CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 19079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110,56, 624, 625 n. 2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sull'insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., posto che, nel caso in esame, il valore del bene non poteva essere considerato irrilevante); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto o il giudizio di equivalenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. P '41 e"2 DEPOSITATO N CANCEL