CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 19700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona, ufficio Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca dell'indulto presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale onclinanza il medesimo [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, ricorreva per cassazione, insistendo nell'accoglimento dell'istanza avanzata e invocando il rigetto della richiesta di revoca dell'indulto. 3. Il ricorso è fen-date su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Invoca, in definitiva, il ricorrente il rigetto della richiesta di revoca dell'indulto e, in particolare non essendo stata acquisita la decisione che aveva legittimato, secondo il giudice a quo la revoca del beneficio. In particolare la revoca dell'indulto e la relativa sentenza che non risulterebbe acquisita risulta non decisiva ai rini della decione. A parte il riferimento e'(i-fessa contenuto \ nel certificato del casellario giLicliziPe. deriva che il richiamo ad essa è aspetto adeguato alla anzidetta revoca, non avendo il ricorso fatto riferimento a una lesività che possa superare quanto risulta dal certificato del casellario anzidetto; né il ricorrente deduce una mancata conformità della iscrizione nel casellario al contenuto della decisione. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a vers,3ilent:o della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.