CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 34061/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Sent. n. 1126/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 15170/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordina nza del 20 / 02 / 2025, i l Tribunale di Latina dichiarava inammissibili le istanze di riesame proposte da MelziAndrea in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], (terzo interessato) , sul rilievo dell a preclusione processuale determinata dalla pendenza di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dallo stesso Tribunale in data 16/1/2025. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce null ità dell’ordinanza per omessa motivazione. Argomenta che il Tribunale, nel rilevare l’inammissibilità del ricorso, aveva espresso una motivazione apparente in ordine alla operatività della preclusione processuale, derivante dalla pendenza di un diverso giudizio di impugnazione, con riferimento alla posizione del terzo interessato [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; rimarca che la motivazione del Tribunale appariva condivisibile con riferimento al riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, afferente al sequestro per equivalente, ma era del tutto omessa in ordine al riesame proposto nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA], terzo interessato, afferente al sequestro diretto. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va osservato, in premessa, che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari realiil ricorso per cassazione per sola violazione di legge. È vero, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo" (art. 606, lett. B e C, c.p.p.), sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, Rv. 245093). 3. Nella specie, risulta del tutto omessa la motivazione in ordine al riesame proposto nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA], terzo interessato ed afferente al sequestro preventivo diretto operato nei confronti della predetta società. 4. La carenza motivazionale rilevata integra il dedotto vizio di violazione di legge ed impone, con riferimento a tale profilo, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata P.Q.M Annullasenza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Latinacompetente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen. C