CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 81, comma 1, cod. pen., 73, commi 1 e 4 e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); e per il reato di cui all'art. 73 medesimo decreto (capo b). Accertati entrambi in Napoli, il 25 agosto 2021. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge in relazione all'art 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza appellata (p. 3), la quale ha evidenziato la gravità della condotta posta in essere dal prevenuto/che ha introdotto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] lo stupefacente, di due diversi tipi, occultandolo nei tacchi delle proprie scarpe, facendone conseguire una valutazione di congruità della pena, sufficiente e non illogica, insindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore P e