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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46449/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 39/ RG 22305 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità; Ritenuto che il ricorso prospetta una rivalutazione delle fonti di prova con censure di puro merito oltre che del tutto generiche nonostante la sentenza riporti nel dettaglio come l'identificazione dell'imputato sia avvenuta in base al permesso di soggiorno esibito agli operanti dopo la colluttazione con gli stessi e la fuga, tanto da rendere del tutto superflua la ricognizione in aula; Ritenuto che l'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo ai plurimi e gravi precedenti del ricorrente che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità attesa la frequentazione di circuiti dediti alla movimentazione di stupefacenti sin dal 2011 con reazioni violente nei confronti di chi li contrasta come appunto le forze di polizia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili' ricorsD e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 39/ RG 22305 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità; Ritenuto che il ricorso prospetta una rivalutazione delle fonti di prova con censure di puro merito oltre che del tutto generiche nonostante la sentenza riporti nel dettaglio come l'identificazione dell'imputato sia avvenuta in base al permesso di soggiorno esibito agli operanti dopo la colluttazione con gli stessi e la fuga, tanto da rendere del tutto superflua la ricognizione in aula; Ritenuto che l'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo ai plurimi e gravi precedenti del ricorrente che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità attesa la frequentazione di circuiti dediti alla movimentazione di stupefacenti sin dal 2011 con reazioni violente nei confronti di chi li contrasta come appunto le forze di polizia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili' ricorsD e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensora [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46449/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris