CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 agosto 2022
Cassazione n. 40552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania; avverso la sentenza del 02/12/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze; esaminati gli atti e letti i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 24 aprile 2018, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati dì partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A) e di importazione di un ingente quantitativo di marijuana (capo B7), condannandoli alle rispettive pene di anni sette e mesi quattro di reclusione ed anni otto di reclusione, escluse le aggravanti di cui agli artt. 4 della legge n 146 del 2006 e 74, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], censurando con il primo motivo plurimi vizi della motivazione in relazione all'ammissione di responsabilità per il fatto di importazione di marijuana di cui al capo B7), dall'imputato resa nel corso del giudizio di appello: una dichiarazione confessoria piena e proveniente da persona incensurata e di giovane età, che, pur avendo avuto ad oggetto l'intera ricostruzione della vicenda in contestazione, non è stata valorizzata dalla sentenza impugnata ai fini della concessione delle attenuanti generiche. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano analoghi vizi in relazione alla prova della partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. cit., per avere la Corte d'appello ritenuto il coinvolgimento dell'imputato sulla base di un unico episodio di trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga, al di fuori di qualsiasi collegamento con il gruppo associativo capeggiato da Janaqi, salvo il prestito di un'autovettura da parte di quest'ultimo. All'attività di trasporto, peraltro caratterizzata da modalità rudimentali, hanno partecipato persone coinvolte solo in questa vicenda e in nessun altro dei reati fine ascritti all'associazione, dovendosi ritenere pertanto carenti gli elementi del patto associativo, della stabilità dell'accordo con Janaqui e della predisposizione di strutture organizzative, anche in forma elementare. 3. Avverso la su indicata decisione ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], censurando con il primo motivo la violazione di legge in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi dell'associazione e alla responsabilità dell'imputato, tenuto conto del fatto che il sodalizio criminoso si sarebbe formato per la commissione di un unico reato fine. 3.1. Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 114 cod. pen., per essere stata negata l'attenuante ivi prevista, e con un terzo motivo, infine, si deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza tener conto delle dichiarazioni confessorie dell'imputato e del suo corretto comportamento processuale. 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 26 agosto 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposti sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le correlative ragioni di doglianza assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive e congruamente illustrato, per ciascuno degli imputati, le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità in relazione alle su indicate fattispecie di reato, ponendo in evidenza segnatamente: a) che l'esistenza di un sodalizio finalizzato al traffico internazionale di stupefacenti, il cui capo è stato individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA], costituisce una circostanza di fatto pacificamente accertata in una sentenza irrevocabile puntualmente richiamata dalla decisione qui impugnata; b) che la partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] è stata desunta dal suo pieno coinvolgimento in una operazione di importazione via mare, dall'Albania in Puglia, di una quantità ingente di marijuana (kg. 415) così come contestata nel capo B7), oltre che dal suo non occasionale coinvolgimento negli atti preparatori di altra operazione di importazione di un quantitativo, parimenti ingente, di marijuana dalla Grecia alla Sicilia (capo B5), in relazione alla sua partecipazione a trasferte in auto funzionali alla realizzazione della condotta ivi contestata; c) che la sua intraneità è stata accertata attribuendo coerentemente rilievo alle circostanze relative all'utilizzo, da parte dell'imputato, di mezzi di trasporto normalmente a disposizione del sodalizio e alla rilevante importanza economica che obiettivamente assumeva, per la vita stessa dell'organizzazione, il coinvolgimento in operazioni di tale delicatezza e complessità; d) che la fattiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio de quo è stata a sua volta desunta non solo dal coinvolgimento nella richiamata operazione di importazione di cui al capo B7) e nelle condotte preparatorie della fallita attività di importazione di marijuana di cui al capo B5), ma anche da altri comportamenti (cfr. pagg. 11 ss. della sentenza impugnata) coerentemente ritenuti indicativi del suo stabile inserimento nel gruppo con mansioni di autista e corriere alle dirette dipendenze dello Janaqi; e) che in relazione al reato-fine di cui al capo B7) i Giudici di merito hanno richiamato anche le dichiarazioni confessorie rese da entrambi gli imputati; f) che la rilevanza di tale condotta per le dinamiche operative e di crescita criminale dell'organizzazione criminale doveva ritenersi incompatibile con un'aggregazione meramente episodica od occasionale, presupponendo, di contro, un organico inserimento di entrambi gli imputati all'interno del sodalizio de quo, sì come confermata anche dalla rilevata continuità e sistematicità dei rapporti intersoggettivi. Sulla base delle su esposte considerazioni deve pertanto ritenersi che la decisione impugnata ha fatto buon governo del quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (ex multis v., da ultimo, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701), secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale, 2.1. Genericamente formulata, e come tale inammissibile in sede di legittimità, deve poi ritenersi la doglianza mossa dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'evocata configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., il cui riconoscimento, peraltro, neanche risulta esser stato previamente richiesto in sede di gravame. 2.2. Congruamente motivate devono altresì ritenersi le statuizioni in punto di diniego delle invocate attenuanti generiche e di determinazione della dosimetria della pena, avuto riguardo all'assenza di positivi elementi valutazione sulla base dei criteri direttivi dettati dall'art. 133 cod. pen., alla obiettiva gravità delle condotte delittuose, allo stato di latitanza degli imputati, al carattere solo parziale e alla sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni confessorie in relazione al reato di cui al capo B7), sì come rese senza offrire alcun apporto significativo rispetto a quanto il processo aveva già consentito di accertare, sottraendosi le correlate argomentazioni dei Giudici di merito, anche sotto tale profilo, ad ogni possibile rilievo in questa Sede deducibile. 3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come i ricorrenti non abbiano individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argonnentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbiano sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favor