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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30627/2026

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icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la deduzione della violazione del ne bis in idem è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello evidenziato come la precedente condanna attiene ad un diverso episodio, né le ragioni sottese a tale decisione sono oggetto di specifica censura; rilevato che le restanti doglianze, concernenti il riconoscimento dello stato di necessità e della particolare tenuità del fatto, sono generiche e non tengono conto del fatto che lo stato di necessità è stato motivatamente escluso e che le reiterate condotte di evasione poste in essere dall'imputata non consentono di ritenere l'occasionalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la deduzione della violazione del ne bis in idem è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello evidenziato come la precedente condanna attiene ad un diverso episodio, né le ragioni sottese a tale decisione sono oggetto di specifica censura; rilevato che le restanti doglianze, concernenti il riconoscimento dello stato di necessità e della particolare tenuità del fatto, sono generiche e non tengono conto del fatto che lo stato di necessità è stato motivatamente escluso e che le reiterate condotte di evasione poste in essere dall'imputata non consentono di ritenere l'occasionalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som