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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08520/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Venezia in sede di riesame cautelare, con ordinanza in data 23 Luglio 2021, rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], moglie di CRIACO Francesco quale terza interessata alla restituzione dei beni avverso il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente disposto dal Gip presso il Tribunale di Venezia ai sensi dell'art.321 cod.proc.pen. e 240 bis cod.pen. di beni mobili, depositi di conto corrente quote societarie intestati al CRIACO, alla moglie e ai figli fino alla concorrenza dell'importo di euro 60.354,29 pari alla differenza tra la spesa familiare media ed il reddito dichiarato annualmente dall'anno 2004 all'anno 2007 dai componenti della famiglia del CRIACO, indagato in qualità di promotore ed organizzatore di associazione dedita all'importazione internazionale di stupefacente.

2. Assume il Tribunale di Venezia che ricorrono le condizioni applicative della misura, in presenza di una situazione di gravità indiziaria a carico del CRIACO e di una situazione patrimoniale e reddituale della famiglia di questi, ricostruita a ritroso di tre anni dall'intervenuto sequestro della rilevantissima partita di cocaina di cui all'imputazione, da cui desumere, sulla base della differenza tra entrate familiari e spese sostenute, come l'attività illecita avesse consentito di produrre entrate pari ad euro 60.354,29 di cui il proposto non era stato in grado di fornire giustificazione della provenienza.

3. Avverso la ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Rachele in relazione ai cespiti di sua proprietà sottoposti a sequestro assumendo violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art.240 bis cod.pen. assumendo l'estraneità dei beni in sequestro alla disponibilità del marito, trattandosi di beni personali e non necessariamente destinati ai bisogni della famiglia e comunque estranei alla disponibilità in capo al marito; assumeva ancora che la famiglia poteva godere di ulteriori provvidenze, costituite in aiuti economici da parte di familiari e di un finanziamento, che non erano state considerate ai fini del calcolo delle entrate.

Contestava pertanto il criterio operato dagli organi investigativi per definire la misura delle entrate, in quanto riferito esclusivamente alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi ed in dispregio da quanto sostenuto nelle allegazioni difensive.[OSCURATO:PERSONA] 1.In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, l'accertamento della sussistenza del "fumus criminis" è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, così come può essere desunto dalla imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronunzia sfavorevole per l'indagato (sez.V, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rubino e altri, Rv.212883), laddove l'ambito di controllo da parte del giudice di legittimità è limitato ai profili di violazione di legge e alla totale assenza e apparenza della motivazione da parte del Tribunale del Riesame, non potendo trovare riscontro neppure la verifica della manifesta illogicità della stessa (sez.6, 21.1.2009, P.G. in proc.Vespoli, Rv.242916; sez.1, n.6821 del 31.1.2012, Chiesi, Rv. 252430; sez.3, n.34751 del 11 Aprile 2017, Gazza, Rv.270543).

2. Il ricorso si presenta pertanto inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto del provvedimento dei giudici del riesame cautelare il quale non si limita ad evidenziare il fondamento della illecita accumulazione degli elementi patrimoniali sottoposti a sequestro ai sensi dell'art.12 sexies D.L. 306/92, ora confluito nella disposizione codicistica di cui all'art.240 bis cod.pen., ma ha altresì fornito conto delle ragioni per le quali i beni apparentemente intestati a soggetti terzi (odierna ricorrente) rispetto alle imputazioni rivolte al marito della prevenuta CRIACO Francesco, dovessero al contrario ritenersi nella co-disponibilità di questi„ con particolare riferimento al saldo di conto di deposito e all'autoveicolo formalmente intestato alla ricorrente.

3. Se è vero infatti che la intestazione simulata o fiduciaria dei beni di cui si assume la illecita accumulazione patrimoniale non risulta coperta dalla presunzione juris tantum di cui alla suddetta disposizione speciale dal momento che, risultando i cespiti formalmente intestati a soggetti estranei al rapporto processuale penale, è onere dell'accusa fornire prova della stessa, tale onere è stato puntualmente assolto come emerge dal combinato dei provvedimenti dei giudice della cautela, e dall'altra parte la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato la circostanza che i beni colpiti dal provvedimento cautelare siano ammessi alla fruizione e all'impiego del marito (trattandosi peraltro dell'unica fonte stabile di sostentamento della famiglia), di talchè risulta accertato il requisito della loro disponibilità in capo al CRIACO.

La circostanza secondo la quale si tratterebbe di beni e di redditi personali, riconducibili alla legittima attività lavorativa della prevenuta, nella specie non può assumere alcuna rilevanza in quanto si verte in ipotesi di sequestro per equivalente e non già di sequestro di beni di cui si assume la provenienza illecita o che costituiscano il profitto di tale attività.

Invero l'art.240 bis cod.pen. prevede che il sequestro possa estendersi ad altri beni, destinati alla confisca (altre somme di denaro, beni e altre utilità) di legittima provenienza per un valore equivalente alle entrate di cui l'indagato non sia in grado di fornire giustificazione e il cui ammontare risulti sproporzionato al reddito o alla propria attività economica. 3.1 In particolare il giudice della cautela, riportandosi alle investigazioni di natura finanziaria e patrimoniale delegate alla PG, ha fornito logica e motivata allegazione degli importi riconosciuti come sproporzionati rispetto alle entrate familiari mentre le censure articolate sul punto dalla ricorrente (erronea parametrazione dei rapporti tra entrate ed uscite familiari) risultano fondate su argomenti congetturali, su entrate irrilevanti (sporadici contributi di familiari) e comunque prive di una specifica contestazione dei criteri di calcolo utilizzati dagli organi investigativi finanziari. 3.2 Il giudice del riesame ha infine evidenziato l'assoluta inconcludenza e l'assenza di riscontri delle asserite imputazioni proposte dalla terza interessata a sostegno della delle analisi finanziarie degli organi di PG, e d'altra parte la ricorrente anche nel dedurre le proprie censure dinanzi al giudice di legittimità ha formulato mere affermazioni indimostrate in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Venezia in sede di riesame cautelare, con ordinanza in data 23 Luglio 2021, rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], moglie di CRIACO Francesco quale terza interessata alla restituzione dei beni avverso il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente disposto dal Gip presso il Tribunale di Venezia ai sensi dell'art.321 cod.proc.pen. e 240 bis cod.pen. di beni mobili, depositi di conto corrente quote societarie intestati al CRIACO, alla moglie e ai figli fino alla concorrenza dell'importo di euro 60.354,29 pari alla differenza tra la spesa familiare media ed il reddito dichiarato annualmente dall'anno 2004 all'anno 2007 dai componenti della famiglia del CRIACO, indagato in qualità di promotore ed organizzatore di associazione dedita all'importazione internazionale di stupefacente. 2. Assume il Tribunale di Venezia che ricorrono le condizioni applicative della misura, in presenza di una situazione di gravità indiziaria a carico del CRIACO e di una situazione patrimoniale e reddituale della famiglia di questi, ricostruita a ritroso di tre anni dall'intervenuto sequestro della rilevantissima partita di cocaina di cui all'imputazione, da cui desumere, sulla base della differenza tra entrate familiari e spese sostenute, come l'attività illecita avesse consentito di produrre entrate pari ad euro 60.354,29 di cui il proposto non era stato in grado di fornire giustificazione della provenienza. 3. Avverso la ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Rachele in relazione ai cespiti di sua proprietà sottoposti a sequestro assumendo violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art.240 bis cod.pen. assumendo l'estraneità dei beni in sequestro alla disponibilità del marito, trattandosi di beni personali e non necessariamente destinati ai bisogni della famiglia e comunque estranei alla disponibilità in capo al marito; assumeva ancora che la famiglia poteva godere di ulteriori provvidenze, costituite in aiuti economici da parte di familiari e di un finanziamento, che non erano state considerate ai fini del calcolo delle entrate. Contestava pertanto il criterio operato dagli organi investigativi per definire la misura delle entrate, in quanto riferito esclusivamente alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi ed in dispregio da quanto sostenuto nelle allegazioni difensive.[OSCURATO:PERSONA] 1.In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, l'accertamento della sussistenza del "fumus criminis" è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, così come può essere desunto dalla imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronunzia sfavorevole per l'indagato (sez.V, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rubino e altri, Rv.212883), laddove l'ambito di controllo da parte del giudice di legittimità è limitato ai profili di violazione di legge e alla totale assenza e apparenza della motivazione da parte del Tribunale del Riesame, non potendo trovare riscontro neppure la verifica della manifesta illogicità della stessa (sez.6, 21.1.2009, P.G. in proc.Vespoli, Rv.242916; sez.1, n.6821 del 31.1.2012, Chiesi, Rv. 252430; sez.3, n.34751 del 11 Aprile 2017, Gazza, Rv.270543). 2. Il ricorso si presenta pertanto inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto del provvedimento dei giudici del riesame cautelare il quale non si limita ad evidenziare il fondamento della illecita accumulazione degli elementi patrimoniali sottoposti a sequestro ai sensi dell'art.12 sexies D.L. 306/92, ora confluito nella disposizione codicistica di cui all'art.240 bis cod.pen., ma ha altresì fornito conto delle ragioni per le quali i beni apparentemente intestati a soggetti terzi (odierna ricorrente) rispetto alle imputazioni rivolte al marito della prevenuta CRIACO Francesco, dovessero al contrario ritenersi nella co-disponibilità di questi„ con particolare riferimento al saldo di conto di deposito e all'autoveicolo formalmente intestato alla ricorrente. 3. Se è vero infatti che la intestazione simulata o fiduciaria dei beni di cui si assume la illecita accumulazione patrimoniale non risulta coperta dalla presunzione juris tantum di cui alla suddetta disposizione speciale dal momento che, risultando i cespiti formalmente intestati a soggetti estranei al rapporto processuale penale, è onere dell'accusa fornire prova della stessa, tale onere è stato puntualmente assolto come emerge dal combinato dei provvedimenti dei giudice della cautela, e dall'altra parte la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato la circostanza che i beni colpiti dal provvedimento cautelare siano ammessi alla fruizione e all'impiego del marito (trattandosi peraltro dell'unica fonte stabile di sostentamento della famiglia), di talchè risulta accertato il requisito della loro disponibilità in capo al CRIACO. La circostanza secondo la quale si tratterebbe di beni e di redditi personali, riconducibili alla legittima attività lavorativa della prevenuta, nella specie non può assumere alcuna rilevanza in quanto si verte in ipotesi di sequestro per equivalente e non già di sequestro di beni di cui si assume la provenienza illecita o che costituiscano il profitto di tale attività. Invero l'art.240 bis cod.pen. prevede che il sequestro possa estendersi ad altri beni, destinati alla confisca (altre somme di denaro, beni e altre utilità) di legittima provenienza per un valore equivalente alle entrate di cui l'indagato non sia in grado di fornire giustificazione e il cui ammontare risulti sproporzionato al reddito o alla propria attività economica. 3.1 In particolare il giudice della cautela, riportandosi alle investigazioni di natura finanziaria e patrimoniale delegate alla PG, ha fornito logica e motivata allegazione degli importi riconosciuti come sproporzionati rispetto alle entrate familiari mentre le censure articolate sul punto dalla ricorrente (erronea parametrazione dei rapporti tra entrate ed uscite familiari) risultano fondate su argomenti congetturali, su entrate irrilevanti (sporadici contributi di familiari) e comunque prive di una specifica contestazione dei criteri di calcolo utilizzati dagli organi investigativi finanziari. 3.2 Il giudice del riesame ha infine evidenziato l'assoluta inconcludenza e l'assenza di riscontri delle asserite imputazioni proposte dalla terza interessata a sostegno della delle analisi finanziarie degli organi di PG, e d'altra parte la ricorrente anche nel dedurre le proprie censure dinanzi al giudice di legittimità ha formulato mere affermazioni indimostrate in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle A
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