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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03093/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18699-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 83 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] previdenziale R.G.N. 18699/2021 Cron.

Rep.

Ud. 10/11/2022 CC rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 945/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 104/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, ad ottenere la restituzione delle somme trattenute dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione in godimento; alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, la Corte territoriale ha rilevato l’insussistenza di un siffatto potere impositivo in capo all’ente previdenziale di categoria; la stessa Corte, affermata la durata decennale della prescrizione, ha quindi accolto l’eccezione della Cassa con riferimento ai soli crediti di dieci anni anteriori alla proposizione del ricorso di primo grado, depositato nel maggio 2009, confermando l’obbligo di restituire quanto indebitamente trattenuto per i successivi periodi; la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti sulla base di sei motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la sentenza impugnata non ha considerato che, nel caso di specie, il Pontaniaveva maturato il diritto a pensione a decorrere dal 01.02.2006 e, dunque, in epoca posteriore all’introduzione dell’istituto del contributo di solidarietà; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta la violazione di una serie di norme di legge e segnatamente degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 509/1994, art. 3 co.12, l. n. 335/1995, come modificato dall’art.1 comma 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147, dell’art. 24 co. 4 d.l. n.201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione al combinato disposto agli artt.2, 9, e 32 dello statuto della Cassa commercialisti nonché alle delibere della Cassa del 28.10.2008 e del 27.6.2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004, nonché dell’art. 115 c.p.c., sulla base di un’interpretazione delle predette norme diretta a sostenere che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto illegittima l’imposizione del contributo di solidarietà da parte della Cassa; seguono quattro motivi proposti in via subordinata, il primo dei quali (anche terzo motivo di ricorso) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 24, co.24 del d.l. n.201/2011, sempre per non avere, la Corte d’appello, erroneamente ritenuto legittimo il contributo di solidarietà previsto dalle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, quanto meno a far data dal 2011; il quarto motivo deduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 24, co.24 lett.

B) del d.l. n.201/2011 ancora per non avere, la Corte d’appello, ritenuto legittimo il contributo di solidarietà relativamente al biennio 2012-2013; il quinto motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 19, co.3, l. n. 21 del 1986, dell’art. 2948 n. 4 cod. civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art. 47 bis d.P.R. n. 639 del1947, mira a contestare la statuizione in tema di decorrenza decennale della prescrizione e l’individuazione del dies a quo della stessa nella data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio; il sesto ed ultimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 16, co.6 l. n. 412 del 1991, nonché degli artt. 122 cod. civ. e 2033 cod. civ., sostenendo che gli interessi sulla somma da restituire avrebbero dovuto essere calcolati non già a far data dal giorno della messa in mora, ma dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; si esaminano per priorità logica –e congiuntamente per evidente connessione - i motivi dal secondo al quarto, atteso che (tutti) sono rivolti a sostenere la legittimità del potere impositivo della Cassa di previdenza dei commercialisti nei confronti della propria categoria di pensionati, ai fini della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, sì come necessario a garantire la stabilità del bilancio dell’ente anche a vantaggio della posizione degli attuali iscritti; i motivi sono infondati; il Collegio ritiene che le argomentazioni di parte ricorrente non apportino ragioni idonee ad indurre questa Corte a modificare il proprio consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., daultimo, Cass. n 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass.n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore; il primo motivo, secondo la prospettazione quale omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dal non avere la Corte territoriale considerato la decorrenza della maturazione del diritto alla pensione da parte del Pontani successivamente all’introduzione dell’istituto del contributo di solidarietà,deve ritenersi assorbito in virtù del rigetto dei motivi già esaminati; quanto al quinto motivo, che contesta il rigetto dell’eccezione circa la durata quinquennale della prescrizione proposta dalla Cassa, esso è parimenti infondato, atteso che questa Corte, in proposito, ha ritenuto che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottoricommercialisti a titolo di contributo di solidarietà deve essere assoggettata al termine diprescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili; nella materia della previdenza obbligatoria - quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 - la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935) richiede, infatti, la liquidità ed esigibilità del credito che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinariaprescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (In tal senso si vedano, da ultimo, Cass. nn. 31527 e 31642 del 2022); nel caso in esame, il giudice dell’appello ha considerato prescritti i crediti anteriori al decennio calcolato dal 2009, data del ricorso introduttivo di primo grado, dando corretta applicazione al principio di diritto appena richiamato; neppure merita accoglimento il sesto ed ultimo motivo, riferito all’asserita decorrenza degli interessi dalla data della messa in mora, tenuto contro del fatto che, come già affermato da questa Corte (cfr., in proposito, la recente Cass. n. 31642 del 2022), in virtù del carattere unitario del credito previdenziale, essi maturano dalla data dell’inadempimento e si calcolano fino al soddisfacimento; in definitiva, rigettati i motivi dal secondo al sesto ed assorbito il primo, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte risultata vittoriosa, dichiaratosi anticipatario; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18699-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 83 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] previdenziale R.G.N. 18699/2021 Cron. Rep. Ud. 10/11/2022 CC rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 945/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 104/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, ad ottenere la restituzione delle somme trattenute dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione in godimento; alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, la Corte territoriale ha rilevato l’insussistenza di un siffatto potere impositivo in capo all’ente previdenziale di categoria; la stessa Corte, affermata la durata decennale della prescrizione, ha quindi accolto l’eccezione della Cassa con riferimento ai soli crediti di dieci anni anteriori alla proposizione del ricorso di primo grado, depositato nel maggio 2009, confermando l’obbligo di restituire quanto indebitamente trattenuto per i successivi periodi; la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti sulla base di sei motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la sentenza impugnata non ha considerato che, nel caso di specie, il Pontaniaveva maturato il diritto a pensione a decorrere dal 01.02.2006 e, dunque, in epoca posteriore all’introduzione dell’istituto del contributo di solidarietà; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta la violazione di una serie di norme di legge e segnatamente degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 509/1994, art. 3 co.12, l. n. 335/1995, come modificato dall’art.1 comma 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147, dell’art. 24 co. 4 d.l. n.201/2011, conv. in l. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione al combinato disposto agli artt.2, 9, e 32 dello statuto della Cassa commercialisti nonché alle delibere della Cassa del 28.10.2008 e del 27.6.2013 e 10/2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004, nonché dell’art. 115 c.p.c., sulla base di un’interpretazione delle predette norme diretta a sostenere che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto illegittima l’imposizione del contributo di solidarietà da parte della Cassa; seguono quattro motivi proposti in via subordinata, il primo dei quali (anche terzo motivo di ricorso) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 24, co.24 del d.l. n.201/2011, sempre per non avere, la Corte d’appello, erroneamente ritenuto legittimo il contributo di solidarietà previsto dalle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, quanto meno a far data dal 2011; il quarto motivo deduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 24, co.24 lett. B) del d.l. n.201/2011 ancora per non avere, la Corte d’appello, ritenuto legittimo il contributo di solidarietà relativamente al biennio 2012-2013; il quinto motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 19, co.3, l. n. 21 del 1986, dell’art. 2948 n. 4 cod. civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art. 47 bis d.P.R. n. 639 del1947, mira a contestare la statuizione in tema di decorrenza decennale della prescrizione e l’individuazione del dies a quo della stessa nella data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio; il sesto ed ultimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 16, co.6 l. n. 412 del 1991, nonché degli artt. 122 cod. civ. e 2033 cod. civ., sostenendo che gli interessi sulla somma da restituire avrebbero dovuto essere calcolati non già a far data dal giorno della messa in mora, ma dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; si esaminano per priorità logica –e congiuntamente per evidente connessione - i motivi dal secondo al quarto, atteso che (tutti) sono rivolti a sostenere la legittimità del potere impositivo della Cassa di previdenza dei commercialisti nei confronti della propria categoria di pensionati, ai fini della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, sì come necessario a garantire la stabilità del bilancio dell’ente anche a vantaggio della posizione degli attuali iscritti; i motivi sono infondati; il Collegio ritiene che le argomentazioni di parte ricorrente non apportino ragioni idonee ad indurre questa Corte a modificare il proprio consolidato orientamento, espresso con svariati arresti (cfr., daultimo, Cass. n 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass.n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre), con cui si è affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore; il primo motivo, secondo la prospettazione quale omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dal non avere la Corte territoriale considerato la decorrenza della maturazione del diritto alla pensione da parte del Pontani successivamente all’introduzione dell’istituto del contributo di solidarietà,deve ritenersi assorbito in virtù del rigetto dei motivi già esaminati; quanto al quinto motivo, che contesta il rigetto dell’eccezione circa la durata quinquennale della prescrizione proposta dalla Cassa, esso è parimenti infondato, atteso che questa Corte, in proposito, ha ritenuto che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottoricommercialisti a titolo di contributo di solidarietà deve essere assoggettata al termine diprescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili; nella materia della previdenza obbligatoria - quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 - la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935) richiede, infatti, la liquidità ed esigibilità del credito che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinariaprescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (In tal senso si vedano, da ultimo, Cass. nn. 31527 e 31642 del 2022); nel caso in esame, il giudice dell’appello ha considerato prescritti i crediti anteriori al decennio calcolato dal 2009, data del ricorso introduttivo di primo grado, dando corretta applicazione al principio di diritto appena richiamato; neppure merita accoglimento il sesto ed ultimo motivo, riferito all’asserita decorrenza degli interessi dalla data della messa in mora, tenuto contro del fatto che, come già affermato da questa Corte (cfr., in proposito, la recente Cass. n. 31642 del 2022), in virtù del carattere unitario del credito previdenziale, essi maturano dalla data dell’inadempimento e si calcolano fino al soddisfacimento; in definitiva, rigettati i motivi dal secondo al sesto ed assorbito il primo, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte risultata vittoriosa, dichiaratosi anticipatario; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricor
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