Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35127/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 novembre 2025, ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Trani del 18 ottobre 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto, fuori dai casi consentiti, sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in tredici bustine, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla formulazione del giudizio di colpevolezza e alla valutazione delle prove relative alla concreta destinazione della sostanza.

La censura muove dall'assunto che il solo dato ponderale non consentirebbe di inferire la destinazione allo spaccio, tanto più in assenza di materiale di confezionamento o ulteriori indici sintomatici.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha valorizzato, con motivazione non manifestamente illogica, plurimi elementi convergenti, costituiti dal rinvenimento dello stupefacente occultato all'interno degli slip dell'imputato il quale transitava in pubblica via, dalla suddivisione in buste termosaldate, dalla quantità di principio attivo e dal numero di dosi ricavabili, giudicati non compatibile con una destinazione esclusivamente personale.

La Corte territoriale ha quindi escluso la plausibilità della prospettazione difensiva, ritenendo che gli elementi oggettivi richiamati fossero logicamente incompatibili con la destinazione esclusivamente personale della sostanza.

La doglianza, pur rubricata come vizio della motivazione, si risolve dunque nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio.

Ciò resta estraneo al giudizio di legittimità, nel quale non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né l'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito.

In tal senso si collocano i principi richiamati negli allegati, secondo cui il controllo della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica della corréttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione, con esclusione di ogni surrogazione del giudizio di merito, come affermato da Sez.

U, n. 6402 del 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207944-01, da Sez.

U, n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226074-01, e da Sez.

U, n. 24 del 24 novembre 1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01. .3.

Con il secondo motivo si deduce l'insufficienza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Anche tale censura è inammissibile, poiché la Corte di appello ha dato 2congruamente conto della ragione del diniego, richiamando l'assenza di elementi positivi apprezzabili e valorizzando, in particolare, la condizione personale dell'imputato, gravato da condanne per fatti anche specifici, sottoposto a misura di sorveglianza speciale.

La decisione si pone in linea con l'orientamento di legittimità, espressamente richiamato negli allegati, secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, non è necessario l'esame analitico di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti' decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 23055 del 23 aprile 2013, Banic, Rv. 256172).

Va infine precisato che il riferimento alla recidiva contenuto nel ricorso non trova corrispondenza nella contestazione e nell'accertamento recepito dalla sentenza impugnata, che non la contemplano.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero dall'addebito di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] kA„ 0 1 OTT 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dou.,,àu cnre,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 novembre 2025, ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Trani del 18 ottobre 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto, fuori dai casi consentiti, sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in tredici bustine, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla formulazione del giudizio di colpevolezza e alla valutazione delle prove relative alla concreta destinazione della sostanza. La censura muove dall'assunto che il solo dato ponderale non consentirebbe di inferire la destinazione allo spaccio, tanto più in assenza di materiale di confezionamento o ulteriori indici sintomatici. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha valorizzato, con motivazione non manifestamente illogica, plurimi elementi convergenti, costituiti dal rinvenimento dello stupefacente occultato all'interno degli slip dell'imputato il quale transitava in pubblica via, dalla suddivisione in buste termosaldate, dalla quantità di principio attivo e dal numero di dosi ricavabili, giudicati non compatibile con una destinazione esclusivamente personale. La Corte territoriale ha quindi escluso la plausibilità della prospettazione difensiva, ritenendo che gli elementi oggettivi richiamati fossero logicamente incompatibili con la destinazione esclusivamente personale della sostanza. La doglianza, pur rubricata come vizio della motivazione, si risolve dunque nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio. Ciò resta estraneo al giudizio di legittimità, nel quale non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né l'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito. In tal senso si collocano i principi richiamati negli allegati, secondo cui il controllo della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica della corréttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione, con esclusione di ogni surrogazione del giudizio di merito, come affermato da Sez. U, n. 6402 del 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207944-01, da Sez. U, n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226074-01, e da Sez. U, n. 24 del 24 novembre 1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01. .3. Con il secondo motivo si deduce l'insufficienza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche tale censura è inammissibile, poiché la Corte di appello ha dato 2congruamente conto della ragione del diniego, richiamando l'assenza di elementi positivi apprezzabili e valorizzando, in particolare, la condizione personale dell'imputato, gravato da condanne per fatti anche specifici, sottoposto a misura di sorveglianza speciale. La decisione si pone in linea con l'orientamento di legittimità, espressamente richiamato negli allegati, secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, non è necessario l'esame analitico di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti' decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 23055 del 23 aprile 2013, Banic, Rv. 256172). Va infine precisato che il riferimento alla recidiva contenuto nel ricorso non trova corrispondenza nella contestazione e nell'accertamento recepito dalla sentenza impugnata, che non la contemplano. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero dall'addebito di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] kA„ 0 1 OTT 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dou.,,àu cnre,
Sentenza Cassazione n. 35127/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris