CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KPYAK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze con sentenza in data 3 giugno 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Firenze in data 26 febbraio 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 56, 624 c.p., nonché art. 55, comma 9 D.Igs. 231/2007. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: -Manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui al capo A dell'imputazione, in relazione all'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. (primo motivo); -Mancanza della motivazione (ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. e c.p.p.) in ordine al rigetto della concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. con riferimento ai capi A, B, e C dell'imputazione (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Invero, entrambe le doglianze prospettate si fondano essenzialmente su una diversa ricostruzione o valutazione dei fatti, ossia a profili attinenti al merito della vicenda, come tali incensurabili in questa sede. Invero, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] tu( tewM DEPOSITATO