretta interpretazione (Cass., n. 10392/2025;23692/2020; 21610/16) - secondo cui: In tema di agevolazioni fiscaliper l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietàcontadina, dalla l. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempial’obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescrittotermine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto (ove stipulatoprima dell’entrata in vigore della l. n. 25 del 2010), perde il diritto albeneficio, salvo che dimostri di essersi attivato per conseguire ladocumentazione in tempo utile e che il superamento del predetto terminesia dovuto all’inerzia degli uffici competenti e non alla propria negligenzanel richiedere o sollecitare il rilascio del certificato (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 2941 del 07/02/2018). (v.

Cass. n. 30921/2024, nonché,tra le altre, Cass., n. 9842/2017; Cass., n. 15489/2016; Cass., n.882/2016; Cass., n. 21980/ 2014; Cass, n. 9159/2010; Cass. n.14671/2005; Cass., n. 4957/2003).Numero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/2026Anche la sentenza di questa Corte n. 14671/2005, richiamata dallaCTR, non si discosta invero dal predetto principio, tant’è che dettasentenza “supera la decadenza triennale” solo in ragione della colpevoleinerzia dell’amministrazione (che aveva rilasciato il certificatosuccessivamente alla scadenza del triennio) e della tempestiva richiestadel contribuente, nel caso di specie, invece, non dimostrata né ravvisabile(avendo l’Agenzia dedotto l’avvenuta presentazione della domanda dirilascio del certificato solo in data 10/12/2015, a triennio scaduto, comerilevabile dalla certificazione della Regione in atti).Questa Corte ha poi già chiarito che “l'obbligo di deposito delcertificato dell'ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza deipresupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina èvenuto meno solo per gli atti stipulati successivamente all'entrata invigore del comma 4 bis dell'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, che è statointrodotto con la legge di conversione n. 25 del 2010 e che non ha portataretroattiva, come si desume dal suo tenore letterale (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 21842 del 28/10/2016; conf.

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.21291 del 05/10/2020).” (v.

Cass. 30921/2024 sopra citata).Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, dettadisposizione non è applicabile al caso di specie, in cui l’atto dicompravendita è stato stipulato in data 23/12/2009 (come riportato insentenza).Va, infine, ribadito “il principio secondo cui, in tema di agevolazioni infavore della piccola proprietà contadina, il contribuente che non abbiadimostrato il possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto,dichiarato al momento del rogito per ottenere il beneficio fiscale, non puòsuccessivamente pretendere il richiesto beneficio sulla base del diversorequisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale, seppurequipollente ai fini del riconoscimento, in quanto, poiché i poteri diaccertamento del tributo si esauriscono quando l'atto viene sottoposto aNumero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/2026tassazione, non è possibile mutare il titolo dell'attribuzione e la decadenzadall'agevolazione concessa preclude qualsiasi accertamento sulla base didiversi presupposti normativi o di fatto.” (Cass. nn 30921/2024, cherichiama Cass., n. 17411/23 e Cass., n. 14935/22), diversamente daquanto non condivisibilmente affermato dal risalente precedente n.19909/2016 richiamato dalla CTR.3.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,decidendo definitivamente nel merito ex art. 384 c.p.c., va rigettatol’originario ricorso dei contribuenti.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, anche per i gradi del merito(quantificate ex art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546/1992), seguono lasoccombenza dei contribuenti.

P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti; condanna icontribuenti intimati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado,che liquida in 3.000,00 euro per compensi professionali, al pagamentodelle spese di giudizio di secondo grado, che liquida in 3.500,00 euro percompensi professionali e delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in 5.500,00 euro per compensi professionali, il tutto oltre allespese prenotate a debito.Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenutasi il 14/4/2025.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controD'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.490/2022 depositata in data 1/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 490/2022, depositata in data 1/3/2022, laCommissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Foggian. 843/16, che aveva accolto il ricorso presentato da D’[OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/2026Zannotti Anna, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] edAnnese Felicia avverso l’avviso di liquidazione n. 20091T000436000dell’importo di 55.961,67 euro, per il recupero dell’imposta ordinaria diregistro relativa ad un atto di compravendita stipulato in data23/12/2009, per il quale gli acquirenti avevano chiesto i benefici fiscali dicui alle leggi n. 604/1954 e n. 590/1965 per la formazione ol’arrotondamento della piccola proprietà contadina, stante l’omessodeposito della prescritta documentazione dell’Ispettorato ProvincialeAgrario entro il termine triennale dalla registrazione della compravendita.La CTR prendeva atto che, con certificazione in data 17.12.2015,consegnata dai contribuenti seppur decorso il triennio prescritto dallalegge, la Regione Puglia-[OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo rurale–servizioagricoltura aveva attestato che gli appellati “possedevano i requisitisoggettivi ed oggettivi della legge 604/1954 e successive modifiche almomento del trasferimento del terreno;-nel periodo successivo avevanodedicato direttamente ed abitualmente la propria attività alla coltivazionedei fondi e non avevano venduto fondi rustici di superficie superiore ad ha01.10.00; - e avevano documentato che il fondo risultava ad uso agricoloesibendo il certificato di destinazione urbanistica”.Pertanto, la CTR motivava il rigetto dell’appello sulla scorta dellagiurisprudenza (Cass. n. 19909/2016) che aveva ritenuto la qualifica diimprenditore agricolo iscritto all’Inps sufficiente alla conferma di dettibenefici fiscali a prescindere dalla consegna della “certificazione IPA”,nonché della sentenza di questa Corte n. 14671/2005, che aveva superatola decadenza triennale di cui all’art. 4 della legge n. 604/1954. La CTRriteneva, inoltre, applicabile ai contribuenti il d.l. n. 194/2009, entrato invigore il 30/12/2009, in quanto l’atto di compravendita, stipulato il23/12/2009, era stato registrato il 30/12/2009, data a decorrere dallaquale era stata abolita la necessità di presentazione del certificatocartaceo.Numero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/20262. Avverso la sentenza n. 490/2022 proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate.I contribuenti rimanevano intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deducono “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, nonché dell’articolo 2,comma 4-bis, del D.L. del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge26 febbraio 2010, n. 25, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3,c.p.c.”. In particolare, la ricorrente, a sostegno della natura decadenzialedel termine triennale di cui al sopracitato art. 4 - che consente, all’attodella registrazione del contratto, il deposito, in luogo del certificatodell’Ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti di legge perfruire dei benefici fiscali in questione, di un’attestazione provvisoria, conobbligo di deposito del certificato definitivo entro tre anni, decorsi i qualisono dovute le normali imposte – richiama plurime conformi pronuncedella giurisprudenza di legittimità, che ammettono la produzione tardivasolo se il ritardo non sia riconducibile ad inerzia od omissioni delcontribuente e, in ogni caso, se quest’ultimo dimostri di aver agito condiligenza. Nel caso di specie, invece, la domanda di rilascio del certificatorisultava presentata alla Regione solo in data 10/12/2015, quando era giàdecorso il termine triennale previsto a pena di decadenza.La ricorrente rileva inoltre l’inapplicabilità alla fattispecie in esame deld.l. 194/2009, convertito con legge n. 25/2010, che ha escluso l’obbligodel deposito della richiesta certificazione al fine di usufruire delleagevolazioni di cui trattasi per atti di trasferimento di terreni agricoli afavore di “coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali”, inquanto il comma 4 bis dell’art. 2, introdotto dalla legge di conversione, neprevede la decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa e,pertanto, solo dal 28/2/2010.2. Il motivo è fondato.Numero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/2026In forza dell'art.3, legge n. 604/54, il riconoscimentodell'agevolazione in oggetto presuppone che l'acquirente produca, insiemeall'atto presentato alla registrazione, un certificato del competenteIspettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei requisitidell'agevolazione medesima (tra i quali, il requisito soggettivo dicoltivatore diretto), come previsti dall'art. 2 della sopracitata legge.Qualora il contribuente non sia in grado di produrre tale certificato, èammessa la possibilità di produzione di un'attestazione provvisoria delmedesimo Ispettorato, concernente la pendenza degli accertamenti per ilrilascio del certificato definitivo (art. 4).In tal caso l'interessato deve, entro tre anni dalla registrazione(termine così elevato dal d.l. n. 542/96 convertito in legge n. 649/96),"presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che irequisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto". Indifetto saranno dovute le normali imposte.Pertanto, ove il contribuente non effettui la suddetta produzione neltermine indicato, si verifica “una condizione risolutiva dei beneficianticipatamente ottenuti, integrata la quale l'Ufficio può richiedere ilpagamento delle imposte nella misura ordinaria (v., ex plurimis, Cass., 16luglio 2020, n. 15156; Cass., 14 novembre 2018, n. 29293; Cass., 5 luglio2018, n. 17642; Cass., 7 febbraio 2018, n. 2941; Cass., 26 luglio 2016, n.15489; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25438; Cass., 4 marzo 2013, n.5349; Cass., 8 ottobre 2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n.15953)” (Cass., n. 22555/2022).Ciò diversamente da quanto accade nella diversa fattispecie di cuiall’art. 5 della l. n. 604/1954, che ricorre laddove nell’atto vi sia stata solouna “esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie”di cui alla legge, ma non sia stato prodotto “né il certificato provvisorioprevisto dal primo comma dell’art. 4, nè quello definitivo previstodall’art.3”, dovendo in tal caso il contribuente versare le imposte in misuraNumero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/2026ordinaria, salvo richiederne il rimborso, dietro produzione del certificatodefinitivo, sempre nel termine triennale di prescrizione.A tal proposito, “si è, altresì, rimarcato che a distinti presuppostirisponde la procedura di rimborso che, disciplinata dalla l. n. 604 del1954, art. 5, presuppone la mancata produzione dell'attestazioneprovvisoria (di cui all'art. 4, c. 1) e del certificato definitivo (di cui all'art.3; v. Cass., 7 febbraio 2018, n. 2941, in motivazione; Cass., 8 ottobre2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15953), sia pur implicandonecessariamente la dichiarazione del contribuente, formulata nell'attotraslativo sottoposto a registrazione, di volersi avvalere dello specificotrattamento agevolato (v., altresì, Cass., 15 giugno 2018, n. 15863);”(Cass., n. 22555/2022 cit.; Cass., n. 15156/2020).Ciò posto, questa Corte ha più volte ribadito il seguente principio –dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, tanto più in ragione dellaconsiderazione che le norme in materia di agevolazioni fiscali sono normeeccezionali e quindi di stretta interpretazione (Cass., n. 10392/2025;23692/2020; 21610/16) - secondo cui: In tema di agevolazioni fiscaliper l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietàcontadina, dalla l. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempial’obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescrittotermine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto (ove stipulatoprima dell’entrata in vigore della l. n. 25 del 2010), perde il diritto albeneficio, salvo che dimostri di essersi attivato per conseguire ladocumentazione in tempo utile e che il superamento del predetto terminesia dovuto all’inerzia degli uffici competenti e non alla propria negligenzanel richiedere o sollecitare il rilascio del certificato (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 2941 del 07/02/2018). (v. Cass. n. 30921/2024, nonché,tra le altre, Cass., n. 9842/2017; Cass., n. 15489/2016; Cass., n.882/2016; Cass., n. 21980/ 2014; Cass, n. 9159/2010; Cass. n.14671/2005; Cass., n. 4957/2003).Numero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/2026Anche la sentenza di questa Corte n. 14671/2005, richiamata dallaCTR, non si discosta invero dal predetto principio, tant’è che dettasentenza “supera la decadenza triennale” solo in ragione della colpevoleinerzia dell’amministrazione (che aveva rilasciato il certificatosuccessivamente alla scadenza del triennio) e della tempestiva richiestadel contribuente, nel caso di specie, invece, non dimostrata né ravvisabile(avendo l’Agenzia dedotto l’avvenuta presentazione della domanda dirilascio del certificato solo in data 10/12/2015, a triennio scaduto, comerilevabile dalla certificazione della Regione in atti).Questa Corte ha poi già chiarito che “l'obbligo di deposito delcertificato dell'ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza deipresupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina èvenuto meno solo per gli atti stipulati successivamente all'entrata invigore del comma 4 bis dell'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, che è statointrodotto con la legge di conversione n. 25 del 2010 e che non ha portataretroattiva, come si desume dal suo tenore letterale (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 21842 del 28/10/2016; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.21291 del 05/10/2020).” (v. Cass. 30921/2024 sopra citata).Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, dettadisposizione non è applicabile al caso di specie, in cui l’atto dicompravendita è stato stipulato in data 23/12/2009 (come riportato insentenza).Va, infine, ribadito “il principio secondo cui, in tema di agevolazioni infavore della piccola proprietà contadina, il contribuente che non abbiadimostrato il possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto,dichiarato al momento del rogito per ottenere il beneficio fiscale, non puòsuccessivamente pretendere il richiesto beneficio sulla base del diversorequisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale, seppurequipollente ai fini del riconoscimento, in quanto, poiché i poteri diaccertamento del tributo si esauriscono quando l'atto viene sottoposto aNumero registro generale 21499/2022Numero sezionale 3098/2026Numero di raccolta generale 15205/2026Data pubblicazione 20/05/2026tassazione, non è possibile mutare il titolo dell'attribuzione e la decadenzadall'agevolazione concessa preclude qualsiasi accertamento sulla base didiversi presupposti normativi o di fatto.” (Cass. nn 30921/2024, cherichiama Cass., n. 17411/23 e Cass., n. 14935/22), diversamente daquanto non condivisibilmente affermato dal risalente precedente n.19909/2016 richiamato dalla CTR.3. Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,decidendo definitivamente nel merito ex art. 384 c.p.c., va rigettatol’originario ricorso dei contribuenti.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, anche per i gradi del merito(quantificate ex art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546/1992), seguono lasoccombenza dei contribuenti. P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti; condanna icontribuenti intimati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado,che liquida in 3.000,00 euro per compensi professionali, al pagamentodelle spese di giudizio di secondo grado, che liquida in 3.500,00 euro percompensi professionali e delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in 5.500,00 euro per compensi professionali, il tutto oltre allespese prenotate a debito.Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenutasi il 14/4/2025.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15205/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris