Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09599/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ta e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Flaminia n. 691;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesin. 12;-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 5321/2024, depositata in data23/8/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026;La presente controversia origina dalla notifica, avvenuta in data 2marzo 2022, dell’intimazione di pagamento n.09720229004262678000, a mezzo PEC, con la quale l’Agenzia delleEntrate-Riscossione intimava alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamentodell’importo complessivo di Euro 674.910,88.Dalla cennata intimazione la società (d’ora in avanti, anche “lacontribuente”) avrebbe appreso dell’esistenza degli atti dellariscossione, specificamente richiamati in ricorso, asseritamentenotificati ma, secondo la sua prospettazione, da essa mai ricevuti.Per l’annullamento dell’intimazione nonché delle cartelle ad essasottese, la contribuente proponeva, dunque, tempestivo ricorso dinanzialla allora [OSCURATO:PERSONA] di Roma contestando, invia preliminare, l’omessa notifica delle suddette cartelle di pagamento.In sede di ricorso, la Società evidenziava, difatti, come l’intimazionenon fosse stata preceduta dalla rituale notifica delle cartelle in essariportate, il che si traduceva in un vizio della procedura di riscossionesuscettibile di travolgere la validità dell’intero iter procedimentaler.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026adottato, rendendosi, per l’effetto, meritevoli di annullamento tantol’intimazione quanto le cartelle di pagamento sottostanti.Sarebbe stato, in questa prospettiva, onere dell’Agente dellariscossione fornire idonea dimostrazione di aver provveduto allaregolare notifica delle cartelle di pagamento, in mancanza della qualel’atto della riscossione avrebbe dovuto ritenersi tamquam non esset.Con il secondo motivo di ricorso, la società eccepiva, poi, quale effettodell’invalidità della sequenza procedimentale derivante dall’omessanotifica degli atti prodromici, l’estinzione delle corrispondenti pretesetributarie, stante lo spirare, in relazione ai crediti risultanti dalle cartelleindicate nell’intimazione di pagamento, del termine di prescrizionequinquennale, previsto per i tributi erariali che non siano stati oggettodi accertamento definitivo con sentenza passata in giudicato, nonchéper le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.Per resistere al ricorso della contribuente si costituiva in giudiziol’Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo, nelle propriecontrodeduzioni, anzitutto, la carenza di giurisdizione del giudicetributario in relazione alle cartelle relative a crediti INAIL e ai creditiprevidenziali contenuti negli avvisi di addebito parimenti recatidall’intimazione di pagamento.L’agente della riscossione, inoltre, deduceva che non si era compiuto iltermine di prescrizione relativo alle pretese tributarie fatte valere conl’impugnata intimazione, anche perché, a valle delle cartelle dipagamento, sarebbero stati notificate intimazioni di pagamento efficaciquali atti interruttivi del termine prescrizionale.Con la sentenza n. 14021/2022, depositata il 12 dicembre 2022, laCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglievaintegralmente il ricorso della contribuente.Su appello dell’agente della riscossione, l’adita Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio ha accolto in parte il gravamer.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’Agenzia della Riscossione, riconoscendo la legittimità della notificain via telematica delle cartelle e delle intimazioni ancorché eseguita daindirizzi non presenti nei pubblici registri IPA, INIPEC e REGINDE.Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre ora la contribuentecon un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., la contribuente ha chiesto che il giudizio sia definito con le formeordinarie.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973, 60, D.P.R.n. 600/1973, 3-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/2005, 14 del D.P.R. n.68/2005 e 3-bis della L. n. 53 del 1994 (art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c.)”, la contribuente deduce che, sin dalla prima fase del giudizio,aveva eccepito l’illegittimità della notifica delle cartelle di pagamentoindicate nell’impugnata intimazione, nonché delle ulteriori intimazioniche, nella propria costituzione in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva asserito aver notificato per dimostrare l’avvenutainterruzione del decorso dei termini di prescrizione relativi ai creditirecati nelle predette cartelle.Più precisamente, nella memoria depositata in vista dell’udienza ditrattazione, per replicare a quanto asserito dall’Agenzia fiscale, lacontribuente aveva obiettato che «le predette cartelle di pagamentorisultano trasmesse alla contribuente dagli [OSCURATO:EMAIL] e“[OSCURATO:EMAIL]”, anzichédall’indirizzo ufficiale presente nell’Indice delle pubblicheamministrazioni (IPA), ossiar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026“[OSCURATO:EMAIL]”; il che non consente diappurare la riferibilità dell’atto notificato all’Amministrazione diprovenienza, inficiandone, in modo irreversibile, la validità».In questa prospettiva, si aggiungeva che «anche le precedentiintimazioni di pagamento (nn. 09720169052069240000 e09720199024913383000) richiamate da controparte, alle quali sonosottese alcune delle cartelle di cui si contesta l’avvenuta notifica, edalla cui notifica controparte ricollega la preclusione ad eccepire il viziodi notifica delle cartelle stesse, devono, del pari, ritenersi affette danullità, in quanto parimenti notificate a mezzo PEC da indirizzi nonconformi con quello contenuto nel registro IPA».Ebbene, il Collegio di prime cure riconosceva la fondatezzadell’obiezione, rilevando che «In relazione alle ulteriori cartelle ed alleIntimazioni di pagamento n.09720169052069240000,n.29720179067682408000 e 09720199024913383000, le notificheprovengono da indirizzi Pec ([OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]) non risultanti neiRegistri Ufficiali (Ipa, Reginde, Inipec) previsti dalle norme di cui all’art.16 ter del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, agliartt. 6 bis, 6 quater, 57 bis e 62 del D.Lgs. n. 82/2005.Da tale inesistenza della notifica deriva la non applicabilità dell’art. 156,comma 2, c.p.c. sulla sanatoria per raggiungimento del fine dell’atto.Nel caso di specie, le cartelle e le Intimazioni di pagamento nonrisultano pertanto validamente notificate e la pretesa vacorrispettivamente annullata».Anche nel giudizio di secondo grado, poi, per replicare alle censuresollevate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel proprio appello, siribadiva che «la validità della notifica per via telematica siacondizionata alla possibilità per il destinatario di verificare l’autenticitàe la riferibilità dell’atto notificato all’Amministrazione competente;r.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026riferibilità che, come stabilito dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994, puòessere appurata dal destinatario soltanto laddove la notifica provengada un indirizzo PEC indicato nei pubblici registri» (pag. 13 dellecontrodeduzioni).I giudici di secondo grado hanno, tuttavia, aderito alle censuresollevate nell’appello dell’Agenzia della Riscossione, riconoscendo lalegittimità della notifica delle cartelle e delle intimazioni, ancorchéproveniente da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri (IPA,INIPEC, REGINDE).Nel dettaglio, i Giudici hanno osservato che «non si evince, a giudiziodi questa Corte, l’esistenza di alcun obbligo, per l’Ente riscossore, di unutilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC oREGINDE, a pena di invalidità della notifica, ma solo l’onere di notificaall’indirizzo del destinatario pubblicato nei pubblici registri; ciò cheinfatti rende identificabile e certo l’indirizzo non è il nome utenteantecedente il simbolo @ (corrispondente alla mera articolazioneorganizzativa/territoriale competente) bensì il dominio presentesuccessivamente a tale simbolo, che individua l’indirizzo istituzionaledell’[OSCURATO:PERSONA]».La contribuente deduce che la decisione di secondo grado si espone acensura per violazione delle norme che regolano le notifiche conmodalità telematiche.Si consideri, anzitutto, che l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, neldisciplinare la notifica della cartella di pagamento, prevede che essa«può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronicacertificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionaledegli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per isoggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere unindirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC,r.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.

In tali casi, si applicano ledisposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600».Si rimanda, quindi, alle modalità previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005,n. 68, approvato in attuazione dell’art. 27 della L. n. 3 del 2003, erecante disposizioni tecniche per l’utilizzo della posta elettronicacertificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti trapubbliche amministrazioni e privati, il cui l’art. 14, comma primo,stabilisce che «Il mittente o il destinatario che intendono fruire delservizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusiin un apposito elenco disciplinato dal presente articolo».Inoltre, l’art. 3-bis, primo comma, secondo periodo, del D.lgs. 7 marzo2005, n. 82 (c.d.

“Codice dell’[OSCURATO:PERSONA]”) stabilisce che«I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 [tra cui rientranoespressamente le pubbliche amministrazioni - n.d.r.], i professionistitenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nelregistro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitaleiscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter» e il successivo art.6-ter, del medesimo decreto legislativo che «[a]l fine di assicurare lapubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni edei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiduciadenominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazionie dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitalida utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e perl’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubblicheamministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati».Infine, non si può dimenticare quanto previsto dall’art. 3-bis della L. n.53 del 1994, in forza del quale «La notificazione con modalitàtelematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzorisultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, ancher.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici.

La notificazione può essereeseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronicacertificata del notificante risultante da pubblici elenchi».E, quanto all’applicazione di tale disposizione, si ricorda come codestaSuprema Corte di Cassazione abbia altresì rammentato che «la L. n.53 del 1994, art. 3-bis, prevede che “la notificazione con modalitàtelematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzorisultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, ancheregolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici.

La notificazione può essereeseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronicacertificata del notificante risultante da pubblici elenchi”» (cfr. Cass.,Sez.

VI-1, Ord., 27 giugno 2019, n. 17346).Peraltro, rivolgendo lo sguardo alla normativa europea, il RegolamentoUE/2014/910 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio (c.d. eIDAS) –concernente l’identificazione e la transazione elettronica, per garantire,in un’ottica transnazionale e intersettoriale, transazioni elettronichesicure nelle interazioni tra cittadini, imprese e pubblicheamministrazioni e per porre un freno all’incremento della criminalitàcibernetica – all’art. 44, al comma 1, lett. b), prevede espressamenteche «I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano irequisiti seguenti:b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione delmittente».Ecco, quindi, che anche il legislatore dell’Unione Europea haprovveduto a chiarire che per le notificazioni eseguite mediantestrumenti elettronici sia richiesta un’agevole e sicura identificazione delmittente, per consentire al destinatario di essere edotto dellar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026provenienza dell’atto e dell’affidabilità giuridica del medesimo.

Einvero, come si è visto, tale “elevato livello di sicurezza” può essereassicurato esclusivamente prevedendo che le notifiche avvengano peril tramite di indirizzi connotati del carattere della ufficialità, perchéestratti da elenchi pubblici.Insomma, dalla richiamata cornice normativa emergerebbenitidamente come la validità della notifica per via telematica siacondizionata alla possibilità per il destinatario di verificare l’autenticitàe la riferibilità dell’atto notificato all’Amministrazione competente;riferibilità che, come stabilito dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994, puòessere appurata dal destinatario soltanto laddove la notifica provengada un indirizzo PEC indicato nei pubblici registri.Né si potrebbe obiettare che l’art. 3-bis della legge n. 53/1994 nontrovi applicazione alle notifiche degli atti impositivi e della riscossione,nella misura in cui quest’ultimo detterebbe un principio riferito alle solenotifiche degli atti processuali e stragiudiziali da parte degli avvocati edei procuratori legali.E, infatti, premesso che la disciplina sulla notifica degli atti processualiè espressamente richiamata anche per la notifica degli atti impositivie, nella specie, esattivi (artt. 60, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 eart. 26 del D.P.R. n. 603/1973, che richiama il primo), si ritiene che lacennata disposizione meriti di essere estesa, a fronte dell’identità diratio, anche al procedimento tributario.

È, in questa prospettiva,evidente che anche per gli atti impositivi o della riscossione, notificatia mezzo PEC con un indirizzo diverso da quello istituzionale, si pongonole medesime esigenze di tutela che si manifestano per la notifica degliricondurre con certezza l’atto ad un soggetto individuabile tramite laconsultazione di un registro pubblico.r.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 9Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026Opinando diversamente, come nell’impostazione adottata dai Giudici diappello, si darebbe luogo ad una chiara violazione della normativarichiamata, dal cui combinato disposto emergerebbe che il dovere didotarsi di un indirizzo ufficiale, da utilizzare per tutte le comunicazionie gli scambi di documenti a mezzo di posta elettronica certificata trapubbliche amministrazioni e tra queste ultime e i privati, a tutti glieffetti di legge, valga tanto per il mittente quanto per il destinatario.Per tutte queste ragioni, la sentenza di secondo grado, laddove haritenuto che la validità della notifica telematica sia condizionataesclusivamente dal fatto che l’indirizzo del destinatario sia presente neipubblici registri, escludendo, invece, che tale requisito debbaestendersi anche all’indirizzo del mittente, si rivelerebbe certamentecontraria alle disposizioni richiamate nella rubrica del presente motivoe, conseguentemente, meritevole di essere censurata.L’invalidità della notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazionidi pagamento a monte dell’atto qui impugnato in primo grado avrebbedeterminato, secondo la contribuente, la decadenza dalla potestàimpoesattiva o, comunque, la prescrizione delle pretese erariali.1.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte (Cass., sez. 5, n. 16719/2025) ha già avuto modo diprecisare che in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di postaelettronica delle cartelle esattoriali, si deve prendere le mosse dallaprevisione di cui all’art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, checonsente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi estragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsionispecifiche concernenti il mittente e il destinatario dell’atto.

Il primocomma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «lanotificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di postaelettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nelrispetto della normativa, anche regolamentare, concernente lar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 10Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando unindirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dapubblici elenchi».Come questa Corte ha successivamente osservato (cfr. Cass. n.2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenzadelle Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall'art. 66,comma 5, del d. lgs. n. 217/2017, ha previsto che, a decorrere dal 15dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti inmateria civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, siintendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quatere 62 del d. lgs. n. 82/2005, nonché dall'art. 16, comma 12, dello stessodecreto, dall'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 2/2009, nonché il ReGIndE, registro generaledegli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

Taleessendo il tessuto normativo di riferimento, il ricorrente deduce qualefatto idoneo a determinare l’inesistenza della notifica della cartellaesattoriale la circostanza che l’indirizzo p.e.c. donde la stessa provennenon risultava inserito «nei pubblici registri informatici».Tuttavia, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributariodegli atti dell’Agente della riscossione (art. 60, u.c.

DPR n. 600/1973ratione temporis vigente) differisce dalla previsione generale di cui alcitato articolo 3-bis della legge n. 53/1994, in quanto l’obbligo diutilizzo di un indirizzo presente in tale registro appare testualmenteriferito solo al destinatario della notifica e non al notificante.

Siffattadiversità di trattamento normativo non configura alcuna disparità; leprescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti,assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell’atto, conriguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propriar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 11Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparato l’indirizzo di p.e.c.inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.In ogni caso, questa Corte ha affermato che laddove l'agente dellariscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c.non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non siverifica alcuna nullità della notifica (v. da ultimo, Cass. n. 12050 del07/05/2025).Quanto di recente affermato è conforme al principio dettato dalla S.U.di questa Corte secondo cui «In tema di notificazione a mezzo PEC, lanotifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generaledella Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronicaistituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultantenei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese,senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto,tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle solenotifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confrontidella P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter deld.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formalein tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzodel destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un oneredi tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».(Cass. Sez.

U., 18/05/2022, n. 15979).Si deve, allora, ribadire il seguente principio di diritto: «Laddovel'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di unindirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec eIpa) non si verifica alcuna nullità della notifica di conseguenza e, poichél’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se lapresunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 12Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreche la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al dirittodi difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dipagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in taleregistro, ma del quale sia evidente ictu oculi la provenienza».2.

Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.La società [OSCURATO:SOCIETA]. è condannata al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della somma di cui all’art. 96,comma 3, c.p.c., determinata in dispositivo.La società [OSCURATO:SOCIETA]. è condannata al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c.,determinata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione, delle spese del giudizio, che si liquidano in euroottomiladuecento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione, della somma di euro quattromilacento.[OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro mille.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari ar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 13Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 5798/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Flaminia n. 691;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesin. 12;-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 5321/2024, depositata in data23/8/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026;La presente controversia origina dalla notifica, avvenuta in data 2marzo 2022, dell’intimazione di pagamento n.09720229004262678000, a mezzo PEC, con la quale l’Agenzia delleEntrate-Riscossione intimava alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamentodell’importo complessivo di Euro 674.910,88.Dalla cennata intimazione la società (d’ora in avanti, anche “lacontribuente”) avrebbe appreso dell’esistenza degli atti dellariscossione, specificamente richiamati in ricorso, asseritamentenotificati ma, secondo la sua prospettazione, da essa mai ricevuti.Per l’annullamento dell’intimazione nonché delle cartelle ad essasottese, la contribuente proponeva, dunque, tempestivo ricorso dinanzialla allora [OSCURATO:PERSONA] di Roma contestando, invia preliminare, l’omessa notifica delle suddette cartelle di pagamento.In sede di ricorso, la Società evidenziava, difatti, come l’intimazionenon fosse stata preceduta dalla rituale notifica delle cartelle in essariportate, il che si traduceva in un vizio della procedura di riscossionesuscettibile di travolgere la validità dell’intero iter procedimentaler.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026adottato, rendendosi, per l’effetto, meritevoli di annullamento tantol’intimazione quanto le cartelle di pagamento sottostanti.Sarebbe stato, in questa prospettiva, onere dell’Agente dellariscossione fornire idonea dimostrazione di aver provveduto allaregolare notifica delle cartelle di pagamento, in mancanza della qualel’atto della riscossione avrebbe dovuto ritenersi tamquam non esset.Con il secondo motivo di ricorso, la società eccepiva, poi, quale effettodell’invalidità della sequenza procedimentale derivante dall’omessanotifica degli atti prodromici, l’estinzione delle corrispondenti pretesetributarie, stante lo spirare, in relazione ai crediti risultanti dalle cartelleindicate nell’intimazione di pagamento, del termine di prescrizionequinquennale, previsto per i tributi erariali che non siano stati oggettodi accertamento definitivo con sentenza passata in giudicato, nonchéper le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.Per resistere al ricorso della contribuente si costituiva in giudiziol’Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo, nelle propriecontrodeduzioni, anzitutto, la carenza di giurisdizione del giudicetributario in relazione alle cartelle relative a crediti INAIL e ai creditiprevidenziali contenuti negli avvisi di addebito parimenti recatidall’intimazione di pagamento.L’agente della riscossione, inoltre, deduceva che non si era compiuto iltermine di prescrizione relativo alle pretese tributarie fatte valere conl’impugnata intimazione, anche perché, a valle delle cartelle dipagamento, sarebbero stati notificate intimazioni di pagamento efficaciquali atti interruttivi del termine prescrizionale.Con la sentenza n. 14021/2022, depositata il 12 dicembre 2022, laCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglievaintegralmente il ricorso della contribuente.Su appello dell’agente della riscossione, l’adita Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio ha accolto in parte il gravamer.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’Agenzia della Riscossione, riconoscendo la legittimità della notificain via telematica delle cartelle e delle intimazioni ancorché eseguita daindirizzi non presenti nei pubblici registri IPA, INIPEC e REGINDE.Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre ora la contribuentecon un solo motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., la contribuente ha chiesto che il giudizio sia definito con le formeordinarie.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973, 60, D.P.R.n. 600/1973, 3-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/2005, 14 del D.P.R. n.68/2005 e 3-bis della L. n. 53 del 1994 (art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c.)”, la contribuente deduce che, sin dalla prima fase del giudizio,aveva eccepito l’illegittimità della notifica delle cartelle di pagamentoindicate nell’impugnata intimazione, nonché delle ulteriori intimazioniche, nella propria costituzione in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva asserito aver notificato per dimostrare l’avvenutainterruzione del decorso dei termini di prescrizione relativi ai creditirecati nelle predette cartelle.Più precisamente, nella memoria depositata in vista dell’udienza ditrattazione, per replicare a quanto asserito dall’Agenzia fiscale, lacontribuente aveva obiettato che «le predette cartelle di pagamentorisultano trasmesse alla contribuente dagli [OSCURATO:EMAIL] e“[OSCURATO:EMAIL]”, anzichédall’indirizzo ufficiale presente nell’Indice delle pubblicheamministrazioni (IPA), ossiar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026“[OSCURATO:EMAIL]”; il che non consente diappurare la riferibilità dell’atto notificato all’Amministrazione diprovenienza, inficiandone, in modo irreversibile, la validità».In questa prospettiva, si aggiungeva che «anche le precedentiintimazioni di pagamento (nn. 09720169052069240000 e09720199024913383000) richiamate da controparte, alle quali sonosottese alcune delle cartelle di cui si contesta l’avvenuta notifica, edalla cui notifica controparte ricollega la preclusione ad eccepire il viziodi notifica delle cartelle stesse, devono, del pari, ritenersi affette danullità, in quanto parimenti notificate a mezzo PEC da indirizzi nonconformi con quello contenuto nel registro IPA».Ebbene, il Collegio di prime cure riconosceva la fondatezzadell’obiezione, rilevando che «In relazione alle ulteriori cartelle ed alleIntimazioni di pagamento n.09720169052069240000,n.29720179067682408000 e 09720199024913383000, le notificheprovengono da indirizzi Pec ([OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]) non risultanti neiRegistri Ufficiali (Ipa, Reginde, Inipec) previsti dalle norme di cui all’art.16 ter del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, agliartt. 6 bis, 6 quater, 57 bis e 62 del D.Lgs. n. 82/2005.Da tale inesistenza della notifica deriva la non applicabilità dell’art. 156,comma 2, c.p.c. sulla sanatoria per raggiungimento del fine dell’atto.Nel caso di specie, le cartelle e le Intimazioni di pagamento nonrisultano pertanto validamente notificate e la pretesa vacorrispettivamente annullata».Anche nel giudizio di secondo grado, poi, per replicare alle censuresollevate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel proprio appello, siribadiva che «la validità della notifica per via telematica siacondizionata alla possibilità per il destinatario di verificare l’autenticitàe la riferibilità dell’atto notificato all’Amministrazione competente;r.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026riferibilità che, come stabilito dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994, puòessere appurata dal destinatario soltanto laddove la notifica provengada un indirizzo PEC indicato nei pubblici registri» (pag. 13 dellecontrodeduzioni).I giudici di secondo grado hanno, tuttavia, aderito alle censuresollevate nell’appello dell’Agenzia della Riscossione, riconoscendo lalegittimità della notifica delle cartelle e delle intimazioni, ancorchéproveniente da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri (IPA,INIPEC, REGINDE).Nel dettaglio, i Giudici hanno osservato che «non si evince, a giudiziodi questa Corte, l’esistenza di alcun obbligo, per l’Ente riscossore, di unutilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC oREGINDE, a pena di invalidità della notifica, ma solo l’onere di notificaall’indirizzo del destinatario pubblicato nei pubblici registri; ciò cheinfatti rende identificabile e certo l’indirizzo non è il nome utenteantecedente il simbolo @ (corrispondente alla mera articolazioneorganizzativa/territoriale competente) bensì il dominio presentesuccessivamente a tale simbolo, che individua l’indirizzo istituzionaledell’[OSCURATO:PERSONA]».La contribuente deduce che la decisione di secondo grado si espone acensura per violazione delle norme che regolano le notifiche conmodalità telematiche.Si consideri, anzitutto, che l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, neldisciplinare la notifica della cartella di pagamento, prevede che essa«può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronicacertificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionaledegli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per isoggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere unindirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC,r.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano ledisposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600».Si rimanda, quindi, alle modalità previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005,n. 68, approvato in attuazione dell’art. 27 della L. n. 3 del 2003, erecante disposizioni tecniche per l’utilizzo della posta elettronicacertificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti trapubbliche amministrazioni e privati, il cui l’art. 14, comma primo,stabilisce che «Il mittente o il destinatario che intendono fruire delservizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusiin un apposito elenco disciplinato dal presente articolo».Inoltre, l’art. 3-bis, primo comma, secondo periodo, del D.lgs. 7 marzo2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’[OSCURATO:PERSONA]”) stabilisce che«I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 [tra cui rientranoespressamente le pubbliche amministrazioni - n.d.r.], i professionistitenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nelregistro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitaleiscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter» e il successivo art.6-ter, del medesimo decreto legislativo che «[a]l fine di assicurare lapubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni edei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiduciadenominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazionie dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitalida utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e perl’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubblicheamministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati».Infine, non si può dimenticare quanto previsto dall’art. 3-bis della L. n.53 del 1994, in forza del quale «La notificazione con modalitàtelematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzorisultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, ancher.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici. La notificazione può essereeseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronicacertificata del notificante risultante da pubblici elenchi».E, quanto all’applicazione di tale disposizione, si ricorda come codestaSuprema Corte di Cassazione abbia altresì rammentato che «la L. n.53 del 1994, art. 3-bis, prevede che “la notificazione con modalitàtelematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzorisultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, ancheregolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e laricezione dei documenti informatici. La notificazione può essereeseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronicacertificata del notificante risultante da pubblici elenchi”» (cfr. Cass.,Sez. VI-1, Ord., 27 giugno 2019, n. 17346).Peraltro, rivolgendo lo sguardo alla normativa europea, il RegolamentoUE/2014/910 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio (c.d. eIDAS) –concernente l’identificazione e la transazione elettronica, per garantire,in un’ottica transnazionale e intersettoriale, transazioni elettronichesicure nelle interazioni tra cittadini, imprese e pubblicheamministrazioni e per porre un freno all’incremento della criminalitàcibernetica – all’art. 44, al comma 1, lett. b), prevede espressamenteche «I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano irequisiti seguenti:b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione delmittente».Ecco, quindi, che anche il legislatore dell’Unione Europea haprovveduto a chiarire che per le notificazioni eseguite mediantestrumenti elettronici sia richiesta un’agevole e sicura identificazione delmittente, per consentire al destinatario di essere edotto dellar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026provenienza dell’atto e dell’affidabilità giuridica del medesimo. Einvero, come si è visto, tale “elevato livello di sicurezza” può essereassicurato esclusivamente prevedendo che le notifiche avvengano peril tramite di indirizzi connotati del carattere della ufficialità, perchéestratti da elenchi pubblici.Insomma, dalla richiamata cornice normativa emergerebbenitidamente come la validità della notifica per via telematica siacondizionata alla possibilità per il destinatario di verificare l’autenticitàe la riferibilità dell’atto notificato all’Amministrazione competente;riferibilità che, come stabilito dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994, puòessere appurata dal destinatario soltanto laddove la notifica provengada un indirizzo PEC indicato nei pubblici registri.Né si potrebbe obiettare che l’art. 3-bis della legge n. 53/1994 nontrovi applicazione alle notifiche degli atti impositivi e della riscossione,nella misura in cui quest’ultimo detterebbe un principio riferito alle solenotifiche degli atti processuali e stragiudiziali da parte degli avvocati edei procuratori legali.E, infatti, premesso che la disciplina sulla notifica degli atti processualiè espressamente richiamata anche per la notifica degli atti impositivie, nella specie, esattivi (artt. 60, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 eart. 26 del D.P.R. n. 603/1973, che richiama il primo), si ritiene che lacennata disposizione meriti di essere estesa, a fronte dell’identità diratio, anche al procedimento tributario. È, in questa prospettiva,evidente che anche per gli atti impositivi o della riscossione, notificatia mezzo PEC con un indirizzo diverso da quello istituzionale, si pongonole medesime esigenze di tutela che si manifestano per la notifica degliricondurre con certezza l’atto ad un soggetto individuabile tramite laconsultazione di un registro pubblico.r.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026Opinando diversamente, come nell’impostazione adottata dai Giudici diappello, si darebbe luogo ad una chiara violazione della normativarichiamata, dal cui combinato disposto emergerebbe che il dovere didotarsi di un indirizzo ufficiale, da utilizzare per tutte le comunicazionie gli scambi di documenti a mezzo di posta elettronica certificata trapubbliche amministrazioni e tra queste ultime e i privati, a tutti glieffetti di legge, valga tanto per il mittente quanto per il destinatario.Per tutte queste ragioni, la sentenza di secondo grado, laddove haritenuto che la validità della notifica telematica sia condizionataesclusivamente dal fatto che l’indirizzo del destinatario sia presente neipubblici registri, escludendo, invece, che tale requisito debbaestendersi anche all’indirizzo del mittente, si rivelerebbe certamentecontraria alle disposizioni richiamate nella rubrica del presente motivoe, conseguentemente, meritevole di essere censurata.L’invalidità della notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazionidi pagamento a monte dell’atto qui impugnato in primo grado avrebbedeterminato, secondo la contribuente, la decadenza dalla potestàimpoesattiva o, comunque, la prescrizione delle pretese erariali.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte (Cass., sez. 5, n. 16719/2025) ha già avuto modo diprecisare che in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di postaelettronica delle cartelle esattoriali, si deve prendere le mosse dallaprevisione di cui all’art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, checonsente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi estragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsionispecifiche concernenti il mittente e il destinatario dell’atto. Il primocomma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «lanotificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di postaelettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nelrispetto della normativa, anche regolamentare, concernente lar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando unindirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dapubblici elenchi».Come questa Corte ha successivamente osservato (cfr. Cass. n.2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenzadelle Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall'art. 66,comma 5, del d. lgs. n. 217/2017, ha previsto che, a decorrere dal 15dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti inmateria civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, siintendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quatere 62 del d. lgs. n. 82/2005, nonché dall'art. 16, comma 12, dello stessodecreto, dall'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 2/2009, nonché il ReGIndE, registro generaledegli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. Taleessendo il tessuto normativo di riferimento, il ricorrente deduce qualefatto idoneo a determinare l’inesistenza della notifica della cartellaesattoriale la circostanza che l’indirizzo p.e.c. donde la stessa provennenon risultava inserito «nei pubblici registri informatici».Tuttavia, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributariodegli atti dell’Agente della riscossione (art. 60, u.c. DPR n. 600/1973ratione temporis vigente) differisce dalla previsione generale di cui alcitato articolo 3-bis della legge n. 53/1994, in quanto l’obbligo diutilizzo di un indirizzo presente in tale registro appare testualmenteriferito solo al destinatario della notifica e non al notificante. Siffattadiversità di trattamento normativo non configura alcuna disparità; leprescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti,assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell’atto, conriguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propriar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 11Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparato l’indirizzo di p.e.c.inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.In ogni caso, questa Corte ha affermato che laddove l'agente dellariscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c.non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non siverifica alcuna nullità della notifica (v. da ultimo, Cass. n. 12050 del07/05/2025).Quanto di recente affermato è conforme al principio dettato dalla S.U.di questa Corte secondo cui «In tema di notificazione a mezzo PEC, lanotifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generaledella Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronicaistituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultantenei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese,senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto,tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle solenotifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confrontidella P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter deld.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formalein tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzodel destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un oneredi tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».(Cass. Sez. U., 18/05/2022, n. 15979).Si deve, allora, ribadire il seguente principio di diritto: «Laddovel'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di unindirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec eIpa) non si verifica alcuna nullità della notifica di conseguenza e, poichél’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se lapresunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 12Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorreche la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al dirittodi difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dipagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in taleregistro, ma del quale sia evidente ictu oculi la provenienza».2. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.La società [OSCURATO:SOCIETA]. è condannata al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della somma di cui all’art. 96,comma 3, c.p.c., determinata in dispositivo.La società [OSCURATO:SOCIETA]. è condannata al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c.,determinata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione, delle spese del giudizio, che si liquidano in euroottomiladuecento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione, della somma di euro quattromilacento.[OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro mille.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari ar.g. n. 5798/2025 a.c. 3/2/2026 13Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5798/2025Numero sezionale 1081/2026Numero di raccolta generale 9599/2026Data pubblicazione 15/04/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 5798/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09599/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris