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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30218/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori: gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 novembre 2019, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia resa .dal Tribunale in sede il 14.6.2013, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso Pangallo - Maesano - Favasuli, con esclusione delle contestate aggravanti, rideterminava la pena al predetto inflitta nella misura di anni sette di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata.

Secondo i giudici di merito, il contenuto delle conversazioni telefoniche captate avevano provato l'organicità del Sarica al sodalizio mafioso in parola nei termini in cui il medesimo, già inserito nel tessuto organizzativo dell'associazione, veniva descritto quale soggetto che aspirava a un grado di maggiore rilevanza al 'interno della gerarchia 'ndranghetistica, ottenendo in merito rassicurazioni direttamente dal capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, evidenziavano che: il tema dell'avanzamento di carriera all'interno dell'associazione era stato affrontato nel corso della conversazione del 22 settembre 2013, allorché il Sarica riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che si era recato da chi di dovere, il quale lo aveva rassicurato promettendogli che gli sarebbe stato attribuito più del Grosso (identificato in [OSCURATO:PERSONA]); l'imputato, a fronte dell'espressione di stupore dell'interlocutore, aveva manifestato il suo compiacimento e la sua soddisfazione, affermando che di lì in poi sarebbe potuto intervenire per far sentire la sua voce, allorché qualcuno gli avesse fatto qualche rimostranza; il tema dell'avanzamento di carriera del Sarica veniva di nuovo trattato nella conversazione di poco successiva alla prima, intervenuta con [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in Spagna), allorché l'imputato riferiva al capo dell'organizzazione che aveva parlato con chi di dovere ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ma che avrebbe preferito un suo intervento diretto al fine di velocizzare "la procedura" e superare eventuali resistenze, ottenendo rassicurazioni in merito dal Maesano e concordando con questi i tempi e le modalità per mezzo delle quali lo avrebbe messo in contatto con i due soggetti latitanti sopra indicati; nel corso della conversazione del 27 settembre 2003, poi, nuovamente si parlava dell'avanzamento di carriera del Sarica, allorché il Maesano, dopo avere conferito a lungo con il Pangallo sulle problematiche interne all'associazione, aveva interloquito direttamente con il Sarica rassicurandolo sul fatto che avrebbe provveduto al fine di superare la resistenza di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di lamentela da parte dell'imputato, che aveva riferito che quest'ultimo si era determinato nel senso di attribuirgli in termine di "dote" meno di quanto era stato promesso a "Serpicedda" (lana [OSCURATO:PERSONA]); l'argomento del ruolo e del grado del Sarica veniva ripreso, quindi, nella conversazione del 13 dicembre 2003 tra il Maesano e [OSCURATO:PERSONA], allorché quest'ultimo nel comunicare al capo dell'organizzazione degli imprudenti comportamenti del fratello [OSCURATO:PERSONA] e di "Serpicedda" riferiva che il Sarica, indicato dal Romeo con il termine "amico mio", era scontento per le promesse non mantenute nei suoi confronti, essendo stato attribuito ad altri e non a lui un ruolo superiore in seno all'organizzazione; nuovamente, il tema del conferimento al Sarica di una "dote" di maggiore rango veniva in rilievo in altra conversazione del 13 dicembre 2003, allorché il Maesano, interloquendo con il Sarica, una volta appreso che il rito non era stato ancora officiato, aveva comunicato al medesimo di recarsi urgentemente da chi di dovere, dicendo loro che la "procedura" avrebbe dovuto avere i connotati della massima riservatezza e, in particolare, che alla stessa non avrebbe dovuto partecipare un soggetto indicato come "il vecchio" e che, quindi. il "contratto" si sarebbe dovuto fare/un un ristretto ambito familiare; riferiva, poi, che, essendo loro padroni, non vi era la necessità della presenza di tale soggetto e che, perciò, avrebbe fatto a meno di chiamarlo anche per evitare che la telefonata venisse eventualmente intercettata.

I suddetti giudici ritenevano che i plurimi riferimenti al tema dell'avanzamento di carriera 'ndranghetistica del Sarica, in particolare della sua accesa rivalità con altri soggetti intranei all'organizzazione quali [OSCURATO:PERSONA] e lana [OSCURATO:PERSONA], contenuti nelle conversazioni auto ed etero accusatorie intercettate attestavano l'inserimento del Sarica nell'associazione mafiosa in parola, potendo, a ragion di logica, solo un soggetto già affiliato aspirare al conferimento di una "dote" di rango superiore nell'ambito di un sodalizio connotato dalle caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen..

Aggiungevano che il Sarica era stato colui che si era occupato di mettere in contatto il capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto in Spagna, con i latitanti Pangallo e Verno, questi ultimi destinatari di preziosissime comunicazioni da parte del primo per il mantenimento dell'operatività del sodalizio in un momento in cui la cosca viveva una situazione di particolare fibrillazione e di difficoltà a causa della detenzione all'estero del suo elemento di vertice e dello stato di latitanza dei suoi maggiorenti, per cui era imprescindibile che i predetti si mantenessero nel territorio di influenza senza farsi catturare.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, i difensori di fiducia dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] nell'atto a sua firma ha formulato due distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, "ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. con riferimento all'elemento oggettivo della partecipazione al sodalizio criminale".Ha, in proposito, osservato che già con la sentenza delle Sezioni Unite Mannino la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi; che tale principio è stato più volte riaffermato nella giurisprudenza di legittimità: è stato, infatti, specificato che, al fine dell'accertamento della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, occorre tenere conto del contributo del singolo partecipante, il quale non può risolversi in un dato meramente formale destinato a essere inteso in termini puramente astratti ma deve essere concretamente calato all'interno del sodalizio esaminato, rilevando a tal fine solo il contributo che incida sull'esistenza e sullo svolciimento delle attività del sodalizio.

Ha, quindi, sostenuto che, poiché la condotta tipica del reato di associazione mafiosa deve essere capace di provocare un'offesa al bene giuridico protetto, non è possibile considerare un soggetto compartecipe sol perché abbia fatto da tramite tra persone comprovate come mafiose; che tale principio, affermato con la sentenza n. 15236 del 2011 della Corte di cassazione, avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, con la conseguenza che l'evidenziata condotta posta in essere dal Sarica non avrebbe potuto essere ritenuta condotta tipica del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; che, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, "ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento" (Cass. n. 26306 del 2018).

3.2. Con il secondo motivo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, "ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. per mancanza e manifesta illogicità" della motivazione.

Ha, al riguardo, sostenuto che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto le sue conclusioni facendo riferimento ad affermazioni, poco chiare, rese da soggetti coinvolti nella vicenda; che la sentenza sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che da tali affermazioni dovrebbe dedursi "inequivocabilmente" che il Sarica, parlando con le suddette persone, si riferisse a "doti" di 'ndrangheta e a riti di affiliazione, dei quali, invece, non sarebbe stato fatto alcun cenno e, altresì, che le stesse costituirebbero dichiarazioni auto accusatorie; che, in ogni caso, il tenore delle suddette dichiarazioni non costituirebbe un indizio né grave né preciso né concordante.

4. [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di ricorso a sua firma ha formulato due distinti motivi.

4.1. Con il primo motivo, ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione di stampo mafioso oggetto di contestazione.

Secondo la difesa, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe incompleta e priva di logicità e censurabile sotto i seguenti profili: non è stato individuato un ruolo del Sarica all'interno dell'organizzazione criminale; non viene dedotto il contributo offerto all'associazione e il vantaggio che alla stessa ne sarebbe derivato; non è risolta la problematica della identificazione nel medesimo periodo temporale e con i medesimi soggetti della condotta attiva riferibile all'associazione mafiosa diversa da quella condotta dinamicamente prestata in favore dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 per la quale il Sarica ha già riportato condanna definitiva; non è fornita soddisfacente motivazione in merito alla decifrazione dei dialoghi del 26 e del 27 settembre 2003 ai quali è stato dato significato di attribuzione di maggiore livello gerarchico.

Ha, inoltre, osservato che, se la finalità di porre in contatto telefonico il Maesano e i due maggiorenti del medesimo gruppo fosse stata circoscritta a garantire la formazione di un "contratto di famiglia", la condotta del Sarica non sarebbe stata mai mossa in favore dell'associazione o per fornire un contributo alla stessa ma piuttosto ad usum delphini; che, ancora, sarebbe stato necessario accertare se uno dei conversanti fosse il Verno; che la Corte di appello aveva ritenuto preponderante, per l'affermazione di responsabilità del Sarica, il presupposto dell'avanzamento di "dote", che doveva essere inferiore di quella posseduta da lana e superiore a quella conferita a Tripodi, sebbene lo lana era stato assolto dall'accusa di aver preso parte alla medesima associazione con la sentenza resa con il rito abbreviato e il Tripodi era stato assolto dalla medesima Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale, nonché il difetto di motivazione con riferimento agli artt. 157 e 416- bis cod. pen. in relazione alla corretta datazione dell'interruzione della condotta punibile e l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato.

Secondo la difesa, la decisione della Corte in merito alla presunzione di mantenimento da parte del Sarica dei contatti con l'associazione di riferimento nonostante lo stato detentivo protrattosi per quasi dieci anni non sarebbe condivisibile perché sarebbe stato pur sempre necessario individuare specifici elementi indica':ivi della perpetuazione dell'organicità dell'imputato al sodalizio; la motivazione, ancora, mostrerebbe i suoi connotati di astrattezza anche laddove ha individuato nelle intercettazioni dell'autunno del 2007 il corrispondente termine di azione del gruppo, non essendo dato sapere quale specifica conversazione, con la sua precisazione temporale, rappresenterebbe l'ultimo atto criminoso o identificativo dell'agire mafioso; la conseguenza di tale omissione sarebbe la mancata declaratoria di prescrizione del reato perché ove la Corte territoriale avesse correttamente verificato che la condotta partecipativa del Sarica si fosse attestata al dicembre 2003, in coincidenza con l'ultima conversazione registrata, o il 17 dicembre 2003 in coincidenza del suo arresto la norma applicabile (ante legem n. 251/2005) sarebbe stata quella che prevedeva una pena massima di anni sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

1. E' infondato il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui il suddetto difensore dell'imputato ha sostenuto che i giudici della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero applicato erroneamente l'art. 416-bis cod. pen. con riferimento all'elemento oggettivo della partecipazione del Sarica al sodalizio criminale.

Come si è prima cennato, sia i giudici del primo grado che quelli dell'appello hanno ritenuto che il contenuto delle conversazioni telefoniche captate (sintetizzate nella prima parte della presente decisione) aveva dimostrato l'organicità dell'imputato all'associazione di stampo mafioso Pangallo - Maesano - Favasuli atteso questi, già inserito nel tessuto organizzativo dell'associazione, veniva descritto quale persona che \ aspirava a un grado di maggiore rilevanza all'interno della gerarchia 'ndranghetistica, e che a tal fine aveva ottenuto rassicurazioni direttamente dal capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA].

E però, secondo la tesi difensiva, gli elementi suddetti non sarebbero sufficienti a giustificare una condanna per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, non fornendo la prova che il Sarica si trovasse in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato avesse "preso parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Tale tesi il ricorrente la trae, citando una parte della massima relativa alla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 33748 del 12 luglio 2005; detta decisione tuttavia chiarisce nella motivazione che la partecipazione di una persona a un'associazione per delinquere di stampo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno di quella criminalità, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.

Più recentemente, sempre le Sezioni unite di questa Corte hanno inoltre stabilito che "la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi"; e hanno precisato che "in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta). (Sez, U, Sentenza n. 36958 del 27 maggio 2021) Orbene, è alla stregua di siffatta giurisprudenza che i giudici del merito hanno affermato la responsabilità penale del Sarica in ordine al delitto di cui all'articolo 416 bis cod. pen. a lui contestato.

Come si è riferito sempre nella prima parte della presente decisione, cui si rinvia, detti giudici hanno chiarito che gli svariati riferimenti al tema dell'avanzamento di carriera 'ndranghetistica del Sarica, in particolare della sua accesa rivalità con altri soggetti intranei all'organizzazione quali [OSCURATO:PERSONA] e lana [OSCURATO:PERSONA], risultanti dalle conversazioni auto ed etero accusatorie intercettate, attestavano l'inserimento dell'imputato nell'associazione mafiosa in parola, potendo, a ragion di logica, solo un soggetto già affiliato aspirare al conferimento di una "dote" di rango superiore nell'ambito di un sodalizio connotato dalle caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen.

A tale elemento di indubbia gravità, sempre detti giudici hanno aggiunto altro elemento non meno grave e cioè che il Sarica aveva messo in contatto il capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto in Spagna, con i latitanti Pangallo e Verno, questi ultimi destinatari di preziosissime comunicazioni da parte del primo per il mantenimento dell'operatività del sodalizio.Ora, ad avviso di questo Collegio, la suddetta motivazione oltre ad essere assolutamente logica, è rispettosa delle regole giuridiche stabilite dalle Sezioni unite, prima evidenziate e, pertanto, regge alle censure difensive.

2. E' invece inammissibile il secondo motivo di ricorso proposi:o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui il suddetto difensore del Sarica sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui i giudici del secondo grado avrebbero tratto il convincimento che l'imputato era un affiliato della cosca ‘ndranghetistica Pangallo - Maesano - Favasuli, facendo riferimento ad affermazioni, poco chiare, rilevate nelle intercettazioni telefoniche rese da soggetti coinvolti nella vicenda.

E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 5 ottobre 2021, Rv. 282337; conforme a Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26 febbraio 2015, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 4 ottobre 2016, Rv. 268389; Sentenza n. 3643 del 1997, Rv. 209620 - 01; Sentenza n. 35680 del 2005, Rv. 232576 - 01; Sentenza n. 117 del 2006, Rv. 232626 - 01; Sentenza n. 15396 del 2008, Rv. 239636 - 01; Sentenza n. 17619 del 2008, Rv. 239724 - 01; Sentenza n. 11794 del 2013, Rv. 254439 - 01; Sentenza. n. 35181 del 2013, Rv. 257784 - 01; Sentenza n. 46301 del 2013, Rv. 258164 - 01).

Ciò posto, il Collegio osserva che il motivo in esame è inammissibile perché tende a dare una diversa interpretazione alle pur chiare conversazioni intercettate, puntualmente riportate nel provvedimento impugnato, dalle quali i giudici del merito, con una doppia conforme, hanno logicamente desunto che il Sarica era un affiliato della associazione criminale di stampo mafioso in esame e che, all'interno della stessa, si dava da fare per ottenere un aumento di grado e di rilevanza criminale.

3. E' del pari infondato il primo motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui il suddetto difensore ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione di stampo mafioso oggetto di contestazione.

In relazione a tale censura, valgono le considerazioni svolte nella motivazione relativa all'analogo motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ma in aggiunta alle stesse il Collegio osserva che, nel caso concreto, la sentenza di primo grado e quella d'appello sono giunte alle medesime conclusioni in tema di responsabilità del Sarica e che, in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di questa Corte "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma 'di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" ( Sez. 2, Sentenza n.5336 del 9 gennaio 2018, Rv. 272018 - 01; conformi: Sez. 4, Sentenza n. 44765 del 22 ottobre 2013, Rv. 256837 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 35963 del 3 dicembre 2020, Rv. 280155 - 01).

Ciò posto, si osserva che i giudici del secondo grado, dopo avere elencato le doglianze difensive contenute nei motivi di appello e reiterate nel presente giudizio, hanno risposto a tutte le suddette censure.

In particolare, la sentenza di secondo grado ha riportato il contenuto delle telefonate intercorse tra il Sarica e [OSCURATO:PERSONA], indiscusso capo del sodalizio criminoso, e tra lo stesso imputato e [OSCURATO:PERSONA], sodale di quell'associazione c:riminale (cfr. pagine 15- 21 della sentenza impugnata); e i detti giudici hanno risposto con dovizia di argomenti alle censure difensive secondo le quali le difese del Sarica avevano eccepito che nelle suddette conversazionÈ non si faceva riferimento a doti o cariche di ‘ndrancheta o che l'imputato avesse richiesto il sostegno del Maesano per un avanzamento nella sua carriera delinquenziale o a doglianze comunque riguardanti l'interpretazione di singole frasi delle conversazioni relative alle dette intercettazioni.

Non è il caso - per ovvi motivi - di riportare in questa sede tutte le suddette argomentazioni dei giudici della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine 21-36 della sentenza impugnata), sembrando sufficiente evidenziare che i suddetti giudici non sono incorsi in alcun travisamento delle risultanze probatorie e sottolineare che anzi gli stessi si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, che resiste perciò alle censure del ricorrente sul punto.

Resta da osservare - con riferimento alla doglianza in esame - che le conclusioni cui sono giunti i giudici dell'appello consentono di escludere il rilievo difensivo relativo alla possibile correlazione delle conversazioni intercettate con l'attività svolta dal Sarica quale partecipante ad altra associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, per la quale l'imputato ha riportato condanna definitiva.

In ordine a tale deduzione difensiva, i giudici della Corte di appello hanno logicamente osservato che il contenuto delle conversazioni intercettate e e dinamiche relative al conferimento di cariche 'ndranchetistiche e alla pretesa di avanzamento nella carriera criminale sono del tutto estranee alle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e sono invece tipiche della criminalità di stampo mafioso calabrese.E tale logico ragionamento resiste del pari alla doglianza in esame.

4. Infine, è inammissibile il secondo motivo di ricorso proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui il suddetto difensore del Sarica ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale, nonché il difetto di motivazione con riferimento all'omessa dichiarazione di prescrizione del reato.

Tale censura è inammissibile in quanto manifestamente infondata.

Secondo la tesi difensiva, i giudici del merito avrebbero errato a sostenere che l'imputato aveva continuato a far parte dell'associazione criminale a lui contestata anche durante la sua detenzione, protrattasi per quasi dieci anni, pur non avendo individuato specifici elementi indicativi della perpetuazione dell'organicità del Sarica al sodalizio.

Quanto sopra premesso, il Collegio osserva che - sempre secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - "in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento. (Fattispecie in tema di cessazione della permanenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, sulla base dei predetti parametri, aveva accertato la persistenza del vincolo associativo)" (Sez. 1, Sentenza n. 12907 del 23 novembre 2000, depositati il 2 aprile 2001, Rv. 218440 - 01; conformi: Sez. 4, Sentenza n. 2893 del 7 dicembre 2005, depositata il 25 gennaio 2006, Rv. 232883; Sez.

", Sentenza n. 17100 del 22 marzo 2011, Rv. 250021 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 46103 del 7 ottobre 2014, Rv. 261272 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8461 del 24 gennaio 2017, R. 269121 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1162 del 14 ottobre 2021, depositata il 13 gennaio 2022, Rv. 282661 - 02).

A questa giurisprudenza si sono uniformati i giudici della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avendola correttamente ritenuta applicabile in difetto di un'accertata dissociazione dall'associazione criminale dell'imputato; tuttavia, detti giudici hanno ritenuto che l'operatività della suddetta associazione non risulta dimostrata oltre l'anno 2007 e che la permanenza della condotta criminosa del Sarica accertata deve ritenersi arrestata all'autunno del 2007.

Dunque, in nessun caso il reato attribuito all'imputato si sarebbe prescritto, come affermato nel motivo di ricorso in esame, ove si sostiene che "anche tenendo conto dell'innalzamento della pena massima nella misura di dieci anni di reclusione, r retrodatando all'anno 2006 la sua decorrenza, la prescrizione si sarebbe realizzata ancor prima della lettura del dispositivo in appello (pena massima anni 10, aumentata di un quarto, anni 12 e mesi 6 di reclusione)".

E infatti, i termini di prescrizione del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso protrattasi fino al 2007 (o anche al 2006) non sono quelli indicati dal ricorrente, atteso che - ai sensi dell'articolo 157, comma 6, cod. pen. - i termini previsti dal primo comma sono raddoppiati per i reati di cui all'articolo 51, comrni 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., tra i quali è appunto compreso l'articolo 416 bis cod. pen.

Dunque, nella fattispecie, la pena detentiva edittale per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, verificatasi nel 2007, era da 5 a 10 anni di reclusione; perciò il suddetto reato si sarebbe estinto per prescrizione in 20 anni, con la precisazione tuttavia che, ai sensi dell'articolo 160, comma 3, cod. pen., dopo un'eventuale interruzione della causa estintiva, il suddetto termine ventennale ricomincia a decorrere ex novo per intero.

5. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori: gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 novembre 2019, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia resa .dal Tribunale in sede il 14.6.2013, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso Pangallo - Maesano - Favasuli, con esclusione delle contestate aggravanti, rideterminava la pena al predetto inflitta nella misura di anni sette di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata. Secondo i giudici di merito, il contenuto delle conversazioni telefoniche captate avevano provato l'organicità del Sarica al sodalizio mafioso in parola nei termini in cui il medesimo, già inserito nel tessuto organizzativo dell'associazione, veniva descritto quale soggetto che aspirava a un grado di maggiore rilevanza al 'interno della gerarchia 'ndranghetistica, ottenendo in merito rassicurazioni direttamente dal capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, evidenziavano che: il tema dell'avanzamento di carriera all'interno dell'associazione era stato affrontato nel corso della conversazione del 22 settembre 2013, allorché il Sarica riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che si era recato da chi di dovere, il quale lo aveva rassicurato promettendogli che gli sarebbe stato attribuito più del Grosso (identificato in [OSCURATO:PERSONA]); l'imputato, a fronte dell'espressione di stupore dell'interlocutore, aveva manifestato il suo compiacimento e la sua soddisfazione, affermando che di lì in poi sarebbe potuto intervenire per far sentire la sua voce, allorché qualcuno gli avesse fatto qualche rimostranza; il tema dell'avanzamento di carriera del Sarica veniva di nuovo trattato nella conversazione di poco successiva alla prima, intervenuta con [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in Spagna), allorché l'imputato riferiva al capo dell'organizzazione che aveva parlato con chi di dovere ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ma che avrebbe preferito un suo intervento diretto al fine di velocizzare "la procedura" e superare eventuali resistenze, ottenendo rassicurazioni in merito dal Maesano e concordando con questi i tempi e le modalità per mezzo delle quali lo avrebbe messo in contatto con i due soggetti latitanti sopra indicati; nel corso della conversazione del 27 settembre 2003, poi, nuovamente si parlava dell'avanzamento di carriera del Sarica, allorché il Maesano, dopo avere conferito a lungo con il Pangallo sulle problematiche interne all'associazione, aveva interloquito direttamente con il Sarica rassicurandolo sul fatto che avrebbe provveduto al fine di superare la resistenza di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di lamentela da parte dell'imputato, che aveva riferito che quest'ultimo si era determinato nel senso di attribuirgli in termine di "dote" meno di quanto era stato promesso a "Serpicedda" (lana [OSCURATO:PERSONA]); l'argomento del ruolo e del grado del Sarica veniva ripreso, quindi, nella conversazione del 13 dicembre 2003 tra il Maesano e [OSCURATO:PERSONA], allorché quest'ultimo nel comunicare al capo dell'organizzazione degli imprudenti comportamenti del fratello [OSCURATO:PERSONA] e di "Serpicedda" riferiva che il Sarica, indicato dal Romeo con il termine "amico mio", era scontento per le promesse non mantenute nei suoi confronti, essendo stato attribuito ad altri e non a lui un ruolo superiore in seno all'organizzazione; nuovamente, il tema del conferimento al Sarica di una "dote" di maggiore rango veniva in rilievo in altra conversazione del 13 dicembre 2003, allorché il Maesano, interloquendo con il Sarica, una volta appreso che il rito non era stato ancora officiato, aveva comunicato al medesimo di recarsi urgentemente da chi di dovere, dicendo loro che la "procedura" avrebbe dovuto avere i connotati della massima riservatezza e, in particolare, che alla stessa non avrebbe dovuto partecipare un soggetto indicato come "il vecchio" e che, quindi. il "contratto" si sarebbe dovuto fare/un un ristretto ambito familiare; riferiva, poi, che, essendo loro padroni, non vi era la necessità della presenza di tale soggetto e che, perciò, avrebbe fatto a meno di chiamarlo anche per evitare che la telefonata venisse eventualmente intercettata. I suddetti giudici ritenevano che i plurimi riferimenti al tema dell'avanzamento di carriera 'ndranghetistica del Sarica, in particolare della sua accesa rivalità con altri soggetti intranei all'organizzazione quali [OSCURATO:PERSONA] e lana [OSCURATO:PERSONA], contenuti nelle conversazioni auto ed etero accusatorie intercettate attestavano l'inserimento del Sarica nell'associazione mafiosa in parola, potendo, a ragion di logica, solo un soggetto già affiliato aspirare al conferimento di una "dote" di rango superiore nell'ambito di un sodalizio connotato dalle caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Aggiungevano che il Sarica era stato colui che si era occupato di mettere in contatto il capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto in Spagna, con i latitanti Pangallo e Verno, questi ultimi destinatari di preziosissime comunicazioni da parte del primo per il mantenimento dell'operatività del sodalizio in un momento in cui la cosca viveva una situazione di particolare fibrillazione e di difficoltà a causa della detenzione all'estero del suo elemento di vertice e dello stato di latitanza dei suoi maggiorenti, per cui era imprescindibile che i predetti si mantenessero nel territorio di influenza senza farsi catturare. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, i difensori di fiducia dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] nell'atto a sua firma ha formulato due distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, "ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. con riferimento all'elemento oggettivo della partecipazione al sodalizio criminale".Ha, in proposito, osservato che già con la sentenza delle Sezioni Unite Mannino la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi; che tale principio è stato più volte riaffermato nella giurisprudenza di legittimità: è stato, infatti, specificato che, al fine dell'accertamento della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, occorre tenere conto del contributo del singolo partecipante, il quale non può risolversi in un dato meramente formale destinato a essere inteso in termini puramente astratti ma deve essere concretamente calato all'interno del sodalizio esaminato, rilevando a tal fine solo il contributo che incida sull'esistenza e sullo svolciimento delle attività del sodalizio. Ha, quindi, sostenuto che, poiché la condotta tipica del reato di associazione mafiosa deve essere capace di provocare un'offesa al bene giuridico protetto, non è possibile considerare un soggetto compartecipe sol perché abbia fatto da tramite tra persone comprovate come mafiose; che tale principio, affermato con la sentenza n. 15236 del 2011 della Corte di cassazione, avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, con la conseguenza che l'evidenziata condotta posta in essere dal Sarica non avrebbe potuto essere ritenuta condotta tipica del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; che, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, "ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento" (Cass. n. 26306 del 2018). 3.2. Con il secondo motivo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, "ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. per mancanza e manifesta illogicità" della motivazione. Ha, al riguardo, sostenuto che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto le sue conclusioni facendo riferimento ad affermazioni, poco chiare, rese da soggetti coinvolti nella vicenda; che la sentenza sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che da tali affermazioni dovrebbe dedursi "inequivocabilmente" che il Sarica, parlando con le suddette persone, si riferisse a "doti" di 'ndrangheta e a riti di affiliazione, dei quali, invece, non sarebbe stato fatto alcun cenno e, altresì, che le stesse costituirebbero dichiarazioni auto accusatorie; che, in ogni caso, il tenore delle suddette dichiarazioni non costituirebbe un indizio né grave né preciso né concordante. 4. [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di ricorso a sua firma ha formulato due distinti motivi. 4.1. Con il primo motivo, ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione di stampo mafioso oggetto di contestazione. Secondo la difesa, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe incompleta e priva di logicità e censurabile sotto i seguenti profili: non è stato individuato un ruolo del Sarica all'interno dell'organizzazione criminale; non viene dedotto il contributo offerto all'associazione e il vantaggio che alla stessa ne sarebbe derivato; non è risolta la problematica della identificazione nel medesimo periodo temporale e con i medesimi soggetti della condotta attiva riferibile all'associazione mafiosa diversa da quella condotta dinamicamente prestata in favore dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 per la quale il Sarica ha già riportato condanna definitiva; non è fornita soddisfacente motivazione in merito alla decifrazione dei dialoghi del 26 e del 27 settembre 2003 ai quali è stato dato significato di attribuzione di maggiore livello gerarchico. Ha, inoltre, osservato che, se la finalità di porre in contatto telefonico il Maesano e i due maggiorenti del medesimo gruppo fosse stata circoscritta a garantire la formazione di un "contratto di famiglia", la condotta del Sarica non sarebbe stata mai mossa in favore dell'associazione o per fornire un contributo alla stessa ma piuttosto ad usum delphini; che, ancora, sarebbe stato necessario accertare se uno dei conversanti fosse il Verno; che la Corte di appello aveva ritenuto preponderante, per l'affermazione di responsabilità del Sarica, il presupposto dell'avanzamento di "dote", che doveva essere inferiore di quella posseduta da lana e superiore a quella conferita a Tripodi, sebbene lo lana era stato assolto dall'accusa di aver preso parte alla medesima associazione con la sentenza resa con il rito abbreviato e il Tripodi era stato assolto dalla medesima Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale, nonché il difetto di motivazione con riferimento agli artt. 157 e 416- bis cod. pen. in relazione alla corretta datazione dell'interruzione della condotta punibile e l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato. Secondo la difesa, la decisione della Corte in merito alla presunzione di mantenimento da parte del Sarica dei contatti con l'associazione di riferimento nonostante lo stato detentivo protrattosi per quasi dieci anni non sarebbe condivisibile perché sarebbe stato pur sempre necessario individuare specifici elementi indica':ivi della perpetuazione dell'organicità dell'imputato al sodalizio; la motivazione, ancora, mostrerebbe i suoi connotati di astrattezza anche laddove ha individuato nelle intercettazioni dell'autunno del 2007 il corrispondente termine di azione del gruppo, non essendo dato sapere quale specifica conversazione, con la sua precisazione temporale, rappresenterebbe l'ultimo atto criminoso o identificativo dell'agire mafioso; la conseguenza di tale omissione sarebbe la mancata declaratoria di prescrizione del reato perché ove la Corte territoriale avesse correttamente verificato che la condotta partecipativa del Sarica si fosse attestata al dicembre 2003, in coincidenza con l'ultima conversazione registrata, o il 17 dicembre 2003 in coincidenza del suo arresto la norma applicabile (ante legem n. 251/2005) sarebbe stata quella che prevedeva una pena massima di anni sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 1. E' infondato il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui il suddetto difensore dell'imputato ha sostenuto che i giudici della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero applicato erroneamente l'art. 416-bis cod. pen. con riferimento all'elemento oggettivo della partecipazione del Sarica al sodalizio criminale. Come si è prima cennato, sia i giudici del primo grado che quelli dell'appello hanno ritenuto che il contenuto delle conversazioni telefoniche captate (sintetizzate nella prima parte della presente decisione) aveva dimostrato l'organicità dell'imputato all'associazione di stampo mafioso Pangallo - Maesano - Favasuli atteso questi, già inserito nel tessuto organizzativo dell'associazione, veniva descritto quale persona che \ aspirava a un grado di maggiore rilevanza all'interno della gerarchia 'ndranghetistica, e che a tal fine aveva ottenuto rassicurazioni direttamente dal capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA]. E però, secondo la tesi difensiva, gli elementi suddetti non sarebbero sufficienti a giustificare una condanna per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, non fornendo la prova che il Sarica si trovasse in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato avesse "preso parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Tale tesi il ricorrente la trae, citando una parte della massima relativa alla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 33748 del 12 luglio 2005; detta decisione tuttavia chiarisce nella motivazione che la partecipazione di una persona a un'associazione per delinquere di stampo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno di quella criminalità, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Più recentemente, sempre le Sezioni unite di questa Corte hanno inoltre stabilito che "la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi"; e hanno precisato che "in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta). (Sez, U, Sentenza n. 36958 del 27 maggio 2021) Orbene, è alla stregua di siffatta giurisprudenza che i giudici del merito hanno affermato la responsabilità penale del Sarica in ordine al delitto di cui all'articolo 416 bis cod. pen. a lui contestato. Come si è riferito sempre nella prima parte della presente decisione, cui si rinvia, detti giudici hanno chiarito che gli svariati riferimenti al tema dell'avanzamento di carriera 'ndranghetistica del Sarica, in particolare della sua accesa rivalità con altri soggetti intranei all'organizzazione quali [OSCURATO:PERSONA] e lana [OSCURATO:PERSONA], risultanti dalle conversazioni auto ed etero accusatorie intercettate, attestavano l'inserimento dell'imputato nell'associazione mafiosa in parola, potendo, a ragion di logica, solo un soggetto già affiliato aspirare al conferimento di una "dote" di rango superiore nell'ambito di un sodalizio connotato dalle caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. A tale elemento di indubbia gravità, sempre detti giudici hanno aggiunto altro elemento non meno grave e cioè che il Sarica aveva messo in contatto il capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto in Spagna, con i latitanti Pangallo e Verno, questi ultimi destinatari di preziosissime comunicazioni da parte del primo per il mantenimento dell'operatività del sodalizio.Ora, ad avviso di questo Collegio, la suddetta motivazione oltre ad essere assolutamente logica, è rispettosa delle regole giuridiche stabilite dalle Sezioni unite, prima evidenziate e, pertanto, regge alle censure difensive. 2. E' invece inammissibile il secondo motivo di ricorso proposi:o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui il suddetto difensore del Sarica sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui i giudici del secondo grado avrebbero tratto il convincimento che l'imputato era un affiliato della cosca ‘ndranghetistica Pangallo - Maesano - Favasuli, facendo riferimento ad affermazioni, poco chiare, rilevate nelle intercettazioni telefoniche rese da soggetti coinvolti nella vicenda. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 5 ottobre 2021, Rv. 282337; conforme a Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26 febbraio 2015, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 4 ottobre 2016, Rv. 268389; Sentenza n. 3643 del 1997, Rv. 209620 - 01; Sentenza n. 35680 del 2005, Rv. 232576 - 01; Sentenza n. 117 del 2006, Rv. 232626 - 01; Sentenza n. 15396 del 2008, Rv. 239636 - 01; Sentenza n. 17619 del 2008, Rv. 239724 - 01; Sentenza n. 11794 del 2013, Rv. 254439 - 01; Sentenza. n. 35181 del 2013, Rv. 257784 - 01; Sentenza n. 46301 del 2013, Rv. 258164 - 01). Ciò posto, il Collegio osserva che il motivo in esame è inammissibile perché tende a dare una diversa interpretazione alle pur chiare conversazioni intercettate, puntualmente riportate nel provvedimento impugnato, dalle quali i giudici del merito, con una doppia conforme, hanno logicamente desunto che il Sarica era un affiliato della associazione criminale di stampo mafioso in esame e che, all'interno della stessa, si dava da fare per ottenere un aumento di grado e di rilevanza criminale. 3. E' del pari infondato il primo motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui il suddetto difensore ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione di stampo mafioso oggetto di contestazione. In relazione a tale censura, valgono le considerazioni svolte nella motivazione relativa all'analogo motivo di ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ma in aggiunta alle stesse il Collegio osserva che, nel caso concreto, la sentenza di primo grado e quella d'appello sono giunte alle medesime conclusioni in tema di responsabilità del Sarica e che, in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di questa Corte "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma 'di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" ( Sez. 2, Sentenza n.5336 del 9 gennaio 2018, Rv. 272018 - 01; conformi: Sez. 4, Sentenza n. 44765 del 22 ottobre 2013, Rv. 256837 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 35963 del 3 dicembre 2020, Rv. 280155 - 01). Ciò posto, si osserva che i giudici del secondo grado, dopo avere elencato le doglianze difensive contenute nei motivi di appello e reiterate nel presente giudizio, hanno risposto a tutte le suddette censure. In particolare, la sentenza di secondo grado ha riportato il contenuto delle telefonate intercorse tra il Sarica e [OSCURATO:PERSONA], indiscusso capo del sodalizio criminoso, e tra lo stesso imputato e [OSCURATO:PERSONA], sodale di quell'associazione c:riminale (cfr. pagine 15- 21 della sentenza impugnata); e i detti giudici hanno risposto con dovizia di argomenti alle censure difensive secondo le quali le difese del Sarica avevano eccepito che nelle suddette conversazionÈ non si faceva riferimento a doti o cariche di ‘ndrancheta o che l'imputato avesse richiesto il sostegno del Maesano per un avanzamento nella sua carriera delinquenziale o a doglianze comunque riguardanti l'interpretazione di singole frasi delle conversazioni relative alle dette intercettazioni. Non è il caso - per ovvi motivi - di riportare in questa sede tutte le suddette argomentazioni dei giudici della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine 21-36 della sentenza impugnata), sembrando sufficiente evidenziare che i suddetti giudici non sono incorsi in alcun travisamento delle risultanze probatorie e sottolineare che anzi gli stessi si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, che resiste perciò alle censure del ricorrente sul punto. Resta da osservare - con riferimento alla doglianza in esame - che le conclusioni cui sono giunti i giudici dell'appello consentono di escludere il rilievo difensivo relativo alla possibile correlazione delle conversazioni intercettate con l'attività svolta dal Sarica quale partecipante ad altra associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, per la quale l'imputato ha riportato condanna definitiva. In ordine a tale deduzione difensiva, i giudici della Corte di appello hanno logicamente osservato che il contenuto delle conversazioni intercettate e e dinamiche relative al conferimento di cariche 'ndranchetistiche e alla pretesa di avanzamento nella carriera criminale sono del tutto estranee alle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e sono invece tipiche della criminalità di stampo mafioso calabrese.E tale logico ragionamento resiste del pari alla doglianza in esame. 4. Infine, è inammissibile il secondo motivo di ricorso proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui il suddetto difensore del Sarica ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale, nonché il difetto di motivazione con riferimento all'omessa dichiarazione di prescrizione del reato. Tale censura è inammissibile in quanto manifestamente infondata. Secondo la tesi difensiva, i giudici del merito avrebbero errato a sostenere che l'imputato aveva continuato a far parte dell'associazione criminale a lui contestata anche durante la sua detenzione, protrattasi per quasi dieci anni, pur non avendo individuato specifici elementi indicativi della perpetuazione dell'organicità del Sarica al sodalizio. Quanto sopra premesso, il Collegio osserva che - sempre secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - "in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento. (Fattispecie in tema di cessazione della permanenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, sulla base dei predetti parametri, aveva accertato la persistenza del vincolo associativo)" (Sez. 1, Sentenza n. 12907 del 23 novembre 2000, depositati il 2 aprile 2001, Rv. 218440 - 01; conformi: Sez. 4, Sentenza n. 2893 del 7 dicembre 2005, depositata il 25 gennaio 2006, Rv. 232883; Sez. ", Sentenza n. 17100 del 22 marzo 2011, Rv. 250021 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 46103 del 7 ottobre 2014, Rv. 261272 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8461 del 24 gennaio 2017, R. 269121 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1162 del 14 ottobre 2021, depositata il 13 gennaio 2022, Rv. 282661 - 02). A questa giurisprudenza si sono uniformati i giudici della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avendola correttamente ritenuta applicabile in difetto di un'accertata dissociazione dall'associazione criminale dell'imputato; tuttavia, detti giudici hanno ritenuto che l'operatività della suddetta associazione non risulta dimostrata oltre l'anno 2007 e che la permanenza della condotta criminosa del Sarica accertata deve ritenersi arrestata all'autunno del 2007. Dunque, in nessun caso il reato attribuito all'imputato si sarebbe prescritto, come affermato nel motivo di ricorso in esame, ove si sostiene che "anche tenendo conto dell'innalzamento della pena massima nella misura di dieci anni di reclusione, r retrodatando all'anno 2006 la sua decorrenza, la prescrizione si sarebbe realizzata ancor prima della lettura del dispositivo in appello (pena massima anni 10, aumentata di un quarto, anni 12 e mesi 6 di reclusione)". E infatti, i termini di prescrizione del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso protrattasi fino al 2007 (o anche al 2006) non sono quelli indicati dal ricorrente, atteso che - ai sensi dell'articolo 157, comma 6, cod. pen. - i termini previsti dal primo comma sono raddoppiati per i reati di cui all'articolo 51, comrni 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., tra i quali è appunto compreso l'articolo 416 bis cod. pen. Dunque, nella fattispecie, la pena detentiva edittale per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, verificatasi nel 2007, era da 5 a 10 anni di reclusione; perciò il suddetto reato si sarebbe estinto per prescrizione in 20 anni, con la precisazione tuttavia che, ai sensi dell'articolo 160, comma 3, cod. pen., dopo un'eventuale interruzione della causa estintiva, il suddetto termine ventennale ricomincia a decorrere ex novo per intero. 5. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p.,
Sentenza Cassazione n. 30218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris