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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03638/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 30670-2024 - Rel.

Borrelli - Ud. 27.11.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli che, dichiarando il non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità in ordine al reato di cui al capo 4) dell'imputazione, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), omicidio aggravato (capo 2), detenzione illegale di armi (capo 3) e violenza privata (capo 4); Preso atto del motivo aggiunto tempestivamente depositato.

Considerato che le argomentazioni dedotte nella prima parte dell'unico motivo di ricorso e nel motivo aggiunto - con cui il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, l'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondate perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, scelte che sono state congruamente motivate (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Considerato che le censure mosse nella seconda parte del motivo di ricorso - con cui si sostiene che la recidiva contestata al momento del rinvio a giudizio debba essere revocata in virtù dell'ampio lasso temporale intercorrente tra la commissione dei fatti e il percorso collaborativo intrapreso dal ricorrente negli ultimi anni - sono inammissibili perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 30670-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli che, dichiarando il non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità in ordine al reato di cui al capo 4) dell'imputazione, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), omicidio aggravato (capo 2), detenzione illegale di armi (capo 3) e violenza privata (capo 4); Preso atto del motivo aggiunto tempestivamente depositato. Considerato che le argomentazioni dedotte nella prima parte dell'unico motivo di ricorso e nel motivo aggiunto - con cui il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, l'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondate perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, scelte che sono state congruamente motivate (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato che le censure mosse nella seconda parte del motivo di ricorso - con cui si sostiene che la recidiva contestata al momento del rinvio a giudizio debba essere revocata in virtù dell'ampio lasso temporale intercorrente tra la commissione dei fatti e il percorso collaborativo intrapreso dal ricorrente negli ultimi anni - sono inammissibili perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d
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