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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 03681/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha confermato l'ordinanza emessa in data 21 settembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] e quella degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 512-bis, 416- bis.1 cod. pen., perché in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] mantenevano fittiziamente la titolarità del ristorante "[OSCURATO:PERSONA] del Pirata", ubicato in Bagnara, in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. che era però fino a quel momento gestita da [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, poiché erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i reali ed unici proprietari dello stesso, con l'aggravante di avere agevolato la cosca "Alvaro" di Sinopoli (in data 15 marzo 2019, giorno della stipula della scrittura privata con consegna anticipata del prezzo di vendita).

2. La Corte di Cassazione con sentenza emessa in data 4 maggio 2021 annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari nei confronti dei predetti ricorrenti, per la carenza di accertamento degli elementi strutturali del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, poiché non erano state chiarite le ragioni che avevano determinato [OSCURATO:PERSONA] e Salerno a concludere il rogito notarile successivamente alla stipula della scrittura privata, nonostante che le autorizzazioni necessarie per la riapertura del ristorante non fossero state rilasciate, sebbene previste come condizione contrattuale per il perfezionamento della vendita del ristorante, e sebbene il Salerno fosse risultato impegnato in altra attività commerciale analoga ed il [OSCURATO:PERSONA], si sostiene, avesse deciso di abbandonare l'affare.

Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza qui impugnata, ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria ripercorrendo la ricostruzione della vicenda alla base della imputazione del reato di intestazione fittizia di beni, ribadendo che anche dopo la stipula del rogito con cui il ristorante veniva acquistato a proprio nome da [OSCURATO:PERSONA], la dissimulazione dell'intestazione permaneva per [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione all'affare restava occulta, pur avendo contribuito al pagamento di parte del prezzo di vendita, versato al venditore per l'importo di 42.500,00.

La tesi difensiva del successivo abbandono dell'affare da parte del [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe comprovata da alcun elemento obiettivo con riguardo alle modalità con cui sarebbero state regolate le restituzioni delle somme già versate dal [OSCURATO:PERSONA].

Si ribadiva, inoltre, che la scrittura privata del 14 marzo 2019 aveva prodotto effetti traslativi immediati, essendo stata solo risolutivannente condizionata al mancato conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative per l'agibilità del ristorante che era chiuso dal 2018, e che oltre alla dissimulazione della cointestazione al [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quindi come tale esposto all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, ulteriore profilo di simulazione fittizia era ravvisabile nell'occultamento temporaneo dell'effetto traslativo nel periodo compreso tra la sottoscrizione della scrittura privata e la stipula del definitivo.

In ordine alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] avesse deciso di intestare il ristorante a sé medesimo anzichè alla società del figlio (la LD Immobiliare di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]), come emerso nella fase della scruttura preliminare, poteva spiegarsi per effetto della intervenuta assoluzione in grado di appello medio tempore intervenuta nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA] nel processo "Xenopolis", ed in ogni caso detto mutamento essendo sopravvenuto rispetto alla consumazione del reato doveva ritenersi irrilevante, essendo il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. reato istantaneo ad effetti permanenti, che doveva ritenersi integrato anche dalla simulazione dei soggetti intestatari del ristorante durante il periodo decorso tra la sottoscrizione della scrittura privata in data 15 marzo 2019, da ritenersi a effetto traslativo immediato, e la stipula del definitivo in data 18 novembre 2019, con il quale veniva di fatto ratificata la vendita del ristorante da parte del Salerno e l'acquisto da parte dei due "ndranghetisti" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi operazione finalizzata all'affermazione del potere della [OSCURATO:PERSONA] tramite l'infiltrazione nell'economia legale del territorio.

3. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati.

3.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione per illogicità con riferimento alla dimostrazione degli elementi, oggettivo e soggettivo, integrativi del reato di trasferimento fraudolento di valori, in quanto le risultanze probatorie (le intercettazioni telefoniche) dimostrano che la stipula del definitivo è stata preceduta dalla stipula di un preliminare in attesa del perfezionamento delle condizioni cui era stato sopposto il trasferimento del ristorante.

Solo quando la parte acquirente ha avuto rassicurazioni sulla fattibilità dell'intervento in sanatoria ha deciso di procedere al pagamento residuo della parte del prezzo dovuta al venditore per dare seguito alla ristrutturazione del locale.

L'intento simulatorio è contraddetto sia dalla natura soltanto obbligatoria degli effetti conseguenti alla stipula del preliminare, sia dalle modalità complessive dell'operazione realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] con l'impiego di somme tracciabili, avendo pagato con assegni bancari e bonifici ed avendo da sempre reso palese il suo interesse all'acquisto del ristorante, la cui intestazione a proprio nome con la stipula del rogito definitivo oltre a contraddire la finalità elusiva rappresenta la fisiologica evoluzione dell'affare, considerato che il ristorante è sempre rimasto chiuso e non ha mai prodotto redditi durante la fase precedente alla stipula del rogito.

Mentre incoerenti sono anche le argomentazioni contrarie del Tribunale sulle ragioni della intestazione palese in sede di rogito che sarebbero state illogicamente ricondotte alla conferma dell'assoluzione in grado di appello, laddove solo il passaggio in giudicato dell'esito assolutorio avrebbe potuto giustificare tale cambiamento di programma, ove lo scopo della stipula del preliminare fosse stato effettivamente quello di eludere le misure di prevenzione patrimoniale previste dalla normativa antimafia.

3.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge in relazione alle norme di cui agli artt. 1463 e 1465 cod. civ. in tema di contratti a prestazioni corrispettive nel caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, atteso che la vendita del ristorante era stata sospensivamente condizionata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la ripresa delle attività commerciali, in caso contrario [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto restituire la somma di euro 25 mila.

Si deve, quindi, ritenere che l'effetto traslativo era stato effettivamente posticipato rispetto a tale condizione, senza alcuna simulazione.

Inoltre, si osserva che l'art. 512-bis cod. pen. presuppone che i beni oggetto dell'intestazione fittizia siano concretamente suscettibili di confisca di prevenzione, e che pertanto occorre verificare la provenienza delle risorse economiche impiegate oltre la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione.

Sotto tale profilo, il ricorrente evidenzia, invece, che il [OSCURATO:PERSONA] era titolare di una impresa edile che eseguiva lavori per la pubblica amministrazione, sicchè il Salerno non poteva mai rappresentarsi che il predetto potesse essere destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale.

4. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati.

4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. avendo la Corte di Cassazione ritenuto essenziale l'accertamento delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] prese parte al rogito notarile nella qualità di acquirente del ramo di azienda.

Il Tribunale reggino con motivazione apparente ha cercato di dimostrare la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle fasi iniziali della trattativa, nonché la pretesa degli acquirenti di tenere celata l'operazione commerciale in corso, senza accertare se il ricorrente dopo la partecipazione all'iniziale trattativa si fosse allontanato dal progetto, non avendo preso parte alla stipula del definitivo tenuto conto che le intercettazioni danno conto della necessità di restituzione al medesimo dell'importo conferito.

Si obietta poi che la scrittura privata non ha avuto alcun effetto traslativo immediato ma solo effetti obbligatori e che la redazione del rogito notarile rappresenta l'epilogo di una nuova e diversa trattativa alla quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto estraneo, avendo il [OSCURATO:PERSONA] deciso di acquistare il bene anche dopo il mancato rilascio delle concessioni amministrative ostative alla riapertura del ristorante.

Mentre la valorizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che il rogito rappresentava solo la formalizzazione dello stesso atto negoziale redatto in forma di scrittura privata non tiene conto del sopravvenuto recesso di [OSCURATO:PERSONA] dovuto al mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative.

Inoltre, andava chiarito se il contributo del [OSCURATO:PERSONA] all'affare fosse antecedente o solo successivo alla sottoscrizione della scrittura privata, atteso che in questo secondo caso non vi sarebbe spazio per ravvisare un suo concorso nella commissione del reato, consumatosi per effetto di detto preliminare accordo.

Sotto altro profilo si rileva che la conversazione ambientale del 12 marzo 2019 n. 222 tra Cuppari e [OSCURATO:PERSONA] dimostra che lo scopo della stipula del preliminare era solo di evitare che i dirigenti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] potessero ostacolare il rilascio delle licenze, ove fosse stata formalizzato il trasferimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] a causa del contezioso in corso tra quest'ultimo e l'ente comunale; sul punto l'ordinanza impugnata non ha fornito alcuna risposta.

Infine, anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata motivata sulla base di mere presunzioni, desunte dal coinvolgimento del ricorrente nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. senza considerare che il denaro impiegato era frutto dell'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA].

5. Va rilevato che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Attinà, difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in cancelleria a mezzo p.e.c. motivi nuovi con cui ribadiscono le medesime censure a supporto della dedotta inosservanza da parte del Tribunale in sede di rinvio del disposto annullamento con cui si chiedeva di approfondire gli elementi da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere il socio occulto del [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto del ramo di azienda e se tale accordo fosse intervenuto prima o dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 15 marzo 2020.[OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono fondati per le assorbenti ragioni di seguito indicate.

Si deve preliminarmente osservare che il giudice del riesame cautelare, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al Pubblico Ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia e altro, Rv. 251015).

2. Dopo l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, la vicenda dell'acquisto del ristorante facente capo alla società gestita da [OSCURATO:PERSONA] è stata ricostruita dal Tribunale in modo difforme da come descritta nell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero.

Secondo l'imputazione accusatoria posta a base dell'ordinanza cautelare, l'acquisto del ristorante, avvenuto tramite la sottoscrizione della scrittura privata del 15 marzo 2019, avrebbe realizzato una intestazione fittizia in capo al cedente, [OSCURATO:PERSONA], per occultare il subentro nella titolarità del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali unici e reali proprietari dello stesso, con la duplice finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio.

L'impostazione seguita nell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, in adesione alla richiesta del Pubblico Ministero, è stata però evidentemente messa in crisi dalle emergenze evidenziate dalla difesa e dall'esecuzione del sequestro che avevano contraddetto l'assunto secondo cui alla scrittura privata di compravendita del predetto esercizio commerciale non avrebbe fatto seguito la stipula del rogito notarile, nonostante la riapertura del ristorante.

Al contrario era stato verificato che dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 15 marzo 2019, in data 18 novembre 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva definitivamente ceduto a [OSCURATO:PERSONA] con regolare atto pubblico il bene in questione, nonostante l'assenza delle autorizzazioni amministrative che erano state inizialmente previste come condizione risolutiva di efficacia dell'atto traslativo nella scrittura privata del 15 marzo 2019.Ne risultava, quindi, palesemente contradetta la finalità elusiva di detta scrittura privata con riferimento alla dissimulazione della veste di acquirente del [OSCURATO:PERSONA], considerato altresì che la stipula della scrittura privata si prestava a diverse chiavi di lettura, trattandosi dell'atto di trasferimento di un esercizio commerciale in stato di abbandono, per problemi di licenze amministrative, che ne avevano impedito l'utilizzo, tanto da essere stata prevista quale condizione di efficacia del contratto proprio la regolarizzazione sul piano amministrativo che richiedeva costosi interventi di ristrutturazione edilizia che sarebbero stati sostenuti a spese degli acquirenti.

Nonostante tali nuove emergenze, considerate in sede di annullamento con rinvio quali indici di incongruenza della ricostruzione fattuale nei termini di una intestazione fittizia schermata dalla simulazione realizzata attraverso l'interposizione fittizia del venditore ([OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale ha nuovamente confermato l'ordinanza genetica della misura, in parte valorizzando in modo congetturale l'idea di una modifica del piano delittuoso in corso d'opera da parte del [OSCURATO:PERSONA], ed in parte aderendo ad una nuova impostazione del diverso ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], non più quale socio occulto rispetto all'apparente intestazione del bene in capo alla società gestita dal Salerno, ma quale unico titolare del ristorante, nell'ottica mutata di realizzare uno schermo dell'intestazione pro quota del ristorante in capo al [OSCURATO:PERSONA], quale contitolare occulto nell'operazione negoziale di acquisto del ristorante.

Risulta, quindi, evidente che l'opera di rimodulazione della ipotesi accusatoria, oltre a presentare intrinseche incongruenze — già evidenziate in sede di annullamento - con riferimento alla ricostruzione delle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di rendere palese la sua posizione di acquirente del bene, basata su argomenti di carattere congetturale riferiti agli esiti dei procedimenti penali a suo carico per associazione mafiosa, si pone in contrasto con il principio secondo cui non compete al Tribunale dell'impugnazione cautelare procedere a modificazioni fattuali della contestazione.

L'incertezza sull'effettiva sussistenza della finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale, sottesa alla scrittura provata del 15 marzo 2019, emersa dai riferimenti nelle intercettazioni a ragioni differenti che avrebbero indotto il [OSCURATO:PERSONA] ad attendere l'esito delle procedure amministrative per il rilascio delle necessarie licenze prima di rendere palese l'acquisto del ristorante (vedi pag. 4 dell'ordinanza impugnata), tradisce nel contempo la carenza di un quadro indiziario qualificato dalla necessaria solidità e gravità dell'ipotesi accusatoria descritta nell'imputazione del Pubblico Ministero.

Né tale carenza può essere superata attraverso una non consentita rinnodulazione dei fatti da parte del Tribunale, che presuppone la modifica della veste di socio occulto in capo al [OSCURATO:PERSONA] e l'attribuzione al predetto della veste differente di socio palese dell'altro socio, [OSCURATO:PERSONA], divenuto l'unico soggetto la cui veste di socio sarebbe dovuta rimanere occulta.

Senza considerare l'ulteriore singolarità di una intestazione fittizia di una quota di contitolarità del bene, in capo ad un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), che nell'impostazione originaria dell'accusa viene indicato anch'esso come un soggetto appartenente all'associazione mafiosa.

Una tale impostazione risulta incoerente rispetto alle finalità elusive che devono improntare la intestazione fittizia di un bene che si intenda sottrarre alle misure di prevenzione patrimoniale, e che presuppongono che l'interposto sia un soggetto insospettabile, immune dal pericolo di sottoposizione a tali provvedimenti.

Va, in definitiva, ribadito che resta precluso al Giudice del riesame modificare - come avvenuto nel caso sottoposto all'esame di questa Corte - la struttura del fatto-reato, posto alla base della misura cautelare adottata, senza che-una tale ri , diversa ricostruzione dei fatti non sia stata prima vagliata dal fnM. e fatta propria in una nuova richiesta di applicazione della misura cautelare, o in alternativa, quanto meno attraverso una modifica dell'imputazione formalizzata nel corso del procedimento per il riesame della misura cautelare (Sez.2. n. 35356 del 26/05/2010, Susco, Rv. 2482399).

3. In conclusione, tenuto anche conto del carattere fortemente congetturale delle valutazioni operate dal Tribunale nell'ottica di superare gli elementi di criticità dell'originaria imputazione formulata dal Pubblico Ministero, e senza pregiudizio rispetto alle diverse rimodulazioni dei fatti che dovessero essere riprese in sede di nuova formulazione dell'imputazione con riferimento alla finalità elusiva riferita alla commissione di reati di riciclaggio e dalla precisa individuazione dei soggetti simulatamente interposti e delle modalità dell'interposizione, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata nonché di quella emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 settembre 2020 e, per l'effetto, deve essere ordinata l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] se non detenuti per altra causa. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti previsti dall'art. 626 cod. proc. pen P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 settembre 2020 e, per l'effetto, dispone la remissione in libertà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se non detenuti per altra causa.

Manda alla Cancelleri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha confermato l'ordinanza emessa in data 21 settembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] e quella degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 512-bis, 416- bis.1 cod. pen., perché in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] mantenevano fittiziamente la titolarità del ristorante "[OSCURATO:PERSONA] del Pirata", ubicato in Bagnara, in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. che era però fino a quel momento gestita da [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, poiché erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i reali ed unici proprietari dello stesso, con l'aggravante di avere agevolato la cosca "Alvaro" di Sinopoli (in data 15 marzo 2019, giorno della stipula della scrittura privata con consegna anticipata del prezzo di vendita). 2. La Corte di Cassazione con sentenza emessa in data 4 maggio 2021 annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari nei confronti dei predetti ricorrenti, per la carenza di accertamento degli elementi strutturali del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, poiché non erano state chiarite le ragioni che avevano determinato [OSCURATO:PERSONA] e Salerno a concludere il rogito notarile successivamente alla stipula della scrittura privata, nonostante che le autorizzazioni necessarie per la riapertura del ristorante non fossero state rilasciate, sebbene previste come condizione contrattuale per il perfezionamento della vendita del ristorante, e sebbene il Salerno fosse risultato impegnato in altra attività commerciale analoga ed il [OSCURATO:PERSONA], si sostiene, avesse deciso di abbandonare l'affare. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza qui impugnata, ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria ripercorrendo la ricostruzione della vicenda alla base della imputazione del reato di intestazione fittizia di beni, ribadendo che anche dopo la stipula del rogito con cui il ristorante veniva acquistato a proprio nome da [OSCURATO:PERSONA], la dissimulazione dell'intestazione permaneva per [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione all'affare restava occulta, pur avendo contribuito al pagamento di parte del prezzo di vendita, versato al venditore per l'importo di 42.500,00. La tesi difensiva del successivo abbandono dell'affare da parte del [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe comprovata da alcun elemento obiettivo con riguardo alle modalità con cui sarebbero state regolate le restituzioni delle somme già versate dal [OSCURATO:PERSONA]. Si ribadiva, inoltre, che la scrittura privata del 14 marzo 2019 aveva prodotto effetti traslativi immediati, essendo stata solo risolutivannente condizionata al mancato conseguimento delle necessarie autorizzazioni amministrative per l'agibilità del ristorante che era chiuso dal 2018, e che oltre alla dissimulazione della cointestazione al [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quindi come tale esposto all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, ulteriore profilo di simulazione fittizia era ravvisabile nell'occultamento temporaneo dell'effetto traslativo nel periodo compreso tra la sottoscrizione della scrittura privata e la stipula del definitivo. In ordine alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] avesse deciso di intestare il ristorante a sé medesimo anzichè alla società del figlio (la LD Immobiliare di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]), come emerso nella fase della scruttura preliminare, poteva spiegarsi per effetto della intervenuta assoluzione in grado di appello medio tempore intervenuta nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA] nel processo "Xenopolis", ed in ogni caso detto mutamento essendo sopravvenuto rispetto alla consumazione del reato doveva ritenersi irrilevante, essendo il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. reato istantaneo ad effetti permanenti, che doveva ritenersi integrato anche dalla simulazione dei soggetti intestatari del ristorante durante il periodo decorso tra la sottoscrizione della scrittura privata in data 15 marzo 2019, da ritenersi a effetto traslativo immediato, e la stipula del definitivo in data 18 novembre 2019, con il quale veniva di fatto ratificata la vendita del ristorante da parte del Salerno e l'acquisto da parte dei due "ndranghetisti" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi operazione finalizzata all'affermazione del potere della [OSCURATO:PERSONA] tramite l'infiltrazione nell'economia legale del territorio. 3. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione per illogicità con riferimento alla dimostrazione degli elementi, oggettivo e soggettivo, integrativi del reato di trasferimento fraudolento di valori, in quanto le risultanze probatorie (le intercettazioni telefoniche) dimostrano che la stipula del definitivo è stata preceduta dalla stipula di un preliminare in attesa del perfezionamento delle condizioni cui era stato sopposto il trasferimento del ristorante. Solo quando la parte acquirente ha avuto rassicurazioni sulla fattibilità dell'intervento in sanatoria ha deciso di procedere al pagamento residuo della parte del prezzo dovuta al venditore per dare seguito alla ristrutturazione del locale. L'intento simulatorio è contraddetto sia dalla natura soltanto obbligatoria degli effetti conseguenti alla stipula del preliminare, sia dalle modalità complessive dell'operazione realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] con l'impiego di somme tracciabili, avendo pagato con assegni bancari e bonifici ed avendo da sempre reso palese il suo interesse all'acquisto del ristorante, la cui intestazione a proprio nome con la stipula del rogito definitivo oltre a contraddire la finalità elusiva rappresenta la fisiologica evoluzione dell'affare, considerato che il ristorante è sempre rimasto chiuso e non ha mai prodotto redditi durante la fase precedente alla stipula del rogito. Mentre incoerenti sono anche le argomentazioni contrarie del Tribunale sulle ragioni della intestazione palese in sede di rogito che sarebbero state illogicamente ricondotte alla conferma dell'assoluzione in grado di appello, laddove solo il passaggio in giudicato dell'esito assolutorio avrebbe potuto giustificare tale cambiamento di programma, ove lo scopo della stipula del preliminare fosse stato effettivamente quello di eludere le misure di prevenzione patrimoniale previste dalla normativa antimafia. 3.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge in relazione alle norme di cui agli artt. 1463 e 1465 cod. civ. in tema di contratti a prestazioni corrispettive nel caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, atteso che la vendita del ristorante era stata sospensivamente condizionata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la ripresa delle attività commerciali, in caso contrario [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto restituire la somma di euro 25 mila. Si deve, quindi, ritenere che l'effetto traslativo era stato effettivamente posticipato rispetto a tale condizione, senza alcuna simulazione. Inoltre, si osserva che l'art. 512-bis cod. pen. presuppone che i beni oggetto dell'intestazione fittizia siano concretamente suscettibili di confisca di prevenzione, e che pertanto occorre verificare la provenienza delle risorse economiche impiegate oltre la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione. Sotto tale profilo, il ricorrente evidenzia, invece, che il [OSCURATO:PERSONA] era titolare di una impresa edile che eseguiva lavori per la pubblica amministrazione, sicchè il Salerno non poteva mai rappresentarsi che il predetto potesse essere destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale. 4. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento ed articolando i motivi di seguito indicati. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. avendo la Corte di Cassazione ritenuto essenziale l'accertamento delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] prese parte al rogito notarile nella qualità di acquirente del ramo di azienda. Il Tribunale reggino con motivazione apparente ha cercato di dimostrare la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle fasi iniziali della trattativa, nonché la pretesa degli acquirenti di tenere celata l'operazione commerciale in corso, senza accertare se il ricorrente dopo la partecipazione all'iniziale trattativa si fosse allontanato dal progetto, non avendo preso parte alla stipula del definitivo tenuto conto che le intercettazioni danno conto della necessità di restituzione al medesimo dell'importo conferito. Si obietta poi che la scrittura privata non ha avuto alcun effetto traslativo immediato ma solo effetti obbligatori e che la redazione del rogito notarile rappresenta l'epilogo di una nuova e diversa trattativa alla quale il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto estraneo, avendo il [OSCURATO:PERSONA] deciso di acquistare il bene anche dopo il mancato rilascio delle concessioni amministrative ostative alla riapertura del ristorante. Mentre la valorizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che il rogito rappresentava solo la formalizzazione dello stesso atto negoziale redatto in forma di scrittura privata non tiene conto del sopravvenuto recesso di [OSCURATO:PERSONA] dovuto al mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative. Inoltre, andava chiarito se il contributo del [OSCURATO:PERSONA] all'affare fosse antecedente o solo successivo alla sottoscrizione della scrittura privata, atteso che in questo secondo caso non vi sarebbe spazio per ravvisare un suo concorso nella commissione del reato, consumatosi per effetto di detto preliminare accordo. Sotto altro profilo si rileva che la conversazione ambientale del 12 marzo 2019 n. 222 tra Cuppari e [OSCURATO:PERSONA] dimostra che lo scopo della stipula del preliminare era solo di evitare che i dirigenti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] potessero ostacolare il rilascio delle licenze, ove fosse stata formalizzato il trasferimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] a causa del contezioso in corso tra quest'ultimo e l'ente comunale; sul punto l'ordinanza impugnata non ha fornito alcuna risposta. Infine, anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata motivata sulla base di mere presunzioni, desunte dal coinvolgimento del ricorrente nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. senza considerare che il denaro impiegato era frutto dell'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA]. 5. Va rilevato che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Attinà, difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in cancelleria a mezzo p.e.c. motivi nuovi con cui ribadiscono le medesime censure a supporto della dedotta inosservanza da parte del Tribunale in sede di rinvio del disposto annullamento con cui si chiedeva di approfondire gli elementi da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere il socio occulto del [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto del ramo di azienda e se tale accordo fosse intervenuto prima o dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 15 marzo 2020.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono fondati per le assorbenti ragioni di seguito indicate. Si deve preliminarmente osservare che il giudice del riesame cautelare, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al Pubblico Ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia e altro, Rv. 251015). 2. Dopo l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, la vicenda dell'acquisto del ristorante facente capo alla società gestita da [OSCURATO:PERSONA] è stata ricostruita dal Tribunale in modo difforme da come descritta nell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero. Secondo l'imputazione accusatoria posta a base dell'ordinanza cautelare, l'acquisto del ristorante, avvenuto tramite la sottoscrizione della scrittura privata del 15 marzo 2019, avrebbe realizzato una intestazione fittizia in capo al cedente, [OSCURATO:PERSONA], per occultare il subentro nella titolarità del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali unici e reali proprietari dello stesso, con la duplice finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio. L'impostazione seguita nell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, in adesione alla richiesta del Pubblico Ministero, è stata però evidentemente messa in crisi dalle emergenze evidenziate dalla difesa e dall'esecuzione del sequestro che avevano contraddetto l'assunto secondo cui alla scrittura privata di compravendita del predetto esercizio commerciale non avrebbe fatto seguito la stipula del rogito notarile, nonostante la riapertura del ristorante. Al contrario era stato verificato che dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 15 marzo 2019, in data 18 novembre 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva definitivamente ceduto a [OSCURATO:PERSONA] con regolare atto pubblico il bene in questione, nonostante l'assenza delle autorizzazioni amministrative che erano state inizialmente previste come condizione risolutiva di efficacia dell'atto traslativo nella scrittura privata del 15 marzo 2019.Ne risultava, quindi, palesemente contradetta la finalità elusiva di detta scrittura privata con riferimento alla dissimulazione della veste di acquirente del [OSCURATO:PERSONA], considerato altresì che la stipula della scrittura privata si prestava a diverse chiavi di lettura, trattandosi dell'atto di trasferimento di un esercizio commerciale in stato di abbandono, per problemi di licenze amministrative, che ne avevano impedito l'utilizzo, tanto da essere stata prevista quale condizione di efficacia del contratto proprio la regolarizzazione sul piano amministrativo che richiedeva costosi interventi di ristrutturazione edilizia che sarebbero stati sostenuti a spese degli acquirenti. Nonostante tali nuove emergenze, considerate in sede di annullamento con rinvio quali indici di incongruenza della ricostruzione fattuale nei termini di una intestazione fittizia schermata dalla simulazione realizzata attraverso l'interposizione fittizia del venditore ([OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale ha nuovamente confermato l'ordinanza genetica della misura, in parte valorizzando in modo congetturale l'idea di una modifica del piano delittuoso in corso d'opera da parte del [OSCURATO:PERSONA], ed in parte aderendo ad una nuova impostazione del diverso ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], non più quale socio occulto rispetto all'apparente intestazione del bene in capo alla società gestita dal Salerno, ma quale unico titolare del ristorante, nell'ottica mutata di realizzare uno schermo dell'intestazione pro quota del ristorante in capo al [OSCURATO:PERSONA], quale contitolare occulto nell'operazione negoziale di acquisto del ristorante. Risulta, quindi, evidente che l'opera di rimodulazione della ipotesi accusatoria, oltre a presentare intrinseche incongruenze — già evidenziate in sede di annullamento - con riferimento alla ricostruzione delle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di rendere palese la sua posizione di acquirente del bene, basata su argomenti di carattere congetturale riferiti agli esiti dei procedimenti penali a suo carico per associazione mafiosa, si pone in contrasto con il principio secondo cui non compete al Tribunale dell'impugnazione cautelare procedere a modificazioni fattuali della contestazione. L'incertezza sull'effettiva sussistenza della finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale, sottesa alla scrittura provata del 15 marzo 2019, emersa dai riferimenti nelle intercettazioni a ragioni differenti che avrebbero indotto il [OSCURATO:PERSONA] ad attendere l'esito delle procedure amministrative per il rilascio delle necessarie licenze prima di rendere palese l'acquisto del ristorante (vedi pag. 4 dell'ordinanza impugnata), tradisce nel contempo la carenza di un quadro indiziario qualificato dalla necessaria solidità e gravità dell'ipotesi accusatoria descritta nell'imputazione del Pubblico Ministero. Né tale carenza può essere superata attraverso una non consentita rinnodulazione dei fatti da parte del Tribunale, che presuppone la modifica della veste di socio occulto in capo al [OSCURATO:PERSONA] e l'attribuzione al predetto della veste differente di socio palese dell'altro socio, [OSCURATO:PERSONA], divenuto l'unico soggetto la cui veste di socio sarebbe dovuta rimanere occulta. Senza considerare l'ulteriore singolarità di una intestazione fittizia di una quota di contitolarità del bene, in capo ad un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), che nell'impostazione originaria dell'accusa viene indicato anch'esso come un soggetto appartenente all'associazione mafiosa. Una tale impostazione risulta incoerente rispetto alle finalità elusive che devono improntare la intestazione fittizia di un bene che si intenda sottrarre alle misure di prevenzione patrimoniale, e che presuppongono che l'interposto sia un soggetto insospettabile, immune dal pericolo di sottoposizione a tali provvedimenti. Va, in definitiva, ribadito che resta precluso al Giudice del riesame modificare - come avvenuto nel caso sottoposto all'esame di questa Corte - la struttura del fatto-reato, posto alla base della misura cautelare adottata, senza che-una tale ri , diversa ricostruzione dei fatti non sia stata prima vagliata dal fnM. e fatta propria in una nuova richiesta di applicazione della misura cautelare, o in alternativa, quanto meno attraverso una modifica dell'imputazione formalizzata nel corso del procedimento per il riesame della misura cautelare (Sez.2. n. 35356 del 26/05/2010, Susco, Rv. 2482399). 3. In conclusione, tenuto anche conto del carattere fortemente congetturale delle valutazioni operate dal Tribunale nell'ottica di superare gli elementi di criticità dell'originaria imputazione formulata dal Pubblico Ministero, e senza pregiudizio rispetto alle diverse rimodulazioni dei fatti che dovessero essere riprese in sede di nuova formulazione dell'imputazione con riferimento alla finalità elusiva riferita alla commissione di reati di riciclaggio e dalla precisa individuazione dei soggetti simulatamente interposti e delle modalità dell'interposizione, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata nonché di quella emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 settembre 2020 e, per l'effetto, deve essere ordinata l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] se non detenuti per altra causa. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti previsti dall'art. 626 cod. proc. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 settembre 2020 e, per l'effetto, dispone la remissione in libertà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se non detenuti per altra causa. Manda alla Cancelleri
Sentenza Cassazione n. 03681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris