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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 13035/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 79) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto - relativamente all'effettuazione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d.

"doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La decisione sul punto non è incongrua né arbitraria, avendo i giudici ritenuto, sulla base di una analitica e puntuale ricostruzione basata sui verbali in atti, che gli agenti accertatori avevano regolarmente avvisato il Rallo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Segue, a norma dell'art. 616 c:.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] analdi [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ;N C NICELIZP.IA O 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 79) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto - relativamente all'effettuazione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La decisione sul punto non è incongrua né arbitraria, avendo i giudici ritenuto, sulla base di una analitica e puntuale ricostruzione basata sui verbali in atti, che gli agenti accertatori avevano regolarmente avvisato il Rallo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Segue, a norma dell'art. 616 c:.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] analdi [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ;N C NICELIZP.IA O 6
Sentenza Cassazione n. 13035/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris