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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10322/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. . udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trento il 15 luglio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Trento il 12 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni stradali gravi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante della fuga, fatto commesso I'll novembre 2016 e, in conseguenza, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannata alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore della parte civile, alla quale è stata assegnata una provvisionale, con revoca della patente di guida.

2. Il fatto, in sintesi, come ricostruito concordemente dai giudici di merito.

2.1. Una premessa: il Pubblico Ministero ha contestato alternativamente o l'investimento volontario della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale stava camminando lungo la strada in un centro abitato, di notte, insieme al suo cane, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che era alla guida di un'auto e che si era determinato a ciò al fine di "punire" la donna a causa di pregressi litigi (contestazione originaria) ovvero l'investimento colposo (contestazione effettuata all'udienza del 26 settembre 2018), opzione quest'ultima fatta propria dal Tribunale.

2.2. I giudici di merito, in base alle dichiarazioni acquisite, all'esito degli accertamenti peritali, ingegneristici e medici, ed alle immagini delle telecamere che inquadrano la strada ove è avvenuto il sinistro, hanno ritenuto che la notte tra il 10 e 1'11 novembre 2016 [OSCURATO:PERSONA], percorrendo alla guida della sua auto una strada in un centro abitato, di notte, abbia investito da tergo la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], provocandole la rottura di tibia e perone della gamba destra.

Sono state confutate le tesi difensive circa la caduta autonoma, per cause accidentali, della donna e dell'essersi la stessa fatta male inseguendo la vettura.

Si è ritenuto avere il conducente violato gli artt. 140 e 141 del codice della strada, non avendo lo stesso, che aveva assunto abbondante alcool, adeguato la velocità e la conduzione del veicolo alle circostanze concrete del caso (centro abitato, di notte, presenza di veicoli in sosta che costringevano i pedoni a camminare sulla carreggiata) ed essendosi, dopo l'urto, dato alla fuga.

3. Ricorre, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi, con i quali lamenta vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova (i primi tre motivi). 3.1.Con il primo motivo censura contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in punto di valutazione di prove orali e documentali nonché travisamento delle prove per omissione in ordine alla valutazione di elementi probatori acquisiti decisivi ai fini della decisione sull'attribuibilità della condotta all'imputato condannato.

In particolare, la Corte di merito avrebbe errato nel valutare le discordanze presenti tra le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e quelle resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], senza valutare l'ipotesi ricostruttiva offerta dalla Difesa.

3.2. Con il secondo motivo denuncia contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in punto di valutazione della prova e travisamento della prova in ordine alla introduzione di una dinamica del fatto alternativa del tutto estranea alle risultanze processuali.

L'assunto della Corte di merito secondo cui [OSCURATO:PERSONA] è stata colpita dall'auto mentre stava attraversando la strada sarebbe smentita dalla circostanza che né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA], unici testi presenti all'accaduto, hanno mai collocato la collisione nel momento dell'attraversamento della strada.

3.3. Tramite l'ulteriore motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in punto di valutazione della consulenza di parte alla luce delle emergenze probatoria nonché del travisamento della prova in ordine alla contraddittorietà delle risultanze delle prove dichiarative rispetto alla attribuibilità della condotta all'imputato.

I giudici di merito avrebbero omesso di valutare la consulenza medico-legale di parte (dr. [OSCURATO:PERSONA]) e quanto dallo stesso c.t. riferito all'udienza del 22 giugno 2018, assumendo acriticamente le conclusioni della perizia di ufficio ed introducendo fatti travisati o incompatibili con il tessuto probatorio; non si comprenderebbe la effettiva dinamica dell'accaduto; non si capirebbe chi (se [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) nell'occasione portasse al guinzaglio il cane.

3.4. Con l'ultimo motivo lamenta carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza quanto alla valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, della circostanza aggravante di cui all'art. 590- ter cod. pen., alla luce delle emergenze probatorie, e mancata individuazione degli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria in punto di volontarietà della fuga.

La motivazione non soddisferebbe i requisiti in punto di accertamento del dolo, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 590-ter cod. pen., non avendo la Corte di appello esplicitato la massima di esperienza dalla quale trae la inverosimiglianza dalla circostanza che Endrizzi non abbia sentito il rumore dell'urto prima di darsi alla fuga.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata

4. Il RG. della S.C. nelle proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. del 5 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima dell'Il maggio 2024, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Tutti í motivi sono costruiti in maniera generica, in fatto, assertivi, ripetitivi di aspetti già posti nell'impugnazione di merito e già affrontati e risolti dalla Corte di appello.

In particolare, secondo la Difesa dell'imputato, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata investita mentre attraversava ma si sarebbe fatta male cadendo da sola ovvero inseguendo l'auto; inoltre, non vi sarebbe dolo nell'allontanamento perché il conducente non si sarebbe avveduto dell'urto: tali tesi sono già state confutate adeguatamente dalla Corte di merito con la diffusa motivazione che si rinviene alle pp. 441 della sentenza impugnata.

E' ben noto che, secondo pacifico e risalente insegnamento di legittimità, che non vi è ragione alcuna per disattendere, «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; nello stesso senso, tra le numerose altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 dei 11/03/2009, Arnone ed altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507; Sez. 2, n. 11126 del 26/06/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556).

La reiterata denunzia di travisamento (primi tre motivi) peraltro non tiene conto che, come anche recentemente puntualizzato, «Il ricorso per cassazione con cui si lamenta Il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile 4 Y\Y\_ con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; sostanzialmente in termini v. in precedenza, tra le numerose, Sez. 6, n. 45036 del 02712/2010, Damiano, Rv. 249035).

La prospettazione difensiva, infatti, a tacer d'altro, omette di indicare le ragioni per cui l'atto probatorio richiamato comprometterebbe in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

Non senza trascurare che la natura del giudizio di cassazione, sotto il profilo in questione, a seguito di stimolo puntuale e specifico della parte ricorrente, qui mancante, ha ad oggetto la verifica se il giudice del merito abbia o meno trascurato di prendere in esame fatti decisivi ai fini del giudizio cioè fatti che, ove convenientemente valutati, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa, e se abbia svolto un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, restando invece escluse dall'ambito del controllo di legittimità sia le deduzioni circa l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova sia le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate dal giudice di merito in altri passaggi argomentativi.

Peraltro, le due sentenze vanno lette e valutata congiuntamente: infatti, «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); «In tema di vizio della motivazione, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme; in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza» (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Ebbene, lette congiuntamente, le sentenze di merito offrono risposta adeguata, logica e congrua a tutti i temi posti dalla Difesa.

3. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. . udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trento il 15 luglio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Trento il 12 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni stradali gravi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante della fuga, fatto commesso I'll novembre 2016 e, in conseguenza, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannata alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore della parte civile, alla quale è stata assegnata una provvisionale, con revoca della patente di guida. 2. Il fatto, in sintesi, come ricostruito concordemente dai giudici di merito. 2.1. Una premessa: il Pubblico Ministero ha contestato alternativamente o l'investimento volontario della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale stava camminando lungo la strada in un centro abitato, di notte, insieme al suo cane, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che era alla guida di un'auto e che si era determinato a ciò al fine di "punire" la donna a causa di pregressi litigi (contestazione originaria) ovvero l'investimento colposo (contestazione effettuata all'udienza del 26 settembre 2018), opzione quest'ultima fatta propria dal Tribunale. 2.2. I giudici di merito, in base alle dichiarazioni acquisite, all'esito degli accertamenti peritali, ingegneristici e medici, ed alle immagini delle telecamere che inquadrano la strada ove è avvenuto il sinistro, hanno ritenuto che la notte tra il 10 e 1'11 novembre 2016 [OSCURATO:PERSONA], percorrendo alla guida della sua auto una strada in un centro abitato, di notte, abbia investito da tergo la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], provocandole la rottura di tibia e perone della gamba destra. Sono state confutate le tesi difensive circa la caduta autonoma, per cause accidentali, della donna e dell'essersi la stessa fatta male inseguendo la vettura. Si è ritenuto avere il conducente violato gli artt. 140 e 141 del codice della strada, non avendo lo stesso, che aveva assunto abbondante alcool, adeguato la velocità e la conduzione del veicolo alle circostanze concrete del caso (centro abitato, di notte, presenza di veicoli in sosta che costringevano i pedoni a camminare sulla carreggiata) ed essendosi, dopo l'urto, dato alla fuga. 3. Ricorre, tramite Difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi, con i quali lamenta vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova (i primi tre motivi). 3.1.Con il primo motivo censura contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in punto di valutazione di prove orali e documentali nonché travisamento delle prove per omissione in ordine alla valutazione di elementi probatori acquisiti decisivi ai fini della decisione sull'attribuibilità della condotta all'imputato condannato. In particolare, la Corte di merito avrebbe errato nel valutare le discordanze presenti tra le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e quelle resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], senza valutare l'ipotesi ricostruttiva offerta dalla Difesa. 3.2. Con il secondo motivo denuncia contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in punto di valutazione della prova e travisamento della prova in ordine alla introduzione di una dinamica del fatto alternativa del tutto estranea alle risultanze processuali. L'assunto della Corte di merito secondo cui [OSCURATO:PERSONA] è stata colpita dall'auto mentre stava attraversando la strada sarebbe smentita dalla circostanza che né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA], unici testi presenti all'accaduto, hanno mai collocato la collisione nel momento dell'attraversamento della strada. 3.3. Tramite l'ulteriore motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in punto di valutazione della consulenza di parte alla luce delle emergenze probatoria nonché del travisamento della prova in ordine alla contraddittorietà delle risultanze delle prove dichiarative rispetto alla attribuibilità della condotta all'imputato. I giudici di merito avrebbero omesso di valutare la consulenza medico-legale di parte (dr. [OSCURATO:PERSONA]) e quanto dallo stesso c.t. riferito all'udienza del 22 giugno 2018, assumendo acriticamente le conclusioni della perizia di ufficio ed introducendo fatti travisati o incompatibili con il tessuto probatorio; non si comprenderebbe la effettiva dinamica dell'accaduto; non si capirebbe chi (se [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) nell'occasione portasse al guinzaglio il cane. 3.4. Con l'ultimo motivo lamenta carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza quanto alla valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, della circostanza aggravante di cui all'art. 590- ter cod. pen., alla luce delle emergenze probatorie, e mancata individuazione degli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria in punto di volontarietà della fuga. La motivazione non soddisferebbe i requisiti in punto di accertamento del dolo, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 590-ter cod. pen., non avendo la Corte di appello esplicitato la massima di esperienza dalla quale trae la inverosimiglianza dalla circostanza che Endrizzi non abbia sentito il rumore dell'urto prima di darsi alla fuga. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata 4. Il RG. della S.C. nelle proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. del 5 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima dell'Il maggio 2024, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Tutti í motivi sono costruiti in maniera generica, in fatto, assertivi, ripetitivi di aspetti già posti nell'impugnazione di merito e già affrontati e risolti dalla Corte di appello. In particolare, secondo la Difesa dell'imputato, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata investita mentre attraversava ma si sarebbe fatta male cadendo da sola ovvero inseguendo l'auto; inoltre, non vi sarebbe dolo nell'allontanamento perché il conducente non si sarebbe avveduto dell'urto: tali tesi sono già state confutate adeguatamente dalla Corte di merito con la diffusa motivazione che si rinviene alle pp. 441 della sentenza impugnata. E' ben noto che, secondo pacifico e risalente insegnamento di legittimità, che non vi è ragione alcuna per disattendere, «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; nello stesso senso, tra le numerose altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 dei 11/03/2009, Arnone ed altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507; Sez. 2, n. 11126 del 26/06/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556). La reiterata denunzia di travisamento (primi tre motivi) peraltro non tiene conto che, come anche recentemente puntualizzato, «Il ricorso per cassazione con cui si lamenta Il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile 4 Y\Y\_ con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; sostanzialmente in termini v. in precedenza, tra le numerose, Sez. 6, n. 45036 del 02712/2010, Damiano, Rv. 249035). La prospettazione difensiva, infatti, a tacer d'altro, omette di indicare le ragioni per cui l'atto probatorio richiamato comprometterebbe in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Non senza trascurare che la natura del giudizio di cassazione, sotto il profilo in questione, a seguito di stimolo puntuale e specifico della parte ricorrente, qui mancante, ha ad oggetto la verifica se il giudice del merito abbia o meno trascurato di prendere in esame fatti decisivi ai fini del giudizio cioè fatti che, ove convenientemente valutati, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa, e se abbia svolto un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, restando invece escluse dall'ambito del controllo di legittimità sia le deduzioni circa l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova sia le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate dal giudice di merito in altri passaggi argomentativi. Peraltro, le due sentenze vanno lette e valutata congiuntamente: infatti, «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); «In tema di vizio della motivazione, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme; in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza» (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Ebbene, lette congiuntamente, le sentenze di merito offrono risposta adeguata, logica e congrua a tutti i temi posti dalla Difesa. 3. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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