Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2022/2025
ECLI:EU:C:2025:841
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0146_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 ottobre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa C‑146/24 P)
«Impugnazione – Fiscalità – Lotta contro l’elusione fiscale – Direttiva (UE) 2022/2523 – Livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione europea – Articolo 17 – Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale – Contestazione della portata di tale esclusione – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Assenza di incidenza individuale»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Direttiva che prevede un livello di imposizione fiscale minimo globale per taluni gruppi di imprese – Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale – Ricorso di un’entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese soggetta a un regime di imposta sul tonnellaggio di uno Stato membro sulla sua attività di gestione di navi – Perdita di un vantaggio fiscale derivante dall’imposta sul tonnellaggio – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Consiglio 2022/2523, art. 17)
(v. punti 30, 31, 37‑39, 42, 43)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] NV è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico delle proprie spese.