CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21807/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 04AKLQ1) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale non ha convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione. 1.1. Questi, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione ed autorizzato ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa, era stato controllato dalla polizia giudiziaria in un luogo diverso e distante da quello di lavoro. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto che detta condotta non integrasse il delitto di evasione, ma soltanto una violazione delle prescrizioni accessorie alla misura cautelare. 1.3. Sostiene il Procuratore ricorrente, invece, che quel comportamento configuri tale delitto e cita a proprio sostegno vari precedenti di legittimità. 2. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di annullare l'ordinanza senza rinvio. 3. Il ricorso è fondato. Per giurisprudenza di legittimità univoca, commette il delitto di evasione la persona in stato di arresti donniciliari che, autorizzata a lasciare l'abitazione per raggiungere la sede di prestazione della propria attività professionale, esca dalla prima senza portarsi effettivamente nel luogo di lavoro (così, tra molte altre, già Sez. 6, n. 19645 del 18/02/2004, Grasso, Rv. 228318, nonché, più di recente, Sez. 6, n. 30459 del 16/10/2020, Bevilacqua, non mass.). 4. L'ordinanza impugnata, dunque, dev'essere annullata senza rinvio e l'arresto essere dichiarato legittimo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma, il 29 ma