CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 40619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato continuato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti in relazione alla riconosciuta configurabilità della continuazione, è manifestamente infondato giacché la denunzia di erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ()cui/ dal capo di imputazione; Rilevato che nella specie dalla lettura del capo d'imputazione emerge come i beni oggetto di furto non sono riconducibili ad un unico proprietario e, pertanto, il fatto contestato non può configurarsi quale unico reato (Sez. 5, Sentenza n. 41141 del 19/05/2014, Rv. 261204); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio r chiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 11 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigli stenss re [OSCURATO:PERSONA]