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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 27480/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze afferenti al diniego delle circostanze generiche non individuano alcuna carenza o illogicità motivazionale avendo la Corte di appello concretamente individuato quale motivo ostativo al riconoscimento del beneficio invocato i plurimi contatti intrattenuti dall'imputato con altri soggetti in quella stessa giornata, indicativi, unitamente al possesso di una cospicua somma di danaro e delle sostanze da taglio rinvenute nella sua abitazione, già evidenziate dal giudice di primo grado, di una protratta attività di spaccio, coerentemente valorizzata ai fini della sua capacità a delinquere ex art.133 secondo comma cod. pen., ed al contempo escluso la sussistenza di elementi di segno positivo; rilevato del resto che con tali puntuali rilievi il ricorso omette ogni confronto assumendo, a dispetto della loro concretezza, che la motivazione resa sia costituita da mere clausole di stile, con conseguente genericità dell'impugnativa svolta rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze afferenti al diniego delle circostanze generiche non individuano alcuna carenza o illogicità motivazionale avendo la Corte di appello concretamente individuato quale motivo ostativo al riconoscimento del beneficio invocato i plurimi contatti intrattenuti dall'imputato con altri soggetti in quella stessa giornata, indicativi, unitamente al possesso di una cospicua somma di danaro e delle sostanze da taglio rinvenute nella sua abitazione, già evidenziate dal giudice di primo grado, di una protratta attività di spaccio, coerentemente valorizzata ai fini della sua capacità a delinquere ex art.133 secondo comma cod. pen., ed al contempo escluso la sussistenza di elementi di segno positivo; rilevato del resto che con tali puntuali rilievi il ricorso omette ogni confronto assumendo, a dispetto della loro concretezza, che la motivazione resa sia costituita da mere clausole di stile, con conseguente genericità dell'impugnativa svolta rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden
Sentenza Cassazione n. 27480/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris