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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 25720/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza ex ar.42 c.p.c. iscritto al n. 26925/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 2 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26925/2024 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 25720/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso il decreto di estinzione della CORTE D'APPELLO BOLOGNAn. cronol. 3958/2024 depositato il 05/11/2024, in proc. n.r.g. 721/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con decreto nr 3958/2024 la Corte di appello di Bologna dichiarava la litispendenza tra il procedimento relativo all’impugnazione del lodo arbitrale promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il procedimento avente lo stesso oggetto pendente presso il Tribunale di Rimini la causa n. 1216/2024, iscritta al ruolo del predetto Ufficio giudiziario in data 29 aprile 2024 (e dunque necessariamente instaurata con atto di citazione precedentemente notificato), anteriormente all’instaurazione del presente giudizio (promosso con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2024 e iscritto a ruolo in pari data) e ordinava la conseguente cancellazione dal ruolo.

Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto regolamento di competenza ex art.42 c.p.c. sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza camerale.

La Corte rilevato che mancano agli atti le conclusioni del pubblico ministero necessarie ai sensi dell’art 380 ter c.p.c. rinvia la causa a nuovo ruolo, per l’acquisizione.

Numero registro generale 26925/2024 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 25720/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per le finalità di cui in motivazione mandando alla cancelleria per i relativi incombenti.

Così deciso in Roma, 11.09.2025 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 26925/2024 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 25720/2025 Data pubblicazione 19/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso per regolamento di competenza ex ar.42 c.p.c. iscritto al n. 26925/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 2 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26925/2024 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 25720/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso il decreto di estinzione della CORTE D'APPELLO BOLOGNAn. cronol. 3958/2024 depositato il 05/11/2024, in proc. n.r.g. 721/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con decreto nr 3958/2024 la Corte di appello di Bologna dichiarava la litispendenza tra il procedimento relativo all’impugnazione del lodo arbitrale promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il procedimento avente lo stesso oggetto pendente presso il Tribunale di Rimini la causa n. 1216/2024, iscritta al ruolo del predetto Ufficio giudiziario in data 29 aprile 2024 (e dunque necessariamente instaurata con atto di citazione precedentemente notificato), anteriormente all’instaurazione del presente giudizio (promosso con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2024 e iscritto a ruolo in pari data) e ordinava la conseguente cancellazione dal ruolo. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto regolamento di competenza ex art.42 c.p.c. sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza camerale. La Corte rilevato che mancano agli atti le conclusioni del pubblico ministero necessarie ai sensi dell’art 380 ter c.p.c. rinvia la causa a nuovo ruolo, per l’acquisizione. Numero registro generale 26925/2024 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 25720/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per le finalità di cui in motivazione mandando alla cancelleria per i relativi incombenti. Così deciso in Roma, 11.09.2025 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 26925/2024 Numero sezionale 3008/2025 Numero di raccolta generale 25720/2025 Data pubblicazione 19/09/2025
Decreto Cassazione n. 25720/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris