CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30604/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 21121-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ape legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazidne, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], c2eLtivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 2807/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI: depositata il 04/02/2015 R.G.N. 6997/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del /02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] adì il Comune di Corato per sentire accertare l'illegittimità dell'inquadramento nella categoria B3 c.c.n.l. Regioni ed Autonomie locali del 31.3.1999 in luogo della categoria C c.c.n.l. cit. e per la condanna dell'Amministrazione convenuta alle correlate differenze retributive, oltre accessori 2. il Tribunale respinse la domanda; 3. la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione, ha dichiarato il diritto dell'appellante all'inquadramento nella categoria C del c.c.n.l. Enti locali 1998/2001 e condannato il Comune convenuto ad operare il predetto inquadramento ed a corrispondere le differenze retributive oltre accessori; 3.1. ha ritenuto la Corte di merito che alla stregua del disposto dell'art. 7, comma 4, c.c.n.l. Regioni ed Autonomie locali del 31.3.1999, interpretato alla luce della dichiarazione congiunta n. 5 delle part stipulanti, al [OSCURATO:PERSONA], per la attività di vigilanza in materia urbanistico ambientale pacificamente espletata, spettasse, l'inquadramento nella categoria C del c.c.n.I.; l'inquadramento nella categoria B, attribuito dal Comune si connotava, infatti, per la prevalenza della componente operativa rispetto a quella concettuale, propria del profilo di agente tecnico rivestito dal [OSCURATO:PERSONA], richiedente specifica professionalità, necessità di aggiornamento, autonomia e responsabilità diretta sui processi operativi; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Comune di Corato sulla base di due motivi, formulando istanza di riammissione in termini in relazione alla notifica del ricorso per cassazione sul presupposto della tardività del ricorso per cassazione in quanto spedito per la notifica oltre il termine di decadenza del 3 agosto 2015 a fronte della pubblicazione della sentenza di appello i avvenuta il 4 febbraio 2015; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] nella memoria depositata ha eccepito la improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata notifica della sentenza di appello che assume depositata con il controricorso; Considerato che 1. la domanda di rimessione in termini formulata dal Comune di Corato è inammissibile per difetto di interesse; il ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 28.9.2015, è infatti tempestivo in quanto proposto nel prescritto termine di un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello, avvenuta in data 4 febbraio 2015; il termine annuale trova applicazione in ragione della data di deposito del ricorso di primo grado, il 28.12.2006 ( v. controricorso, pag.1) antecedente al 4 luglio 2009; tale ultima data rappresenta il discrimine temporale per la operatività della modifica dell'art. 327 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 46 della I. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale; esso, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. 19979/2018, 15741/20139); 2. è da respingere la eccezione di improcedibilità del ricorso, per omesso deposito della sentenza notificata, formulata dal [OSCURATO:PERSONA] nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.l. cod. proc. civ.; parte ricorrente ha, infatti, allegato che la sentenza di appello non gli era stata notificata e la circostanza non risulta smentita dalla documentazione in atti; alcun rilievo assume infatti "l'Avviso di notifica di sentenza civile" in data 23.2. 2015, redatto ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 1229/1959, dall'ufficiale giudiziario, dal quale risulta che la notifica della sentenza di appello è stata effettuata, su istanza del procuratore del [OSCURATO:PERSONA], direttamente al Comune di Corato; tale notifica, in quanto non effettuata presso il procuratore costituito, era quindi inidonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. Sez. Un. 12898/2011, 10026/2010), alla verifica del rispetto del quale è preordinata la prescrizione dell"art. 369 cod. proc. civ. che sanziona con la improcedibilità del ricorso il mancato deposito della sentenza notificata; 3. con il primo motivo parte ricorrente deduce difetto di giurisdizione, inammissibilità e improcedibilità dell'azione, violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d. Igs n. 165/2001; 4. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 4 c.c.n.l. comparto regioni ed enti locali del 1.3.19999 e dell'art. 52 d. Igs n,. 165/2001; censura la sentenza impugnata per non avere valorizzato, al fine dell'inquadramento del dipendente, la qualifica di provenienza del [OSCURATO:PERSONA] anziché conferire rilievo alle mansioni in concreto espletate dallo stesso; contesta, inoltre, lo stesso svolgimento delle mansioni di vigilanza da parte del dipendente; 5. il primo motivo di ricorso è inammissibile; 5.1. la eccezione di difetto di giurisdizione risulta preclusa per essersi sulla relativa questione formato il giudicato implicito; il Comune di Corato, vittorioso in primo grado, nel resistere all'appello principale del [OSCURATO:PERSONA] non ha infatti proposto appello incidentale onde far valere, in via condizionata, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario che aveva respinto nel merito la originaria domanda. Trova pertanto applicazione il condivisibile indirizzo di questa Corte secondo il quale allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. 2605/2018, 22097/2013, 17056 /2013); 5.2. il motivo è inoltre infondato nel merito sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al quale l'art. 63 d. Igs n. 165/2001 devolve tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA] indicate dall'art.1 comma 2 d. Igs cit., nell'ambito delle quali gli è riconosciuto il potere di disapplicazione degli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi (Cass. Sez. Un. 15276/2017, Sez. Un. 15427/2014); 5.3. la censura fondata sulla mancata impugnazione delle delibere 220/1984 e 35/1992, con le quali l'ente aveva proceduto alla determinazione delle aree di attività e proceduto all'assegnazione delle qualifiche funzionali, è inammissibile per non avere parte ricorrente, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., indicato se ed in quale atto del giudizio di merito tali documenti erano stati prodotti e per avere omesso di trascriverne o riportarne per riassunto il contenuto (Cass. 29093/2018, 195/2016, 16900/2015, 26174/ 2014, 22607/2014, Sez. Un. 7161/2010); tale censura è comunque priva di pregio alla luce di quanto si esporrà in relazione al secondo motivo di ricorso relativo alla corretta interpretazione del contratto collettivo di comparto; 6. il secondo motivo di ricorso è da respingere;6.1. la censura con la quale si deduce violazione dell'art. 52 d. igs. n. 165/2001, a mente del quale l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, non è pertinente con le ragioni della decisione; nello specifico, infatti, il giudice di appello non ha affatto inteso attribuire rilievo prevalente, rispetto all'inquadramento formale del [OSCURATO:PERSONA] quale Agente tecnico, alle mansioni di vigilanza in concreto dallo stesso svolte, ma si è limitato ad evidenziare che all'atto del passaggio dal sistema delle qualifiche funzionali a quello per categorie, regolato dal contratto collettivo del marzo 1999, occorreva tenere conto della dichiarazione congiunta delle parti stipulanti in relazione al criterio di individuazione del personale beneficiario dell'art. 7, comma 4 e che tanto conduceva all'inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] nella categoria C; 6.2. la interpretazione del giudice di merito alla base dell'accoglimento della domanda del [OSCURATO:PERSONA] è condivisibile; l'art. 7 c.c.n.l. comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rubricato "norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione", per quel che qui rileva stabilisce che il personale in servizio è inserito nel nuovo sistema di classificazione con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale ed al trattamento economico fondamentale in godimento " secondo le prescrizioni delle allegata tabella C" (comma 1); al comma quarto si prende in considerazione espressamente il personale dell'area di vigilanza, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale, prevedendone l'inquadramento nella ex sesta qualifica funzionale con decorrenza dal 1.1.1998 e, l'inquadramento nella categoria C "con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL...". Con la dichiarazione congiunta n. 5 le parti stipulanti hanno chiarito che, ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 7 c.c.n.l., "per personale addetto all'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana ..."; 6.3. dalla piana lettura del disposto dell'art. 7, comma 4, c.c.n.l. in una con la dichiarazione congiunta, si evince che in relazione alla (ri) classificazione nel nuovo ordinamento per categorie del personale in servizio, il criterio da utilizzare nell'identificazione del personale addetto all'area di vigilanza, da inquadrare nella categoria C, è rappresentato dallo svolgimento di attività, di prevenzione, controllo e repressione nelle materie indicate tra le quali quella di polizia urbana; tale interpretazione, oltre ad essere coerente con il dato testuale risulta, come evidenziato dalla Corte di merito, quella più aderente agli specifici contenuti professionali della categoria C rispetto alla categoria B; mentre quest'ultima è connotata dall'espletamento di compiti di natura prevalentemente operativa " con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi", l'inquadramento nella categoria C richiede, tra l'altro, la necessità di conoscenze monospecialistiche e lo svolgimento di compiti con contenuto di concetto e responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi / amministrativi ; tali caratteri sono riconoscibili nell'attività in concreto espletata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, secondo quanto ricostruito dalla Corte di merito, con accertamento non validamente censurato dall'odierno ricorrente mediante la deduzione di vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si era sempre occupato di controllo delle costruzioni edili in relazione alla loro conformità ai progetti e alle prescrizioni edilizie vigenti, alla repressione dell'abusivismo edilizio, alla istruzione delle pratiche di condono edilizio, ecc.;6.4. infine è inammissibile, per la sua genericità ed in quanto esprime un mero dissenso valutativo, la censura intesa a contestare, sul presupposto di una differenziazione tra attività di polizia urbana e attività in materia urbanistica la riconducibilità dell'attività di vigilanza svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all'ambito di quelle individuate dalla richiamata dichiarazione congiunta; 6.5. le ulteriori censure articolate sono inammissibili in quanto fondate su atti e documenti non evocati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. mediante indicazione del luogo di deposito nell'ambito del giudizio di merito e trascrizione o esposizione per riassunto in termini compiuti del relativo contenuto (Cass. 29093/2018, 195/2016, 16900/2015, 26174/ 2014, 22607/2014, Sez. Un. 7161/2010); 7. al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019, in motivazione); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.250,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor