CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 482-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 596/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 494/2018; [OSCURATO:PERSONA] commercianti base imponibile R.G.N.482/2020 Cron. Rep. Ud27/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che avevano accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito relativo a omessa contribuzione dovuta alla Gestione commercianti. Riteneva la Corte che non andasse computato nella base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti dall’iscritta alla predetta Gestione, il reddito percepito come socia di capitale in una s.r.l. entro la quale non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tale reddito aveva natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo. Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis d.l. n.348/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90. Sostiene che l’approdo al quale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, e producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici. È da rigettare l’eccezione di improcedibilità formulata da parte controricorrente, in quanto è depositata copia autentica della sentenza con annessa pec di notificazione indirizzata al difensore dell’Inps. Quanto all’eccezione di inammissibilità ex art.360-bis, n.1 c.p.c., essa è da respingere essendosi l’orientamento di legittimità invocato dalla controricorrente consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso. Infine, l’eccezione circa il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., può ritenersi assorbita nella decisione di merito, atteso il principio della ragione più liquida. Nel merito il ricorso è infatti infondato. Risulta dagli atti che la controricorrente è socia di una società a responsabilità limitata in seno alla quale non risulta dimostrato abbia svolto alcuna attività lavorativa. L’Inps pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione. Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti “è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente”. In seguito, l’art. 3-bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.” Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”. In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23, Cass.30316/24, Cass.7272/25, Cass.14043/25), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali – come è las.r.l. – presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1. Al rigetto del ricorso segue condanna alle spese secondo soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,