CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 48122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 15/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma resa in data 16/08/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A (artt. 56 e 628 commi primo e terzo nn. 1 e 3 ter cod. pen.), B (artt. 61 n. 2, 583 quinquies, 585 commi primo e secondo n. 2 cod. pen. e C (artt. 61 n. 2 e 337 cod. pen.). Considerato che il primo motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione quanto alla responsabilità del ricorrente sulla scorta di un compendio probatorio presuntivamente insufficiente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; rilevato pure che il predetto motivo genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale e sollecitando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; considerato che il secondo motivo (le cui considerazioni sono state ulteriormente illustrate con la memoria pervenuta il 26 settembre 2022) con cui si censura il trattamento sanzionatorio in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e di negata sospensione condizionale della pena, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo dei profili già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - in soluzione di continuità con la motivazione del Tribunale - ha già dato conto di come le circostanze attenuanti generiche siano già state concesse dal giudice di primo grado nella loro quasi massima estensione e, pur non essendosi esplicitamente pronunciata sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha evidenziato a pag. 4 della sentenza le ragioni ostative alla concessione dello stesso); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,