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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36510/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA che si è riportato ai motivi del ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misuria cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere fatto parte dell'associazione dedita al narcotraffico facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], strutturata su base familiare, con una rigida divisione dei compiti e ruoli.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva contributo allo stabile programma criminoso del gruppo gestendo una piazza di spaccio presso il comune di [OSCURATO:PERSONA], rivendendo direttamente a singoli acquirenti lo stupefacente periodicamente consegnatogli dal Travali e ricevendo costanti rifornimenti di sostanza pronta allo spaccio.

Secondo i giudici capitolini l'istanza di riesame non era fondata sia laddove contestava la gravità indiziaria, costituita dalle convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia laddove si doleva della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, desunte, tenuto conto della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dalla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] dopo la consumazione dei reati per i quali era stata applicata la misura ed in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.

2.2. Con il primo si deduce assenza di motivazione o comunque manifesta illogicità ed apparenza dell'apparato argomentativo relativo alla gravità indiziaria.

Secondo il ricorrente, il quadro di accusa a suo carico si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori Riccardo e Pugliese.

Entrambi gli accusatori, oltre a riferire episodi cui non avevano personalmente assistito, sono, per di più, incappati, così come risulta dagli stralci dèlle dichiarazioni riportate nel ricorso, in contraddizioni evidenti ed hanno indicato circostanze che non hanno trovato alcun riscontro oggettivo.

Ciononostante l'ordinanza impugnata, appiattendosi sulle prospettazioni della pubblica accusa, attribuisce, da un lato, rilevanza decisiva al narrato del Riccardo, ignorando che lo stesso non sia riuscito neanche a delineare in modo chiaro l'attività che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto per il sodalizio, dall'altra, non prende in alcuna considerazione il principale rilievo sollevato dalla difesa ovvero la accertata mancanza di rapporti tra il prevenuto ed i presunti sodali, compresi gli stessi collaboratori di giustizia Riccardo e Pugliese.

Eppure, siffatti rapporti, ove esistenti, dovevano necessariamente emergere da una delle numerosissime forme di controllo (intercettazioni telefoniche, ambientali, osservazioni e pedinamenti) cui, nel periodo storico di interesse, erano stati sottoposti tutti i presunti componenti dell'associazione, a cominciare proprio dal [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge che le argomentazioni del Tribunale sono carenti ed illogiche anche nella parte dedicata alla confutazione dei rilievi opposti dalla difesa per scardinare i già scarni elementi di accusa a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Erroneamente il Tribunale ha desunto la sussistenza di rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il gruppo Travali dalle poche conversazioni telefoniche intercettate, appena venti, che sono, tuttavia intercorse, con [OSCURATO:PERSONA], che non è soggetto indicato tra gli affiliati del gruppo, e non attengono ad attività illecite.

Ciò è tanto vero che l'odierno ricorrente è stato assolto nel procedimento penale instaurato sulla base del contenuto di tali conversazioni.

Del tutto irrilevanti sono gli unici due controlli con [OSCURATO:PERSONA], legati al rapporto di parentela.

Con argomentazioni altrettanto erronee, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le contraddizioni intrinseche presenti nelle dichiarazioni di entrambi i collaboratori e le divergenze tra le stesse. [OSCURATO:PERSONA] nel descrivere l'attività del [OSCURATO:PERSONA], negli interrogatori resi dall'agosto al dicembre 2018, una volta lo indica come gestore di un paio di chili al mese di cocaina, un'altra volta come acquirente del Forniti, un'altra volta ancora come destinatario di rifornimenti mensili del gruppo Travali oltre che del Ciprian.

In ogni caso, non menziona mai la fonte di conoscenza delle notizie rivelate.

In palese contraddizione con il Riccardo, il Pugliese ha, invece, riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si riforniva dai Travali solo di fumo e dal Ciprian di cocaina, escludendo che fosse uno de gli associati costretti a rifornirsi mensilmente di un chilo di cocaina.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

L'ordinanza ha desunto l'utilizzo del metodo mafioso dalle modalità esecutive con cui i capi dell'organizzazione hanno posto in essere alcuni reati al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Non spiega perché di tale aggravante debba essere chiamato a rispondere anche il [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha commesso nessuno dei reati perpetrati con l'uso di tale metodo e non risulta essere stato a conoscenza dei metodi utilizzati dalla consorteria. [OSCURATO:PERSONA] non si è soffermato sui criteri di imputazione soggettiva dell'aggravante ad effetto speciale delineato dagli artt. 70 e 59 cod. pen. e, anzi, non menziona mai il [OSCURATO:PERSONA] nella pur ampia motivazione sul punto. 2.3 Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari.

L'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte delittuose delle stessa indole è stata fondata su meri sospetti e non su elementi di fatto.

E' stata attribuita valenza sintomatica al tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di fuggire in occasione dell'esecuzione della misura che è condotta del tutto neutra.

Sono state valorizzate le dichiarazioni del Valenza senza considerare le smentite provenienti dal testimone diretto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha categoricamente escluso che, nel corso del litigio in cui era stato coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], si fosse parlato di droga.

Nessuna rilevanza può essere attribuita alle dichiarazioni del Riccardo sulla prosecuzione dell'attività di spaccio del [OSCURATO:PERSONA] palesemente contraddette, oltre che dalle propalazioni del Pugliese, da quanto lo stesso dichiarante aveva riferito sul punto in altri interrogatori.

La recente denunzia a piede libero del [OSCURATO:PERSONA] riguarda un episodio, già contestato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.PR.n. 309 del 1990, in cui difettano elementi utili a configurare un'attività di spaccio.

Non è presente nel provvedimento impugnato l'approfondimento argomentativo imposto dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, in applicazione della massima di esperienza secondo la quale la notevole distanza temporale rispetto ai fatti implica un affievolimento delle esigenze cautelari.

Né il rilevante lasso temporale intercorso dai fatti è stato valutato, nei termini indicati da un consolidato orientamento ermeneutico, quale elemento utile al superamento della presunzione relativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, posta dai giudici del riesame del giudizio prognostico.

Infine, non è stata attribuita la giusta rilevanza né alla condizione di incensurato dell'imputato né all'evidente diversità di trattamento che lo stesso ha patito rispetto ad altri indagati per i quali, nonostante la maggiore pericolosità sociale, già in sede di ordinanza genetica è stata esclusa la sussistenza degli elementi necessari per applicare la misura cautelare.

2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla proporzionalità della misura della custodia in carcere.

Il Tribunale non ha attribuito, nella scelta della misura adeguata, rilevanza ai rilevi difensivi offerti per giustificare l'applicazione di un misura meno afflittiva, quali il lungo lasso temporale intercorso dalla commissione delle contestazioni provvisorie, lo stato di detenzione degli altri presunti affilati, la totale incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nessuno dei proposti motivi supera il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo, relativo alla gravità indiziaria, è manifestamente infondato.

Il ricorrente si è limitato a riproporre pedissequamente le censure sulla valutazione dei collaboratori Pugliese e Riccardo che, già sottoposte al giudice del merito cautelare, sono state esaminate dal provvedimento impugnato senza incorrere nei denunziati vizi logici e correttamente applicando i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia.

L'ordinanza impugnata non solo ha congruamente vagliato l'attendibilità, soggettiva ed oggettiva, di entrambi i collaboratori ma, come richiesto dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen., ha verificato l'acquisizione di obiettivi elementi di riscontro relativi anche alla condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA].

Sotto il primo profilo, ha evidenziato che tanto il Pugliese quanto il Ricardo, per le parentele con personaggi di spicco dell'organizzazione e la confessata diretta partecipazione alle attività delittuosa per un rilevante periodo di tempo, si trovavano in una situazione previlegiata per venire a conoscenza, in virtù della loro personale compenetrazione nel tessuto associativo, delle dinamiche criminali di cui hanno riferito all'autorità giudiziaria in assenza di regioni di astio coi chiamati in causa, compreso l'odierno ricorrente.

Confermava, d'altra parte, la loro credibilità il riconoscimento ad entrambi dell'attenuante della collaborazione di cui agli artt. 416.bis.1, comma 3, cod. pen. e 74, comma 7, p.r. n. 309 del 1990 in altro procedimento definito con sentenza di primo grado.

Con riferimento al contenuto delle propalazioni, il Tribunale ha, invece, sottolineato la loro costanza e l'elevato grado di precisione idoneo a consentire, nonostante la lontananza nel tempo dagli episodi narrati, la ricostruzione della struttura dell'associazione e dei singoli reati scopo.

Quanto ai riscontri estrinseci delle dichiarazioni accusatorie relative al reato associativo, l'ordinanza in verifica ha indicato gli episodi di detenzione a fini di spaccio accertati nel procedimento "Don't touch" a carico di [OSCURATO:PERSONA] per ingenti quantitativi di stupefacente, nonché l'episodio del rifornimento di una partita di marijuana con la partecipazione personale del Pugliese.

Ha, altrettanto correttamente, ritenuto le dichiarazioni del Pugliese e del Riccardo l'una valido riscontro dell'altra, perché convergenti tra loro, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (ex plurimis Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134), nella specie costituito dalle caratteristiche di maggior rilievo del sodalizio, quali la struttura, la dotazione di mezzi, il tipo di stupefacenti commercializzato (cocaina, marijuana e hashish) nonché i luoghi di custodia e, più in generale, le modalità operative, apprezzando come poco significative le divergenze indicate dalla difesa ed i contrasti con altre emergenze investigative, le une e gli altri nemmeno verificabili in questa sede per l'impossibilità di attingere al testo integrale degli atti richiamati.

Entrambi i collaboratori, infatti, hanno attribuito un ruolo di vertice a [OSCURATO:PERSONA] ed hanno indicato quali componenti del gruppo le stesse persone, assegnando ad ognuno di loro gli stessi specifici compiti nell'interesse del sodalizio e, in tal modo, distinguendo tra fornitori principali (tra cui Ciprian, per la cocaina, e Cornici, per la marijuana), corrieri in fase di approvvigionamento o di distribuzione degli stupefacenti, pusher operanti nella città di Latina, e referenti operanti nei comuni limitrofi, tra i quali l'odierno ricorrente per il comune di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 12).Infine, Il Tribunale si è fatto carico di saggiare il carattere individualizzante della rilevata convergenza delle chiamate di correo, precisando che la stessa riguardava anche la condotta partecipativa attribuita al [OSCURATO:PERSONA].

L'odierno ricorrente, infatti, era stato concordemente indicato dal Pugliese e dal Riccardo come gestore della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], addetto alla vendita non solo di cocaina di diretta pertinenza del gruppo, consegnatagli per il successivo spaccio nella quantità di circa un chilogrammo al mese su ordine di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di hashish, consegnatogli dal Travali nella quantità di circa 10 chilogrammi ogni venti giorni.

Proprio in ragione rapporto fiduciario consolidato gli era consentito di lavorare in proprio, smerciando la cocaina procuratagli dal Ciprian.

Dai tabulati delle utenze telefoniche in uso al [OSCURATO:PERSONA] sono emersi sporadici contatti, comunque attestanti un rapporto di conoscenza con esponenti del gruppo Travali, per l'abitudine del ricorrente, riferita dal Pugliese per conoscenza diretta, di non usare il telefono preferendo i contati diretti.

2. Il secondo motivo, relativo alla circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non è scrutinabile per difetto di interesse.

Trova, infatti, applicazione il pacifico principio giurisprudenziale per cui il ricorso per cassazione contro un provvedimento de liberate con cui viene messa in discussione la configurabilità di determinate circostanze aggravanti è ammissibile se dall'esistenza o meno di tali circostanze dipende la legittimità della disposta misura per le ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, (più di recente Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123- 02;Sez.3 n.20891 del 18/06/2020, Rv.279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018 dep. 01/02/2019, Fucito, Rv. 275028).

Con tutta evidenza, nel caso in verifica il riconoscimento dell'aggravante è del tutto ininfluente sulla vicenda cautelare.

Il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, a prescindere dal riconoscimento a livello indiziario dell'aggravante attinta dal motivo in esame, rientra sia tra i reati per i quali, a mente del combinato disposto degli artt. 275 comma 3 e. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, sia tra quelli per i quali l'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. prevede i termini massimi per l'attuale fase procedimentale.

Pertanto, l'eventuale accoglimento della censura, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata che, una volta dichiarato inammissibile il motivo relativo alla gravità indiziaria, rimarrebbe comunque valida ed efficace con riferimento alla contestazione non aggravata dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, senza alcuna ripercussione sulla durata e sul tipo di misura in corso di esecuzione.3.

Il terzo ed il quarto motivo, relativi alle esigenze cautelari, sono di privi di confronto critico con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato e si risolvono nel sollecitare al giudice di legittimità apprezzamenti riservati al giudice del merito.

Il Tribunale non ha affatto ignorato la condizione di incensuratezza del ricorrente, ma l'ha considerata, in puntuale applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. ("quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti ... della stessa specie di quello per cui si procede") recessiva rispetto ad altri elementi fattuali, desunti dal materiale investigativo acquisto, sempre attinenti alla personalità dell'indagato, giustificatamente considerati sintomatici di un elevato livello di pericolosità sociale.

Il concreto ed attuale pericolo che il [OSCURATO:PERSONA] proseguisse l'attività di spaccio è stato, infatti, desunta dall'insieme di tali elementi convergenti, quindi non solo dalle dichiarazioni del collaboratore Riccardo ma anche dalle risultanze di altro procedimento penale in cui era intervenuto il rinvio a giudizio dell'indagato per detenzione e cessione di stupefacenti e, infine, dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che, in epoca recente, subito dopo un litigio in un locale aveva appreso dal responsabile della sicurezza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto una discussione per la spartizione delle zone di spaccio.

Del litigio del [OSCURATO:PERSONA] aveva pure parlato il teste [OSCURATO:PERSONA] anche se non aveva sentito parlare di droga.

E' evidente che siffatta valutazione prognostica, fondata su fatti assai recenti avvenuti nel 2019 e 2020, implica necessariamente la considerazione della distanza temporale dei fatti contestati come situazione che nello specifico non ha determinato alcun affievolimento del pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

L'attualità e gravità del pericolo e la mancata prospettazione di ulteriori elementi in grado di superare la presunzione di cui all'art. 273, comma 3, cod. proc. pen., sono state correttamente poste a fondamento della scelta della custodia in carcere quale misura più adeguata a fronteggiare le individuate esigenze cautelar i(pag. 18).

4. In, conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

5. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA che si è riportato ai motivi del ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misuria cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere fatto parte dell'associazione dedita al narcotraffico facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], strutturata su base familiare, con una rigida divisione dei compiti e ruoli. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva contributo allo stabile programma criminoso del gruppo gestendo una piazza di spaccio presso il comune di [OSCURATO:PERSONA], rivendendo direttamente a singoli acquirenti lo stupefacente periodicamente consegnatogli dal Travali e ricevendo costanti rifornimenti di sostanza pronta allo spaccio. Secondo i giudici capitolini l'istanza di riesame non era fondata sia laddove contestava la gravità indiziaria, costituita dalle convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia laddove si doleva della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, desunte, tenuto conto della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dalla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] dopo la consumazione dei reati per i quali era stata applicata la misura ed in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.2. Con il primo si deduce assenza di motivazione o comunque manifesta illogicità ed apparenza dell'apparato argomentativo relativo alla gravità indiziaria. Secondo il ricorrente, il quadro di accusa a suo carico si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori Riccardo e Pugliese. Entrambi gli accusatori, oltre a riferire episodi cui non avevano personalmente assistito, sono, per di più, incappati, così come risulta dagli stralci dèlle dichiarazioni riportate nel ricorso, in contraddizioni evidenti ed hanno indicato circostanze che non hanno trovato alcun riscontro oggettivo. Ciononostante l'ordinanza impugnata, appiattendosi sulle prospettazioni della pubblica accusa, attribuisce, da un lato, rilevanza decisiva al narrato del Riccardo, ignorando che lo stesso non sia riuscito neanche a delineare in modo chiaro l'attività che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto per il sodalizio, dall'altra, non prende in alcuna considerazione il principale rilievo sollevato dalla difesa ovvero la accertata mancanza di rapporti tra il prevenuto ed i presunti sodali, compresi gli stessi collaboratori di giustizia Riccardo e Pugliese. Eppure, siffatti rapporti, ove esistenti, dovevano necessariamente emergere da una delle numerosissime forme di controllo (intercettazioni telefoniche, ambientali, osservazioni e pedinamenti) cui, nel periodo storico di interesse, erano stati sottoposti tutti i presunti componenti dell'associazione, a cominciare proprio dal [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che le argomentazioni del Tribunale sono carenti ed illogiche anche nella parte dedicata alla confutazione dei rilievi opposti dalla difesa per scardinare i già scarni elementi di accusa a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Erroneamente il Tribunale ha desunto la sussistenza di rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il gruppo Travali dalle poche conversazioni telefoniche intercettate, appena venti, che sono, tuttavia intercorse, con [OSCURATO:PERSONA], che non è soggetto indicato tra gli affiliati del gruppo, e non attengono ad attività illecite. Ciò è tanto vero che l'odierno ricorrente è stato assolto nel procedimento penale instaurato sulla base del contenuto di tali conversazioni. Del tutto irrilevanti sono gli unici due controlli con [OSCURATO:PERSONA], legati al rapporto di parentela. Con argomentazioni altrettanto erronee, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le contraddizioni intrinseche presenti nelle dichiarazioni di entrambi i collaboratori e le divergenze tra le stesse. [OSCURATO:PERSONA] nel descrivere l'attività del [OSCURATO:PERSONA], negli interrogatori resi dall'agosto al dicembre 2018, una volta lo indica come gestore di un paio di chili al mese di cocaina, un'altra volta come acquirente del Forniti, un'altra volta ancora come destinatario di rifornimenti mensili del gruppo Travali oltre che del Ciprian. In ogni caso, non menziona mai la fonte di conoscenza delle notizie rivelate. In palese contraddizione con il Riccardo, il Pugliese ha, invece, riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si riforniva dai Travali solo di fumo e dal Ciprian di cocaina, escludendo che fosse uno de gli associati costretti a rifornirsi mensilmente di un chilo di cocaina. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'ordinanza ha desunto l'utilizzo del metodo mafioso dalle modalità esecutive con cui i capi dell'organizzazione hanno posto in essere alcuni reati al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati. Non spiega perché di tale aggravante debba essere chiamato a rispondere anche il [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha commesso nessuno dei reati perpetrati con l'uso di tale metodo e non risulta essere stato a conoscenza dei metodi utilizzati dalla consorteria. [OSCURATO:PERSONA] non si è soffermato sui criteri di imputazione soggettiva dell'aggravante ad effetto speciale delineato dagli artt. 70 e 59 cod. pen. e, anzi, non menziona mai il [OSCURATO:PERSONA] nella pur ampia motivazione sul punto. 2.3 Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. L'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte delittuose delle stessa indole è stata fondata su meri sospetti e non su elementi di fatto. E' stata attribuita valenza sintomatica al tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di fuggire in occasione dell'esecuzione della misura che è condotta del tutto neutra. Sono state valorizzate le dichiarazioni del Valenza senza considerare le smentite provenienti dal testimone diretto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha categoricamente escluso che, nel corso del litigio in cui era stato coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], si fosse parlato di droga. Nessuna rilevanza può essere attribuita alle dichiarazioni del Riccardo sulla prosecuzione dell'attività di spaccio del [OSCURATO:PERSONA] palesemente contraddette, oltre che dalle propalazioni del Pugliese, da quanto lo stesso dichiarante aveva riferito sul punto in altri interrogatori. La recente denunzia a piede libero del [OSCURATO:PERSONA] riguarda un episodio, già contestato come violazione dell'art. 73, comma 5, d.PR.n. 309 del 1990, in cui difettano elementi utili a configurare un'attività di spaccio. Non è presente nel provvedimento impugnato l'approfondimento argomentativo imposto dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, in applicazione della massima di esperienza secondo la quale la notevole distanza temporale rispetto ai fatti implica un affievolimento delle esigenze cautelari. Né il rilevante lasso temporale intercorso dai fatti è stato valutato, nei termini indicati da un consolidato orientamento ermeneutico, quale elemento utile al superamento della presunzione relativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, posta dai giudici del riesame del giudizio prognostico. Infine, non è stata attribuita la giusta rilevanza né alla condizione di incensurato dell'imputato né all'evidente diversità di trattamento che lo stesso ha patito rispetto ad altri indagati per i quali, nonostante la maggiore pericolosità sociale, già in sede di ordinanza genetica è stata esclusa la sussistenza degli elementi necessari per applicare la misura cautelare. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla proporzionalità della misura della custodia in carcere. Il Tribunale non ha attribuito, nella scelta della misura adeguata, rilevanza ai rilevi difensivi offerti per giustificare l'applicazione di un misura meno afflittiva, quali il lungo lasso temporale intercorso dalla commissione delle contestazioni provvisorie, lo stato di detenzione degli altri presunti affilati, la totale incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nessuno dei proposti motivi supera il vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo, relativo alla gravità indiziaria, è manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a riproporre pedissequamente le censure sulla valutazione dei collaboratori Pugliese e Riccardo che, già sottoposte al giudice del merito cautelare, sono state esaminate dal provvedimento impugnato senza incorrere nei denunziati vizi logici e correttamente applicando i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia. L'ordinanza impugnata non solo ha congruamente vagliato l'attendibilità, soggettiva ed oggettiva, di entrambi i collaboratori ma, come richiesto dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen., ha verificato l'acquisizione di obiettivi elementi di riscontro relativi anche alla condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA]. Sotto il primo profilo, ha evidenziato che tanto il Pugliese quanto il Ricardo, per le parentele con personaggi di spicco dell'organizzazione e la confessata diretta partecipazione alle attività delittuosa per un rilevante periodo di tempo, si trovavano in una situazione previlegiata per venire a conoscenza, in virtù della loro personale compenetrazione nel tessuto associativo, delle dinamiche criminali di cui hanno riferito all'autorità giudiziaria in assenza di regioni di astio coi chiamati in causa, compreso l'odierno ricorrente. Confermava, d'altra parte, la loro credibilità il riconoscimento ad entrambi dell'attenuante della collaborazione di cui agli artt. 416.bis.1, comma 3, cod. pen. e 74, comma 7, p.r. n. 309 del 1990 in altro procedimento definito con sentenza di primo grado. Con riferimento al contenuto delle propalazioni, il Tribunale ha, invece, sottolineato la loro costanza e l'elevato grado di precisione idoneo a consentire, nonostante la lontananza nel tempo dagli episodi narrati, la ricostruzione della struttura dell'associazione e dei singoli reati scopo. Quanto ai riscontri estrinseci delle dichiarazioni accusatorie relative al reato associativo, l'ordinanza in verifica ha indicato gli episodi di detenzione a fini di spaccio accertati nel procedimento "Don't touch" a carico di [OSCURATO:PERSONA] per ingenti quantitativi di stupefacente, nonché l'episodio del rifornimento di una partita di marijuana con la partecipazione personale del Pugliese. Ha, altrettanto correttamente, ritenuto le dichiarazioni del Pugliese e del Riccardo l'una valido riscontro dell'altra, perché convergenti tra loro, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (ex plurimis Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134), nella specie costituito dalle caratteristiche di maggior rilievo del sodalizio, quali la struttura, la dotazione di mezzi, il tipo di stupefacenti commercializzato (cocaina, marijuana e hashish) nonché i luoghi di custodia e, più in generale, le modalità operative, apprezzando come poco significative le divergenze indicate dalla difesa ed i contrasti con altre emergenze investigative, le une e gli altri nemmeno verificabili in questa sede per l'impossibilità di attingere al testo integrale degli atti richiamati. Entrambi i collaboratori, infatti, hanno attribuito un ruolo di vertice a [OSCURATO:PERSONA] ed hanno indicato quali componenti del gruppo le stesse persone, assegnando ad ognuno di loro gli stessi specifici compiti nell'interesse del sodalizio e, in tal modo, distinguendo tra fornitori principali (tra cui Ciprian, per la cocaina, e Cornici, per la marijuana), corrieri in fase di approvvigionamento o di distribuzione degli stupefacenti, pusher operanti nella città di Latina, e referenti operanti nei comuni limitrofi, tra i quali l'odierno ricorrente per il comune di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 12).Infine, Il Tribunale si è fatto carico di saggiare il carattere individualizzante della rilevata convergenza delle chiamate di correo, precisando che la stessa riguardava anche la condotta partecipativa attribuita al [OSCURATO:PERSONA]. L'odierno ricorrente, infatti, era stato concordemente indicato dal Pugliese e dal Riccardo come gestore della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], addetto alla vendita non solo di cocaina di diretta pertinenza del gruppo, consegnatagli per il successivo spaccio nella quantità di circa un chilogrammo al mese su ordine di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di hashish, consegnatogli dal Travali nella quantità di circa 10 chilogrammi ogni venti giorni. Proprio in ragione rapporto fiduciario consolidato gli era consentito di lavorare in proprio, smerciando la cocaina procuratagli dal Ciprian. Dai tabulati delle utenze telefoniche in uso al [OSCURATO:PERSONA] sono emersi sporadici contatti, comunque attestanti un rapporto di conoscenza con esponenti del gruppo Travali, per l'abitudine del ricorrente, riferita dal Pugliese per conoscenza diretta, di non usare il telefono preferendo i contati diretti. 2. Il secondo motivo, relativo alla circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non è scrutinabile per difetto di interesse. Trova, infatti, applicazione il pacifico principio giurisprudenziale per cui il ricorso per cassazione contro un provvedimento de liberate con cui viene messa in discussione la configurabilità di determinate circostanze aggravanti è ammissibile se dall'esistenza o meno di tali circostanze dipende la legittimità della disposta misura per le ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, (più di recente Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123- 02;Sez.3 n.20891 del 18/06/2020, Rv.279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018 dep. 01/02/2019, Fucito, Rv. 275028). Con tutta evidenza, nel caso in verifica il riconoscimento dell'aggravante è del tutto ininfluente sulla vicenda cautelare. Il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, a prescindere dal riconoscimento a livello indiziario dell'aggravante attinta dal motivo in esame, rientra sia tra i reati per i quali, a mente del combinato disposto degli artt. 275 comma 3 e. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, sia tra quelli per i quali l'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. prevede i termini massimi per l'attuale fase procedimentale. Pertanto, l'eventuale accoglimento della censura, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata che, una volta dichiarato inammissibile il motivo relativo alla gravità indiziaria, rimarrebbe comunque valida ed efficace con riferimento alla contestazione non aggravata dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, senza alcuna ripercussione sulla durata e sul tipo di misura in corso di esecuzione.3. Il terzo ed il quarto motivo, relativi alle esigenze cautelari, sono di privi di confronto critico con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato e si risolvono nel sollecitare al giudice di legittimità apprezzamenti riservati al giudice del merito. Il Tribunale non ha affatto ignorato la condizione di incensuratezza del ricorrente, ma l'ha considerata, in puntuale applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. ("quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti ... della stessa specie di quello per cui si procede") recessiva rispetto ad altri elementi fattuali, desunti dal materiale investigativo acquisto, sempre attinenti alla personalità dell'indagato, giustificatamente considerati sintomatici di un elevato livello di pericolosità sociale. Il concreto ed attuale pericolo che il [OSCURATO:PERSONA] proseguisse l'attività di spaccio è stato, infatti, desunta dall'insieme di tali elementi convergenti, quindi non solo dalle dichiarazioni del collaboratore Riccardo ma anche dalle risultanze di altro procedimento penale in cui era intervenuto il rinvio a giudizio dell'indagato per detenzione e cessione di stupefacenti e, infine, dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che, in epoca recente, subito dopo un litigio in un locale aveva appreso dal responsabile della sicurezza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto una discussione per la spartizione delle zone di spaccio. Del litigio del [OSCURATO:PERSONA] aveva pure parlato il teste [OSCURATO:PERSONA] anche se non aveva sentito parlare di droga. E' evidente che siffatta valutazione prognostica, fondata su fatti assai recenti avvenuti nel 2019 e 2020, implica necessariamente la considerazione della distanza temporale dei fatti contestati come situazione che nello specifico non ha determinato alcun affievolimento del pericolo di reiterazione della condotta criminosa. L'attualità e gravità del pericolo e la mancata prospettazione di ulteriori elementi in grado di superare la presunzione di cui all'art. 273, comma 3, cod. proc. pen., sono state correttamente poste a fondamento della scelta della custodia in carcere quale misura più adeguata a fronteggiare le individuate esigenze cautelar i(pag. 18). 4. In, conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). 5. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 36510/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris